Articolo 86 aree ed edifici di rilevanza funzionale autonoma

1. Definizione

1.1. Sono aree ed edifici speciali, con diversa epoca di impianto e a varia destinazione d'uso, che rivestono specifica rilevanza funzionale all'interno degli ambiti urbani. Comprendono strutture di rilevante valore storico-culturale, aree ed edifici pubblici o di uso pubblico, strutture ricettive alberghiere.

1.2. Sono sottoposti alla specifica disciplina del presente Articolo, che ne regola le destinazioni d'uso indipendentemente dal settore funzionale urbano di appartenenza.

1.3. Sono individuati dagli elaborati grafici del Regolamento urbanistico (Elaborati E, scala 1:2.000).

2. Prestazioni funzionali

2.1. Le prestazioni funzionali sono strettamente legate ai rilevanti caratteri storico-culturali, alle specifiche funzioni di pubblico interesse e/o al ruolo strategico che tali aree e/o tali edifici svolgono, o possono svolgere, all'interno degli ambiti e dei settori urbani di appartenenza per conservarne i caratteri identitari, favorirne la qualità ecologica, superarne le situazioni di monofunzionalità, concorrere alla formazione di un efficace sistema degli spazi pubblici.

2.2. Essi sono pertanto sottoposti a specifiche limitazioni nei cambi di destinazione d'uso sulla base delle seguenti disposizioni:

2.2.1. Aree ed edifici speciali (Parte Quarta,Titolo I)

2.2.1.2. Altre aree ed edifici speciali

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle aree che ospitano attrezzature private di uso pubblico e di interesse locale (Articolo 43 delle presenti norme), attrezzature sportive private di interesse locale (Articolo 44), attrezzature sportive private di interesse generale (Articolo 45), verde privato (Articolo 46), parcheggi privati (Articolo 47), spiagge (Articolo 48), impianti per la distribuzione carburanti (Articolo 49).

2.2.2. Alberghi e strutture ricettive

Non sono consentiti cambi di destinazione d'uso delle aree che ospitano alberghi e strutture ricettive.

2.2.3. Industria e artigianato per la nautica

Nei settori urbani di influenza portuale non è consentito il cambio di destinazione d'uso delle aree ove ricadano strutture industriali e/o artigianali per la nautica, che, ai fini delle presenti norme, ricoprono funzioni strategiche al servizio dei porti.