Articolo 9 bis Disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo
1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, sono ammessi in tutto il territorio comunale, gli impianti solari termici e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, ai sensi dell'Articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, nella copertura degli edifici e dei manufatti, compresi quelli produttivi, nonché a copertura di parcheggi e aree di sosta limitatamente a servizio di strutture pubbliche e/o di interesse pubblico.
2. L' installazione di impianti solari e fotovoltaici non è consentita agli immobili ricadenti nei "Tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)", agli "Edifici matrice" e agli "Edifici di valore architettonico e paesaggistico", fatto salvo quanto disciplinato al successivo punto 8.7.
3. In relazione alle esigenze di tutela dei valori paesistici e storici ambientali e produttivi agricoli non è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 3 Kw nelle seguenti aree:
- a) Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04;
- b) Aree e immobili vincolati ex art. 136 del D.lgs 42/04 (ex lege 1497);
- c) SIR;
- d) Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar
- e) Aree D.O.P. (D.O.C. E D.O.C.G.) e Aree I.G.P.
- f) Aree classificate a pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata;
- g) aree adibite agli interventi di messa in sicurezza dei PAI;
- h) Zone vincolate ex art. 142 D.lgs 42/04 (ex Galasso).
4. Fermo restando il rispetto di quanto indicato al precedente punto 3, le aziende agricole di qualunque tipo possono installare impianti di produzione di energia finalizzati al solo uso aziendale.
5. La collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture o sulle facciate di edifici esistenti è ammissibile, nel rispetto delle norme a tutela di caratteri architettonico - ambientali ai sensi del D.lgs 42/04.
6. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico. I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici, sia esistenti che di nuova costruzione. Dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti.
7. È fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro. Sono altresì vietati orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.
8. Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni (Utilizzo di impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento dell'acqua per usi igienico-sanitari)
8.1 Nel caso di nuovi interventi edilizi e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che comportino la sostituzione degli impianti, l'installazione di pannelli solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua calda per gli usi igienico-sanitari, dovrà soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.
8.2. I serbatoi di accumulo devono essere posizionati preferibilmente all'interno degli edifici. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le impossibilità di natura tecnica che il progettista, con specifica dichiarazione è tenuto a dimostrare.
8.3 Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici, dovrà essere favorita la scelta di impianti completamente integrati nella copertura.
8.4 Nel caso di installazione di collettori solari o di pannelli fotovoltaici su immobili costituiti da più di 4 unità abitative è obbligatoria la realizzazione di impianti centralizzati dotati di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. Nell'impossibilità tecnica di disporre in tale senso, è comunque consentito realizzare impianti autonomi, fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un futuro ampliamento a tutte le unità.
8.5 Nel caso di interventi riguardanti la posa in opera di pannelli fotovoltaici o collettori solari termici, da posizionarsi su parti condominiali dovrà essere prodotta copia della delibera o verbale di riunione condominale attestante la disponibilità a procedere.
8.6. Ai sensi dell'art. 123 comma 2 del DPR 380/2001, per la realizzazione degli interventi di cui al punto 8.5, sono valide le decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
8.7 "Tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)", agli "Edifici matrice" e agli "Edifici di valore architettonico e paesaggistico"
8.7.1 Nei "Tessuti urbani di vecchio impianto a prevalente carattere residenziale (Tvr)", agli "Edifici matrice" e agli "Edifici di valore architettonico e paesaggistico" come individuati negli elaborati cartografici del R.U., non è consentito installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale.
8.7.2. Non è consentito altresì posizionare i pannelli in facciata su tali fabbricati.
9.7.3. È invece consentita la loro installazione qualora:
- - siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante;
- - siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli impianti devono essere collocati esclusivamente in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa;
- - i serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio.
11. Documentazione minima costituente i progetti per i diversi tipi di intervento.
11.1. Certificazioni, dichiarazioni, e simili
Devono essere allegate al progetto, quando necessarie in funzione dell'intervento progettato, le seguenti certificazioni, dichiarazioni, nulla osta od atti :
- a. Certificazione di proprietà e/o certificazione storico-catastale, nei casi in cui detti elementi assumano rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato;
- b. Documentazione sulla destinazione d'uso, in atto o passata, nei casi in cui detto elemento assuma rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato;
- c. Programma di miglioramento ambientale in tutti i casi in cui il medesimo sia prescritto dalla norma regionale;
- d. Nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza.
11.2. Relazione e documentazione fotografica
Il progetto deve sempre essere corredato dalla seguente documentazione :
- a. Relazione tecnico illustrativa contenente l'identificazione dell'immobile, l'illustrazione del progetto, la dimostrazione di conformità del medesimo al Regolamento Urbanistico, alle prescrizioni del Piano Strutturale e delle altre norme in materia edilizio-urbanistica, gli ulteriori elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto. La stessa relazione dovrà inoltre contenere le caratteristiche dei materiali utilizzati nell'intervento.
- b. Documentazione fotografica generale e di dettaglio dell'area, proporzionata alla natura e complessità del medesimo. Per gli interventi che comunque comportino modificazioni nel rapporto tra l'edificio e l'intorno, la documentazione fotografica dovrà essere estesa all'ambiente circostante in modo tale da consentire una corretta valutazione del progetto in rapporto al contesto.
11.3. Quando necessario in funzione dell'intervento progettato, il progetto deve inoltre essere corredato dalle seguenti ulteriori relazioni:
- a. Relazione illustrante la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di fonti rinnovabili;
- b. Relazione di carattere geologico e/o geotecnico, nei casi in cui sia prescritta dalla normativa vigente in materia, redatta nelle forme e con i contenuti precisati dalla normativa medesima.