Articolo 95 misure di salvaguardia in attesa della approvazione dei p.r.p.

1. Dalla data di approvazione delle presenti norme e sino alla approvazione dei Piani regolatori portuali dei porti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole, entro il termine di cui al successivo punto 4.12, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. I procedimenti edilizi sospesi al momento dell'adozione del RU perche in contrasto con le disposizioni del presente Articolo, sono definiti sulla base della disciplina approvata.

3. Per i procedimenti edilizi in itinere (protocollati prima dell'adozione) per i quali è già stata avviata la procedura autorizzativa ai fini dell'acquisizione dei pareri degli enti competenti, non sono applicate le misure di salvaguardia di cui al precedente punto 2.

4. Disciplina di salvaguardia dell'assetto portuale esistente nei porti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole

4.1 Sino alla definitiva approvazione del Piano regolatore portuale del Porto del Valle, all' adozione del Piano regolatore portuale di Porto Ercole e all' adozione della variante del PUAD, al fine di non compromettere l'attuazione dell'assetto urbanistico in corso di formazione ed al contempo assicurare, i servizi pubblici di ormeggio, assistenza alla nautica e cantieristica, l'adozione delle concessioni demaniali marittime relative agli specchi acquei perimetrati negli elaborati cartografici allegati al Quadro Conoscitivo è disciplinata dalle seguenti disposizioni di salvaguardia.

4.2 Non è soggetta alla presente disciplina di salvaguardia l'adozione delle concessioni demaniali relative a beni non ricompresi all'interno del perimetro individuato negli elaborati grafici allegati al Quadro Conoscitivo, per i quali restano ferme le vigenti fonti, ivi compreso il Piano di utilizzazione delle aree demaniali approvato con delibera C.C. 29 maggio 2003, n. 21, pertanto, nelle aree non ricomprese nei Piani portuali, sono fatte salve le concessioni demaniali esistenti che potranno essere adottate mantenendo la medesima estensione.

4.3 Nelle aree portuali indicate al primo comma, alla decadenza delle concessioni demaniali rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente disciplina, quale disposta dal successivo comma 4.11, e sino all'approvazione definitiva dei relativo Piano regolatore portuale, è consentita la sola adozione di titoli precari (ai sensi della L.r. 1/2005) nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi.

4.4 Nelle aree portuali indicate al primo comma possono essere adottate concessioni precarie (ai sensi della L.r. 1/2005) solamente in relazione a beni demaniali già concessi con titoli adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disciplina, quale disposta dal successivo comma 4.11, e comunque richiamati nell'integrazione al Quadro conoscitivo.

4.5 Le concessioni demaniali adottate a titolo precario in forza della presente disciplina non possono essere adottate per finalità ed usi diversi da quelli indicati nel titolo adottato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disciplina, quale disposta dal successivo comma 4.11, e comunque richiamato nell'integrazione al Quadro conoscitivo.

4.6 Le concessioni demaniali adottate a titolo precario in forza della presente disciplina non possono essere adottate per estensioni, superfici e perimetri del bene concesso ovvero delle opere assentite diverse da quelle indicate nel titolo efficace alla data di entrata in vigore della presente disciplina, quale disposta dal successivo comma 4.11, e comunque richiamato nell'integrazione al Quadro conoscitivo.

4.7 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, per le sole concessioni demaniali precarie relative a cantieri navali possono essere introdotte innovazioni ed estensioni alle aree funzionali necessitate dall'adeguamento dei manufatti, opere ed impianti a norme imperative vigenti in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e tutela della salute umana.

4.8 Le concessioni demaniali precarie adottate in forza della presente disciplina, in quanto di carattere stagionale, non possono avere efficacia temporale superiore a dieci mesi. È fatta salva la potestà dell'Amministrazione comunale di prevedere termini di efficacia delle concessioni precarie inferiori a dieci mesi.

4.9 Le concessioni demaniali adottate in via transitoria in forza della presente disciplina decadono automaticamente, senza necessità di provvedimento espresso, al momento della approvazione del Piano regolatore portuale relativo al bene interessato.

4.10 Alla scadenza di efficacia della concessione il bene demaniale tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione di competenza, nello stato di fatto in cui si troverà al momento. Le eventuali migliorie e/o addizioni verranno acquisite dall'Ente, senza alcun obbligo di restituzione od indennizzo in favore del concessionario decaduto.

4.12 La presente disciplina di salvaguardia conserva efficacia sino alla definitiva approvazione del Piano regolatore portuale e comunque per non più di tre anni dall'entrata in vigore.