Articolo 9 Gerarchia delle disposizioni normative

1. Definizione

1.1. Ai fini delle presenti norme, i parametri di qualificazione ambientale definiscono prestazioni qualitative che, in presenza di interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, concorrono a perseguire la qualità ambientale.

1.2. Le definizioni di qualificazione ambientale di cui al presente Articolo, concorrono insieme ai parametri edilizi e urbanistici contenuti nel RU e nel RE, alla disciplina degli interventi.

1.3. Al loro rispetto è subordinata la legittimità del titolo abilitativo.

1.4. Riguardano la permeabilità dei suoli (Indice di permeabilità dei suoli), le dotazioni di verde (Densità arborea, Indice di riequilibrio ecologico), il risparmio idrico, l'efficienza energetica degli edifici, il ricorso alle energie rinnovabili.

2. Indice di permeabilità dei suoli

2.1. È definita superficie permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l'assorbimento delle acque meteoriche.
Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella misura minima prevista dalle norme vigenti in materia di prevenzione del rischio idraulico, è costituita dalla percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto; ne fanno parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20 m., pedonali ma non carrabili purché inghiaiati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio.
Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale ed industriale, ferme restando le quantità di verde a prato e/o piantumato previste dalle Schede per le "Aree di nuovo impianto", la percentuale minima di superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.

3. Densità arborea

3.1. La densità arborea stabilisce il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per ogni ettaro di superficie interessata, ovvero, in presenza di sistemazioni lineari lungo strada, ogni 100 ml di filare.

3.2. Le specie degli alberi da mettere a dimora sono scelte, in relazione alla destinazione dell'area, tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel RE.

4. Indice di riequilibrio ecologico

4.1. L'indice di riequilibrio ecologico stabilisce il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora nell'area interessata dall'intervento in relazione alla superficie impermeabilizzata.

4.2. In presenza di ricostruzione di edifici esistenti all'interno della legittima superficie coperta preesistente, l'indice di riequilibrio ecologico si applica se e in quanto possibile.

4.3. Se il numero di alberi da mettere a dimora è eccessivo per l'area interessata, l'Amministrazione Comunale indica un luogo alternativo dove piantare gli alberi in eccedenza.

4.4. Le specie degli alberi da mettere a dimora sono scelte, in relazione alla destinazione d'uso dell'area, tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel RE.

5. Misure per il risparmio idrico

5.1. Le misure per il risparmio idrico concretizzano nella realizzazione di reti idriche separate secondo l'uso, consistenti nella raccolta delle acque meteoriche.

5.2 Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e/o regionale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dette misure definiscono le caratteristiche strutturali minime finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche nei nuovi insediamenti, con particolare riguardo per quelli previsti nelle aree di nuovo impianto di cui alla Parte Quarta,Titolo III, delle presenti norme.

5.3 I nuovi insediamenti devono essere dotati di reti idriche separate per gli usi potabili e per gli usi non potabili. A tale fine, al loro interno devono essere previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche, nonché, in presenza di strutture produttive, sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque reflue depurate.

5.4 Il RE, in presenza di interventi che presuppongano nuove costruzioni o recupero del patrimonio edilizio esistente, dispone il ricorso a specifici sistemi di risparmio idrico, quali la riduzione e la regolazione della pressione idrica, nonché l'apposizione di contatori a uso delle singole unità immobiliari.

6. Misure per il risparmio energetico

6.1. Ferme restando le disposizioni nazionali e/o regionali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dette misure definiscono le caratteristiche strutturali minime finalizzate al risparmio energetico dei nuovi insediamenti, con particolare riguardo per quelli previsti nelle aree di nuovo impianto di cui alla Parte Quarta,Titolo III, delle presenti norme.

6.2. I nuovi insediamenti devono fare ricorso a tecniche costruttive e sistemi integrati capaci di migliorare il funzionamento bioclimatico degli edifici e favorire il contenimento dei consumi energetici. Tali sistemi non incidono sui parametri edilizi e/o urbanistici definiti dal RU per i singoli ambiti territoriali (con l'eccezione dell'indice di permeabilità dei suoli e delle distanze dai confini, che devono essere comunque rispettati), purché comportanti complessivamente, in relazione al piano fuori terra di riferimento della costruzione interessata, una superficie coperta e/o una volumetria non superiori al 10% di quelle consentite dal RU e previste dal PA. Detti sistemi sono costituiti da:

  • - sistemi solari passivi, quali:
    • - serre solari e/o giardini d'inverno, realizzabili:
      • * sulle coperture piane: purché con altezza non superiore a 2,20 ml;
      • * in corrispondenza dei fronti esterni esposti a sud con irraggiamento minimo di 4 ore giornaliere.
    • - camini del vento.
    • - schermature orizzontali e/o verticali, realizzate con elementi filiformi lignei o metallici, atte a contenere l'irraggiamento solare diretto e posizionabili sulle coperture piane, ovvero in corrispondenza dei fronti esterni esposti a est, sud e ovest.
    • - coperture piane rifinite con ghiaietto di fiume o con giardini pensili.

6.3. Lo spessore delle murature esterne superiore a 30 centimetri, finalizzato al contenimento delle dispersioni energetiche, e il maggiore spessore dei solai, finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, non incidono sui parametri edilizi e/o urbanistici definiti dal RU per le singole zone (con l'eccezione dell'indice di permeabilità dei suoli e delle distanze dai confini, che devono essere comunque rispettati).

6.4. Le misure di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presenteArticolo devono essere certificate dal progettista con apposita relazione illustrativa da allegare alla richiesta di permesso a costruire o alla SCIA, nonché dal professionista abilitato alla ultimazione dei lavori.

6.5. Il RE definisce le garanzie, anche finanziarie, per assicurare nel tempo il mantenimento e l'efficienza dei sistemi per il miglioramento bioclimatico degli edifici e per il contenimento dei consumi energetici. Definisce altresì i contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo attraverso cui il richiedente si impegna a rispettare, per sé e per i suoi aventi causa, quanto prescritto dal successivo punto 6.6.

6.6. I suddetti sistemi, così come descritti ai punti 6.2 e 6.3 del presente Articolo, non producono superfici coperte e/o volumetrie diversamente spendibili e/o utilizzabili. In caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio, sia essa derivante da interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, con o senza trasferimento di volumi, le superfici coperte e/o le volumetrie generate dai suddetti sistemi sono spendibili e/o utilizzabili esclusivamente per gli stessi fini, con le stesse procedure e con le stesse garanzie disposte dai punti 6.4 e 6.5 del presente Articolo.

7. Misure a favore delle fonti energetiche rinnovabili

7.1. Ferme restando le disposizioni nazionali e/o regionali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dette misure definiscono le caratteristiche strutturali atte a favorire il ricorso a fonti energetiche rinnovabili nei nuovi insediamenti, con particolare riguardo per quelli previsti nelle aree di nuovo impianto di cui alla Parte Quarta,Titolo III, delle presenti norme.

7.2. Ferme restando le limitazioni di cui al successivo Articolo 9bis e alle Parti Seconda, e Terza e Parte Quarta delle presenti norme, sugli edifici esistenti e per i nuovi insediamenti è ammesso l'uso di fonti energetiche rinnovabili, di tipo solare (termico e fotovoltaico) quanto meno per il soddisfacimento delle seguenti quote del proprio fabbisogno energetico annuale:

  • - produzione di acqua calda sanitaria: 60%
  • - riscaldamento: 30%

7.5. La conformità dell'opera alle disposizioni sopra specificate è attestata dall'installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti.