5. Distanze minime dei fabbricati dai confini
6.1. Pergolati e gazebi
6.1.1. Nel territorio rurale e negli ambiti urbani di cui alTitolo II e III della Parte Quarta delle presenti norme, sono ammessi:
- - l'installazione di pergolati secondo le definizioni e modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio aventi le seguenti dimensioni: superficie coperta max di 9 mq, altezza max 2.50 ml. Per i pergolati installati a ridosso degli edifici è consentita un'altezza pari al primo marcapiano del fabbricato;
- - i gazebo nelle sole aree di pertinenza edilizia, secondo le definizioni e le modalità di cui all'art. 122 del Regolamento Edilizio, dove previsto dalla specifica disciplina d'ambito territoriale e urbano.
6.1.2. Per i pergolati ed i gazebo devono essere soddisfatte le distanze dai confini previste dal Codice Civile.
6.2. Porticati e logge
6.2.1. Ferme restando le prescrizioni e limitazioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni delTitolo II della Parte Quarta, è ammessa la realizzazione di porticati, logge e terrazze a tasca in coerenza con quanto definito all'art. 7bis e disciplinato ai successivi commi.
6.2.2. È consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli edifici, purché la somma delle pareti perimetrali chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi i tre quarti (3/4) del totale delle pareti perimetrali dell'edificio principale.
6.2.3. La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria ammissibile) non può essere superiore al 20% della superficie utile lorda (SUL) dell'unità immobiliare interessata, calcolata ai sensi del precedente punto 3.5 delle presenti norme. Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, come da Codice Civile.
6.2.4. Non sono qualificabili come logge, e vanno pertanto considerati a tutti gli effetti locali chiusi e pertanto costituiscono volume e superficie utile lorda S.U.L, gli spazi che non presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) almeno due lati siano aperti verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso;
- b) almeno 1/2 del perimetro complessivo della loggia sia direttamente aperto verso l'esterno, senza interposizione di infissi vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso, escluso i pilastri di sostegno;
- c) deve avere almeno un lato realizzato in aderenza all'edificio.
Ai fini del presente Regolamento, il portico, loggiato e porticato sono assimilabili alla loggia, costituiscono superficie coperta (SC) ed è ammessa la costruzione delle suddette strutture alla distanza di ml. 5 dal confine.
6.3. Terrazza a tasca:
6.3.1. In tutti i fabbricati per i quali sono ammessi interventi per la realizzazione delle terrazze a tasca, dovranno essere rispettare le seguenti condizioni:
- - non potrà interessare più di una falda;
- - dovrà essere completamente incassata e distanziata di almeno ml. 1 sia dal filo esterno della facciata che dal colmo ed essere distante dai confini laterali di almeno ml. 1,50;
- - dovrà avere una superficie complessiva massima di mq. 9;
- - i parapetti in muratura non dovranno fuoriuscire dalla copertura per più di cm. 20, e la eventuale restante parte del parapetto dovrà essere realizzata in metallo;
- - non dovrà avere alcun tipo di copertura.