Articolo 92 chioschi e strutture amovibili su strade e spazi pubblici

1.Definizione

1.1. Per chioschi e struttura amovibili si intendono i manufatti isolati, prefabbricati, temporanei se pure strutturalmente durevoli, concepiti per la vendita di generi diversi o per la somministrazione di cibi e bevande anche a supporto di esercizi presenti in edifici separati.

1.2. Essi sono installati su suolo pubblico, ovvero gravato da servitù di uso pubblico, all'interno degli ambiti urbani, per un periodo predeterminato e a seguito di apposito atto abilitativo rilasciato dalla Amministrazione, accompagnato da convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto..

2. Criteri di localizzazione e caratteri costruttivi

2.1. I chioschi e le strutture amovibili possono essere installati, nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo codice della strada, lungo la viabilità pubblica interna agli ambiti urbani e, in particolar modo, nelle piazza alberate e nelle aree attrezzate per il passeggio, di cui all'Articolo 41, punto 3.4.2.4, delle presenti norme, e lungo i percorsi pedonali e le piste ciclabili, di cui all'Articolo 90 delle presenti norme.

2.2. La loro installazione, che non deve generare ostacoli o rallentamenti al traffico veicolare, né pericoli alle persone o alle cose, deve essere prevista in appositi spazi distinti e separati dalla carreggiata stradale.

2.3. La suddetta installazione non deve comunque precludere visuali prospettiche sulle risorse storico-culturali di cui alla Parte Terza,Titolo II, delle presenti norme, né su scorci paesaggistici di particolare qualità formale.

2.4. La struttura portante dei chioschi e delle strutture amovibili deve essere realizzata in legno, ghisa o altro metallo verniciato, mentre i tamponamenti possono essere realizzati con gli stessi materiali ovvero con altri, purché idonei al decoro dello spazio pubblico e coerenti con l'arredo urbano degli spazi limitrofi.

2.5. L'altezza non deve superare i 3,50 ml.

2.6. Non è consentita l'installazione di chioschi o di strutture amovibili nei seguenti settori funzionali urbani:

  1. a. settori urbani a prevalente funzione residenziale: SUR4, SUR 5
  2. b. settori urbani a prevalente funzione produttiva: SUP1, SUP2, SUP3, SUP4

3. Criteri dimensionali

3.1. La superficie utile lorda complessivamente occupata negli ambiti urbani dai chioschi e dalle strutture amovibili su strade e spazi pubblici, comprensiva delle strutture legittimamente esistenti e già installate, non deve superare i seguenti limiti:

  1. a. ambito urbano di Porto Santo Stefano: 1.500 mq
  2. b. ambito urbano di Porto Ercole: 1.000 mq

4. Regolamento comunale dei chioschi e delle strutture amovibili

4.1. L'Amministrazione Comunale predispone un apposito regolamento attraverso il quale, in coerenza con le disposizioni del presente Articolo:

  1. a. procede al censimento e alla catalogazione dei chioschi e delle strutture amovibili esistenti su strade e spazi pubblici del territorio comunale, indicando per ciascuna di essi l'ubicazione, i caratteri dimensionali, i caratteri costruttivi, l'attività esercitata, il tipo e la durata dell'atto abilitativo in atto;
  2. b. definisce conseguentemente la superficie utile lorda legittimamente già impegnata e quella ancora disponibile sulla base delle quantità consentite dalle presenti norme;
  3. c. definisce i criteri localizzativi, i caratteri dimensionali e i caratteri costruttivi e formali dei chioschi e delle strutture amovibili da localizzare ex novo, ovvero da ubicare in diversa localizzazione alla scadenza del titolo abilitativo in atto;
  4. d. definisce i criteri di assegnazione delle aree tramite procedura di evidenza pubblica, il carattere, la durata e l'iter procedurale dell'atto abilitativo, lo schema di convenzione, le garanzie fideiussorie, l'entità del canone da corrispondere alla Amministrazione Comunale, l'entità delle sanzioni in caso di inosservanza.

4.2. Il regolamento di cui trattasi si raccorda al PUAD, di cui all'Articolo 5 delle presenti norme per la disciplina dei chioschi e delle strutture amovibili che ricadano nelle aree demaniali.