Articolo 57 bis norme per la disciplina di impianti per animali da affezione e punto di accoglienza a prevenzione dal randagismo
1. Sono soggetti alle norme di cui al presenteArticolo i centri di accoglienza di interesse pubblico per un numero di cani inferiore a 5 soggetti adulti e i concentramenti di cani a scopo di allevamento, pensione o addestramento in numero superiore a 5 soggetti adulti fino ad un massimo di 50 soggetti.
2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di accoglienza, allevamento, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi della L.r. 59/2009 e dal D.p.g.r. 38/R/2011 s.m.i, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.L. competente per territorio.
3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
- a. superficie minima per cane: 4 mq. fatte salve esigenze diverse;
- b. numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
- b. pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili preferibilmente le superfici piastrellate fino a due metri d'altezza;
- c. approvvigionamento idrico sufficiente;
- d. canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
- e. reparto di isolamento, per una capienza pari al 5% di quella complessiva;
- f. locale per gli interventi veterinari;
- g. locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
- h. magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
4. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 20 metri quadrati per la sgambatura, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 alle lettere a), b), c), d), e), sono applicate alla detenzione privata e pubblica degli animali di affezione indipendentemente dal numero dei capi.
6. È vietato l' uso, quale ricovero, di strutture o loro porzioni dismesse, impropriamente riciclate o l' utilizzo di materiali fatiscenti o incongrui o indecorosi.
7. Il rilascio e/o l'efficacia del titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell' interessato, atta a garantire il ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'attività di cui al presente Articolo
8. Nell'area di proprietà comunale in Loc. La Soda, il Comune provvederà alla conduzione di un punto di accoglienza a prevenzione del randagismo in forma diretta o tramite convenzione da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali.