Articolo 94 norme transitorie
1. Fatti salvi gli interventi richiamati all'Articolo 77 delle presenti norme, ai PA approvati, ai permessi di costruire adottati e alle denuncie di inizio attività per le quali siano decorsi 20 giorni dalla proposizione antecedentemente alla data di adozione del presente RU, nonché alle relative varianti non sostanziali, si applicano le previgenti disposizioni.
2. Si applicano le previgenti disposizioni anche alle istanze di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività proposte antecedentemente alla data di adozione del presente RU, ancorché non definite, purché complete degli elaborati prescritti.
3. Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio geomorfologico molto elevato 3.1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli insediamenti abitativi, è ammessa la delocalizzazione degli edifici legittimi alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico con finalità residenziale nelle aree classificate dall'Autorità di Bacino a pericolosità o rischio di frana molto elevato.
3.2. I proprietari degli edifici che ricadono in aree di pericolosità o rischio molto elevato, fatti salvi gli adeguamenti di messa in sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali, possono richiedere di realizzare, al di fuori delle medesime aree e nei limiti della proprietà, un edificio residenziale a parità di volume e superficie a quello già esistente. Il richiedente, in ogni caso, provvede, previa stipula di apposita convenzione, alla demolizione dell'intero edificio e al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dello stesso.