Articolo 88 aree di nuovo impianto (tn)

1. Funzioni consentite

Nelle aree di nuovo impianto sono consentite, con le specificazioni di cui al successivo punto 2, le funzioni specificatamente indicate dalle schede dell'Elaborato F del RU, "Aree di nuovo impianto", a condizione che:

  1. a. non producano inquinamento nell'aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica;
  2. b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

2. Ulteriori funzioni per le zone B e C

Nelle aree di nuovo impianto classificate come zona "B" o "C" ai sensi del D.M. 1444/1968, prioritariamente destinate ad accogliere nuove residenze e servizi, in luogo delle funzioni previste dalle schede dell'Elaborato F, è consentito insediare le seguenti funzioni, così come definite dall'Articolo 12 delle presenti norme, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda prevista in ciascun comparto:

  1. a. funzioni di servizio: attrezzature e servizi di interesse comune e servizi privati;
  2. b. funzioni direzionali;
  3. c. funzioni commerciali, consistenti in: esercizi di vicinato e pubblici esercizi;
  4. d. funzioni turistico-ricettive consistenti in: bad & breakfast, alberghi
  5. e. funzioni artigianali, limitatamente all'artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 100 mq e con esclusione delle attività moleste per la residenza, inquinanti, legate a materiali infiammabili o comunque pericolosi, ovvero capaci di produrre volumi di traffico invasivi e occupazione costante dei parcheggi pubblici;
  6. f. autorimesse e magazzini con superficie utile lorda non superiore a 200 mq.

3. Ulteriori funzioni per le zone D

Nelle aree di nuovo impianto classificate come zona "D" ai sensi del D.M. 1444/1968, prioritariamente destinate ad accogliere attività artigianali e industriali, in luogo delle funzioni previste dalle schede dell'Elaborato F, è consentito insediare le seguenti funzioni, così come definite dall'Articolo 12 delle presenti norme, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda prevista in ciascun comparto:

  1. a. funzioni di servizio: attrezzature e servizi di interesse comune e servizi privati;
  2. b. funzioni direzionali;
  3. c. commercio all'ingrosso.

4. Validità delle disposizioni

Le disposizioni di cui al presenteArticolo si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme, per tutto il periodo di validità dei piani attuativi che regolano l'attuazione delle aree di nuovo impianto; scaduto il suddetto periodo, alle suddette aree si applicano le disposizioni che regolano i settori urbani funzionali di appartenenza.