7. Recupero dei sottotetto
7.1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8/02/2010 n. 5 o in via di realizzazione aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- - l'altezza media interna netta, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a ml. 2,30 per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a ml. 2,10. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a ml. 1,50 per gli spazi di abitazione e a ml. 1,30 per gli spazi accessori e di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta; in tal caso la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. In ogni caso deve essere rispettato un volume minimo di mc. 24 per camera ad un posto letto e mc. 38 per camera a due posti letto e soggiorno;
- - qualora il rapporto illuminante sia minore di 1/8 della superficie del pavimento e comunque non al di sotto di 1/16, la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante. Al fine di reperire la superficie minima aeroilluminante è consentito, all'interno della superficie di copertura del tetto, (ad esclusione degli edifici vincolati) l'installazione di lucernai;
- - gli interventi di recupero del sottotetto a fini abitativi non possono determinare un aumento delle unità abitative esistenti e devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza della falde.