2. Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico - edilizi

2.1. Costituiscono riferimento per gli interventi urbanistico - edilizi le definizioni tecniche di cui ai successivi commi del presente Articolo.

2.2. Costituisce "complesso edilizio" l'insieme di edifici, pertinenze e parti condominiali, o comunque di uso comune, caratterizzato da unitarietà e autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.

2.3. Costituisce "edificio" o "fabbricato" la costruzione stabile dotata di obiettiva autonomia morfotipologica, statica e funzionale, costituita da una o più unità immobiliari, come definite al successivo comma 2.4, e da eventuali parti condominiali o comunque di uso comune.

2.4. Costituisce "unità immobiliare" l'insieme di locali tra loro collegati, avente autonomo accesso, caratteristiche di continuità fisica, indipendenza funzionale, unitarietà spaziale e distributiva, e capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.

2.5. Costituisce "organismo edilizio" il complesso edilizio, o l'edificio, ovvero l'unità immobiliare, come rispettivamente definiti ai precedenti commi 2.2, 2.3 e 2.4, interessati dall'intervento urbanistico-edilizio o dalla modifica della destinazione d'uso.

2.6. Costituisce "involucro edilizio" la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. Esso è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.

2.7. Costituisce "sagoma" la figura solida di inviluppo che delimita l'ingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. Essa è delimitata nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto e al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio. Non concorrono alla determinazione della sagoma:

  1. a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate, non rilevano le eventuali scale esterne o rampe di accesso ai locali interrati quando impegnino il perimetro dell'edificio per brevi tratti;
  2. b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline e altre coperture a sbalzo comunque denominate;
  3. c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale;
  4. d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali;
  5. e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
  6. f) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto morfotipologico e strutturale.

2.8. Non rilevano ai fini della determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma, di cui ai precedenti commi 2.6 e 2.7:

  1. a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  2. b) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le vigenti norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2.9. Costituisce "lotto urbanistico di riferimento", la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nell'elaborato F - Aree di nuovo impianto. Esso comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio esistente o da realizzare, i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: la destinazione dei suoli definita dai vigenti strumenti e atti comunali; per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico - edilizia; per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.

2.10. Costituisce "area di sedime" di un edificio l'impronta a terra della sagoma del medesimo, come definita al precedente comma 2.7. Il perimetro dell'area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:

  1. a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  2. b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
  3. c) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale.

2.11. Per "dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggio a uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o modifiche della destinazione d'uso degli organismi edilizi, come disciplinato all'art. 79 punto 6.1.5..

2.12. Per "dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggio a uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante modifica della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni' approvata dal comune ai sensi dell'Articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). La misura minima di tali dotazioni è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio.

Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento D.p.g.r. n. 15/R del 2009 di attuazione, con riferimento alla superficie di vendita (Sv).

2.13. Per "dotazioni di parcheggio pubblico" si intendono i quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o a uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, reperirti e localizzati dal presente Regolamento Urbanistico e in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti.

2.14. Costituisce "incremento del carico urbanistico" l'aumento della sollecitazione prodotta dal sistema insediativo in termini di domanda di infrastrutture, attrezzature spazi pubblici o di interesse pubblico, dotazioni territoriali, ecologiche e ambientali.

Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:

  1. a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, ovvero addizioni volumetriche agli edifici esistenti (ove venga incrementato il numero delle unità immobiliari esistenti), come definiti dalle vigenti norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi del successivo comma 3, ovvero reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione, come definite ai precedenti commi 2.11 e 2.12;
  2. b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, senza contestuale modifica della destinazione d'uso;
  3. c) modifiche della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
  4. d) incremento della superficie di vendita (Sv) di esercizi commerciali esistenti.