Articolo 90 aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili

1. Definizione

1.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono spazi protetti, riservati ai pedoni o ai ciclisti, al cui interno non è consentito il traffico motorizzato. Hanno lo scopo di separare il transito di pedoni e ciclisti dalle strade carrabili, migliorando la sicurezza e facilitando gli spostamenti.

2. Rappresentazione

2.1. Le aree pedonali, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono individuati con apposito segno dagli elaborati grafici del RU.

2.2. Tale segno individua il tracciato di massima delle suddette aree, percorsi e piste, che, per motivate esigenze riconosciute dalla Amministrazione Comunale, potranno subire leggere modifiche in sede esecutiva a condizione di:

  1. a. non impedire gli spostamenti lungo le direttrici individuate dagli elaborati grafici del RU;
  2. b. non rendere più faticosi gli spostamenti.

2.3. I tracciati dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili previsti nelle aree di nuovo impianto, di cui all'Articolo 78 delle presenti norme, possono subire leggere variazioni connesse a difficoltà esecutive a condizione di:

  1. a. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato nelle schede raccolte nell'Elaborato F del RU;
  2. b. non pregiudicare l'attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.

2. Caratteri costruttivi

2.1. I percorsi pedonali di nuova realizzazione hanno una sezione minima di 1,50 ml; le piste ciclabili di 1,50 ml, se ad un solo senso di marcia, ovvero di 2,50 ml, se a doppio senso di marcia.

2.2. L'esclusivo uso pedonale e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito attraverso apposite soluzioni di arredo e adeguati accorgimenti segnaletici. Nei tratti esposti al pericolo, i percorsi pedonali e ciclabili sono realizzati in sede propria e protetta.

2.3. Le aree e i percorsi pedonali, così come le piste ciclabili, che per brevi tratti o in situazioni obbligate devono essere previsti in promiscuità con il traffico automobilistico, sono comunque segnalate attraverso adeguati rialzamenti del fondo, speciali pavimentazioni o altri sistemi capaci di indurre il rallentamento degli autoveicoli e di evidenziare la priorità caratterizzazione pedonale e/o ciclabile degli spazi.

2.4. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche:

  • - territorio rurale: realizzata con fondo bianco o con stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale (terre stabilizzate):
    • - ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls (centro abitato di Porto Santo Stefano, a integrazione del Lungomare dei Navigatori, e in tutti gli ambiti urbani se all'interno di giardini e spazi verdi), stabilizzanti che utilizzino l'inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l'Amministrazione Comunale appuri l'impossibilità/inopportunità di ricorrere a soluzioni diverse.

3. Interventi

3.1. La realizzazione di aree pedonali, percorsi pedonali e piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del RU.

3.2. Gli itinerari realizzati nell'ambito di progetti edilizi o di PA di iniziativa privata, per i quali è prevista la cessione alla Amministrazione Comunale, sono collaudati da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale con spese a carico del soggetto attuatore.