Articolo 8 Gerarchia delle disposizioni normative

1. Le norme del presente RU sono articolate su tre livelli:

  1. 1.1. "disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio", concernenti l'intero territorio comunale e prevalenti, in ipotesi di contrasto, sulle altre prescrizioni;
  2. 1.2. "disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio", comprendenti le disposizioni sulle risorse e sulle aree a disciplina speciale concernenti specifiche porzioni, puntuali o areali, del territorio comunale e prevalenti, in ipotesi di contrasto, sulla disciplina delle trasformazioni del territorio;
  3. 1.3. "disposizioni per le trasformazioni del territorio", che concernono le trasformazioni consentite, ove compatibili, con le discipline di cui ai punti precedenti.

2. Tutela dell'integrità fisica del territorio

2.1. Le "disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio" (Parte Seconda delle presenti norme), perseguono il mantenimento e il ripristino delle condizioni di base per qualsiasi forma di utilizzazione antropica del territorio. Esse riguardano il sottosuolo, il suolo e le acque e prevalgono sulle "Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio" (Parte Terza delle presenti norme) e sulle "Disposizioni per le trasformazioni del territorio" (Parte Quarta delle presenti norme).

3. Caratteri qualitativi del territorio

3.1. Le disposizioni inerenti le "Risorse naturali" e le "Risorse storico-naturali" (Parte Terza,Titolo I e II, delle presenti norme) perseguono la tutela attiva dei principali sistemi di risorse che assicurano, in proprio e/o attraverso reciproche relazioni, la permanenza dei caratteri identificativi del territorio e del paesaggio locale. Esse, pertanto, prevalgono sulle disposizioni che regolano le "Aree a disciplina speciale" (Parte Terza,Titolo III, delle presenti norme) e, con l'eccezione degli interventi specificatamente localizzati e disciplinati dal RU, le "Disposizioni per le trasformazioni del territorio" (Parte Quarta delle presenti norme).

3.2. Le disposizioni inerenti le "Aree a disciplina speciale" (Parte Terza,Titolo III, delle presenti norme) sono finalizzate alla disciplina di ambiti territoriali che per la particolare combinazione di componenti naturali e/o storico-culturali:

  • - si configurano come parti strutturanti dell'identità territoriale e/o strategiche per la qualità del territorio e della vita dei suoi abitanti;
  • - possono necessitare di azioni integrate e, se del caso, di gestione unitaria per lo sviluppo di attività compatibili con la valorizzazione del territorio e del paesaggio;
  • - presuppongono azioni di tutela e interventi mirati di recupero e/o di valorizzazione ambientale.

Esse pertanto prevalgono sulle "Disposizioni per le trasformazioni del territorio" (Parte Quarta delle presenti norme).

4. Trasformazioni del territorio

4.1. Le "disposizioni per le trasformazioni del territorio" (Parte Quarta delle presenti norme) definiscono gli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, consentiti nelle diverse parti del territorio comunale (aree ed edifici speciali, territorio rurale, ambiti urbani, infrastrutture di collegamento) se e in quanto compatibili con le disposizioni di cui alle Parti Seconda ("Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio") e Terza ("Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio") delle presenti norme. Detti interventi sono pertanto subordinati al rispetto delle suddette disposizioni di tutela, potendo essere, in presenza di interventi non specificatamente localizzati dagli elaborati grafici del RU, da queste condizionati, limitati o impediti.