8. Tipologie di intervento edilizio

8.1. Interventi di manutenzione ordinaria

8.1.1. Sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici, quali intonaci, pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, infissi, ecc.; opere di riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari, eccetto impianti di trattamento dei liquami; opere di rinnovo, sostituzione o installazione di isolanti e impermeabilizzazioni che non comportino mutazione dell'aspetto esteriore degli edifici.

8.1.2. Sono pertanto interventi di manutenzione ordinaria:

  1. a) il rifacimento di intonaci e coloriture con tonalità analoghe alle preesistenti;
  2. b) la riparazione e il rifacimento di infissi secondo materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle preesistenti;
  3. c) il rifacimento delle sistemazioni esterne con superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
  4. d) la costruzione, il rifacimento e la sostituzione di pavimenti e/o rivestimenti interni in edifici non soggetti a tutela del D.Lgs. 42/04;
  5. e) la sostituzione ed il rifacimento di infissi interni;
  6. f) lo smontaggio e la riparazione del manto di copertura senza intervento sulla struttura principale;
  7. g) il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento o coibentazione;
  8. h) gli interventi necessari a mantenere in efficienza o ad adeguare alle normali esigenze di servizio i seguenti impianti tecnologici esistenti, purché gli interventi non comportino la costruzione ex novo di locali igienici e tecnologici:
    • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • - impianto elettrico;
    • - impianto idrico;
    • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • - impianti igienico-sanitari;
    • - impianti di ascensore o montacarichi.

8.1.3. Gli interventi di cui sopra non potranno comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi. Il rifacimento e la riparazione di impianti tecnologici e delle reti di distribuzione dovrà essere condotto in modo da non incidere su murature in pietrame a vista, sia interne che esterne.

8.1.4. Sono pertanto interventi di manutenzione straordinaria:

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, né frazionamento dell'unità immobiliare.

8.1.5. Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni delle strutture orizzontali o a quelle verticali avente carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

8.1.6. Rientrano altresì nella presente categoria d'intervento le opere che comportano lievi modifiche distributive non incidenti sugli elementi strutturali; la realizzazione di collegamenti verticali quando mancanti o la loro eliminazione; lievi modifiche alle quote dei solai o dei vespai al piano terra per adeguamento dell'altezza utile abitabile; apertura di piccole finestre di superficie massima non superiore a mq. 0,50 per servizi igienici e cucine; la installazione di pannelli solari o fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici.

8.1.7. Sono altresì interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:

opere interne:

  1. a. opere interne alla singola unità immobiliare che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non comportino aumento di superficie utile, mutamento della destinazione d'uso e aumento del numero di unità immobiliari;
  2. b. la demolizione e sostituzione dei solai con il mantenimento della quota;
  3. c. l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali interne, delle coperture dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
  4. d. gli impianti tecnologici ed i relativi volumi tecnici, purché ricavati nell'ambito del volume del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, quali:
    • - impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    • - impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    • - impianti igienico-sanitari;
    • - impianti di ascensore o montacarichi,
    • - locali caldaia;
    • - locali autoclave.

opere esterne:

  1. a. il rifacimento di infissi esterni eseguiti con caratteri e colori diversi da quelli esistenti;
  2. b. il rifacimento di vetrine con modificazione del profilo esistente;
  3. c. installazione di elementi di chiusura quali inferriate, cancelli, cancelletti, serrande ecc.;
  4. d. strutture fisse di arredo da installare sui balconi;
  5. e. il rifacimento di rifiniture esterne e tinteggiature, con modificazioni di materiali o colori;
  6. f. il rifacimento totale di intonaci, con modificazioni di materiali o colori;
  7. g. il rifacimento e/o sostituzione parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda; il tutto con o senza modificazioni di materiali o colori;;
  8. h. la sostituzione e/o installazione di elementi architettonici (cornici, zoccolature, gradini), con modificazione dei tipi e della forma;;
  9. i. recinzioni, muri di cinta e cancellate;;
  10. j. l'installazione di antenne riceventi di piccole dimensioni purché condominiali;;
  11. k. la costruzione di canne fumarie;;
  12. l. la messa in opera di finestre a falda;;
  13. m. la realizzazione di manufatti per la protezione dei contatori del gas, di impianti elettrici (ENEL), contatori di acqua, ecc.;;
  14. n. la costruzione di opere di allacciamento fognario all'interno delle aree private; depositi G.P.L., ecc.,;
  15. o. le sistemazioni esterne ai fabbricati (verde, vialetti, accessori), non comprese fra le opere di manutenzione ordinaria;;
  16. p. la costruzione di vespai, con altezza massima netta di cm. 60;;
  17. q. la costruzione di scannafossi ispezionabili anche dall'esterno, con ampiezza massima netta di cm. 100;;
  18. r. la realizzazione di muri di sostegno e contenimento di altezza fuori terra inferiore a mt. 1,50;;
  19. s. l'abbattimento di piante adulte di alto fusto (es.: pini, cipressi, platani e simili) quando ciò si renda necessario per far posto a nuove costruzioni, per salvaguardare sia l'incolumità delle persone e per evitare danni alle costruzioni ed impianti esistenti, a seguito dell'abbattimento di piante adulte per motivi di sicurezza e/o per danni provocati, dovrà essere prevista in fase progettuale la messa a dimora di altre essenze arboree più idonee in sostituzione di quelle eliminate;;
  20. t. l'apertura o modifica di passi carrabili con esecuzione di opere, murarie, previa acquisizione parere del competente Corpo Polizia Municipale e Ufficio Patrimonio Comunale.
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