Articolo 10 Opere di urbanizzazione
1. Definizione
Ai sensi dell'Articolo 37 della L.R. n. 01/2005 le opere di urbanizzazione sono costituite da:
1.1. Opere di urbanizzazione primaria
1.1.1. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le piazze, le strade carrabili, i percorsi pedonali, le piste ciclabili, i parcheggi, la rete dei pubblici servizi, la pubblica illuminazione, le aree di verde elementare e di vicinato, le sistemazioni per la riqualificazione del suolo pubblico e degli insediamenti.
1.1.2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avviene, di norma, ad opera dei soggetti attuatori e a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, previa approvazione di progetti esecutivi redatti sulla base di appositi capitolati prestazionali predisposti dalla Amm./ne Comunale.
1.1.3. La certificazione di agibilità di dette opere deve essere sottoposta ad idonea verifica di funzionalità e a collaudo finale, effettuato da un tecnico scelto dalla Amm./ne Comunale con oneri a carico del soggetto attuatore.
1.2. Opere di urbanizzazione secondaria
1.2.1. Costituiscono opere di urbanizzazione secondaria le strutture scolastiche (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo), le attrezzature collettive di interesse locale, gli impianti sportivi e le aree verdi di quartiere, le strutture con funzioni di servizi avanzati alle imprese in aree a destinazione produttiva.
1.2.2. Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria sono cedute gratuitamente alla Amm./ne Comunale; la realizzazione di dette opere può avvenire ad opera dei soggetti attuatori secondo le modalità di cui al punto precedente.
1.2.3. Qualora gli ambiti di intervento non risultino idonei per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o qualora l'Amm./ne Comunale ritenga più utile, ai fini degli interessi collettivi, prevederne la realizzazione in altro luogo, gli atti di convenzione devono prevedere la cessione di aree esterne all'ambito interessato ovvero il versamento di oneri sostitutivi commisurati al reale valore delle aree suscettibili di accogliere dette opere.
2. Convenzione e garanzie
2.1. In tutti i casi in cui i soggetti abilitati siano tenuti alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, ove a scomputo nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs 163/06, il rilascio dell'atto da parte della Amm./ne Comunale è subordinato a:
- - preventiva sottoscrizione di apposita convenzione (o atto unilaterale d'obbligo), registrata e trascritta, contenente la data entro la quale devono essere ultimati i lavori e l'impegno alla cessione gratuita delle opere e delle relative aree;
- - presentazione di una garanzia fidejussoria, pari all'importo delle opere, svincolabile solo all'avvenuto esito positivo del collaudo.
2.2. L'Amm./ne Comunale, previa stipula di apposite convenzioni e sulla base di appositi capitolati prestazionali, può accordare ai soggetti attuatori la manutenzione delle aree e/o delle opere pubbliche che questi dovrebbero cederle e in particolare di quelle che si configurano come spazi di vicinato a servizio della residenza (verde, parcheggi, percorsi pedonali, strade carrabili, ecc.).