Articolo 52 operatori agricoli

1. Definizioni

1.1. Operatori agricoli

Ai fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale disciplinati dalle presenti norme, i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all'agricoltura nel territorio rurale sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti. Tali caratteri devono essere attestati contestualmente alla richiesta degli interventi di modifica degli assetti aziendali e/o di trasformazione edilizia-territoriale.
Si definisce imprenditore agricolo il soggetto che esercita l'attività di conduzione del fondo agricolo detenuto a qualunque titolo di possesso valido.
È classificato imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, ai sensi della vigente normativa, esercita l'attività agricola in forma prevalente sia in termini di tempo lavoro che di reddito, essendo dotato di riconosciuta capacità professionale (L.R. 45/2007).
Per l' imprenditore agricolo professionale (IAP) sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a. è consentita la nuova edificazione:
    • - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
    • - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;
    • - per la realizzazione di strutture pertinenziali per le pratiche sportive (piscine,campi da tennis ed altro) solo se titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore a quanto disciplinato alla Parte Quarta,Titolo II delle presenti norme;
    • - per gli ampliamenti agli edifici esistenti, in ragione di quanto stabilito dall'art. 43 della L.R.T. 01/05, e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.
  2. a) per lo IAP è consentito il riuso del patrimonio edilizio esistente con mutamento di utilizzazione:
    • - a fini residenziali per le proprie esigenze, per i salariati fissi e familiari coadiuvanti;
    • - per la realizzazione di strutture per la conduzione del fondo (annessi ed altro) e per le attività connesse all'agricoltura;

2. Superficie agraria utilizzabile

La superficie fondiaria minima, per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento rispetto all' unità colturale (UC), si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime indicate al punto 2.3.

Tale superficie minima, non necessariamente accorpata, deve essere condotta, a qualsiasi titolo di legge, nel territorio del Comune di Monte Argentario.

  1. a. Aziende produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un imprenditore agricolo professionale (IAP) o imprenditore agricolo, che mantengono in coltura, nel territorio comunale, una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a due unità colturali (UC), così come definite al successivo punto 2.3. Impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU) e rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile. Allorché tali aziende comprendano una SAU di almeno 20 ettari, con almeno tre diverse unità colturali, esse si definiscono "aziende primarie";
  2. b. Aziende minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente, ma che mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) compresa tra 0,2 e una unità colturale (UC) e rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile;
  3. c. Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero: sono soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti. Mantengono in coltura, nel territorio comunale, una SAU di almeno 2.000 mq, ridotta a 1.000 mq per gli orti specializzati.

2.2. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto), con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

2.3. Unità colturale (UC)

Si definisce unità colturale (UC) la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per poter accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o a interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia. Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non può essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali a quanto di seguito indicato:

  • - 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 8 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 10 ettari per colture seminative, seminativo arborato;
  • - 15 ettari per i castagneti da frutto;
  • - 30 ettari per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.