Articolo 89 disposizioni generali

1. Le disposizioni per le infrastrutture di collegamento disciplinano l'attuazione di una parte delle grandi opere del sistema della mobilità previste dal Piano strutturale. Disciplinano in particolare le opere per le quali, nel corso di validità del presente Regolamento urbanistico, sia ipotizzabile l'approvazione dei progetti, ovvero l'avvio dei lavori.

2. Le presenti disposizioni disciplinano, altresì, l'attuazione delle opere minori di rilevanza locale, nonché gli interventi relativi a opere esistenti sottoposte a potenziamento, ampliamento e/o rifacimento.

3. Le opere relative al sistema della sosta contemplate dal PS, se e in quanto previste dal presente RU, sono disciplinate dalla Parte Quarta,Titolo III delle presenti norme.