Articolo 78 bis aree soggette a perequazione urbanistica

1. La disciplina della perequazione urbanistica è applicata alle "Aree di nuovo impianto" contenute nell'elaborato F del Regolamento Urbanistico adottato, ai sensi della L.R. n. 1/2005 e al D.P.G.R. n. 3/R del 2007.

2. Fatto salvo diverso accordo fra gli aventi titolo, sono ripartiti in misura proporzionale:

  1. a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nel comparto edificatorio;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi alle quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

3. La trasformazione delle aree di nuovo impianto avviene attraverso la formazione di un Piano attuativo convenzionato, nel quale verranno definiti gli oneri economici complessivi a carico del soggetto attuatore che non potranno essere inferiori all'importo risultante dalla somma delle seguenti componenti:

  1. 1 a) il costo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo;
  2. 2 b) gli oneri di urbanizzazione secondaria.

4. Fermo restando l'obbligo per il soggetto attuatore di realizzare integralmente le opere di urbanizzazione primaria e di assumere gli oneri economici per la urbanizzazione secondaria, lo stesso sarà tenuto a realizzare e a cedere gratuitamente al comune una quota della superficie territoriale dell'area di intervento nella quale sono comprese:

  • - le aree a destinazione pubblica, ossia le aree destinate ad interventi di interesse pubblico;
  • - le aree in cui sono realizzate le opere di urbanizzazione primaria;
  • - le eventuali opere di urbanizzazione secondaria laddove previste;
  • - le aree per gli standard urbanistici.

5. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree di nuovo impianto secondo quanto disciplinato al presente Articolo, sono soggette alla redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo.