Articolo 7 bis Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico - edilizia
1. Le previsioni del RU, che riguardano esclusivamente edifici e/o aree in condizioni di legittimità, si attuano mediante:
1.1. Intervento diretto
1.1.1. Si attuano con intervento diretto le previsioni del RU non subordinate alla preventiva approvazione di un PA e, in particolare, le previsioni ordinarie, relative a singole opere, a singoli lotti edificati o edificabili, nonché a porzioni limitate di territorio per le quali il RU prevede esplicitamente e compiutamente le modalità di trasformazione.
1.1.2. L'intervento diretto avviene sulla base di un apposito titolo abilitativo, la cui efficacia può essere subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (o atto unilaterale d'obbligo) tra soggetto attuatore e Amm./ne Comunale, qualora l'intervento implichi un aumento di carico urbanistico tale da richiedere un adeguamento degli standard urbanistici e/o ambientali, per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
1.1.3. L'Amm./ne Comunale, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di subordinare gli interventi ordinari alla preventiva approvazione di un PA, ove ciò sia necessario per garantire una adeguata dotazione delle opere di urbanizzazione e/o il coordinamento di più iniziative, ovvero per verificare la sostenibilità ambientale in ordine alle risorse essenziali del territorio e/o per favorire la qualità ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia degli interventi.
1.1.4. Gli elaborati che accompagnano la richiesta del titolo abilitativo sono definiti dal RE. Tali elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e/o delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme ("Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio") e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del progetto, le "Risorse naturali" e le "Risorse storico-culturali" e/o le "Aree a disciplina speciale" di cui alla Parte Terza delle presenti norme ("Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio").
1.2. Piano Attuativo (PA)
1.2.1. La preventiva approvazione di un PA è obbligatoria per realizzare gli interventi previsti negli ambiti urbani o territoriali individuati dalle tavole grafiche del RU con apposita perimetrazione accompagnata da eventuale codice identificativo.
In tali ambiti sono previsti interventi organici, che presuppongono il coordinamento delle iniziative e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e che investono porzioni di territorio comunale significative per dimensione o per rilevanza strategica delle trasformazioni.
1.2.2. I PA sono strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione alle previsioni del RU o dei Piani Complessi di Intervento. Essi hanno i contenuti e l'efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi:
- a. Piano particolareggiato (Legge 1150/1942);
- b. Piano di lottizzazione (Legge 1150/1942);
- c. Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (Legge 167/1962);
- d. Piano per gli insediamenti produttivi (Legge 865/1971);
- e. Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 457/1978);
- f. Programmi complessi di riqualificazione insediativa, comprendenti in particolare:
- - Programmi integrati di intervento (Legge 179/1992);
- - Programmi di Recupero Urbano (Legge 493/1993).
1.2.3. Ciascun PA individua le disposizioni legislative di riferimento, che vengono recepite nel relativo atto di approvazione. Esso deve sempre uniformarsi alle specifiche disposizioni dettate dal RU per le aree interessate.
1.2.4. Il Piano Attuativo è corredato da specifici studi di inserimento dal punto di vista del contesto e da una definizione di dettaglio delle sistemazioni esterne previste. In particolare la progettazione degli spazi di verde e parcheggio pubblico e delle aree private di pertinenza del nuovo edificio (o complesso edilizio) deve contribuire a caratterizzare qualitativamente l'assetto delle aree adiacenti.
I piani attuativi devono contenere:
- a) i progetti delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria:
- b) l'indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze;
- c) la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- d) l'identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- e) l'individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- f) il dettaglio, mediante l'indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell'Articolo 66 della L.R. 1/2005;
- g) la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;
- h) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.
Il piano attuativo è inoltre corredato:
- a) dal quadro conoscitivo di riferimento;
- b) dalla normativa tecnica di attuazione;
- c) dalla relazione illustrativa;
- d) da una relazione di fattibilità.
I Piani Attuativi per la realizzazione delle "Aree di nuovo impianto", non sono assoggettabili né a valutazione ambientale strategica né a valutazione integrata in quanto valutati nell'ambito del procedimento per la formazione del presente Regolamento Urbanistico.
1.2.5. Tali elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e/o delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme ("Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio") e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del Piano Attuativo, le "Risorse naturali" e le "Risorse storico-culturali" e/o le "Aree a disciplina speciale" di cui alla Parte Terza delle presenti norme ("Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio").
1.2.6. Ove richiesto dalle presenti norme, in relazione a interventi di particolare delicatezza paesaggistica, il PA è corredato da uno specifico studio analitico - diagnostico del paesaggio ad esso propedeutico. Tale studio esamina specificatamente i seguenti aspetti, con diverso approfondimento in relazione alla specificità dell'intervento e del territorio interessato:
- a. visibilità: attraverso la predisposizione di carte della visibilità assoluta e della visibilità relativa, capaci di evidenziare i punti di maggiore fragilità visuale e di consentire, se del caso, l'adozione di adeguate misure cautelative o compensative nei confronti di eventuali detrattori visuali;
- b. semiologia naturale e antropica, attraverso lo studio dei segni che caratterizzano l'ambito interessato dall'intervento e la indicazione di criteri semiologici coerenti ad uso del progetto;
- c. profilo morfologico dei terreni, rispetto ai quali si deve trovare o ricostituire una sostanziale continuità, evitando, ove possibile, raccordi forzosi con scarpate o muri a retta; trovandosi nella necessità di superare dislivelli eccessivi, si può fare ricorso a sistemazioni terrazzate, con muri in pietra faccia vista e terrazze in contropendenza;
- d. sistema drenante superficiale, che deve mantenere o recuperare funzionalità, garantendo la raccolta delle acque di pioggia nel sottobacino interessato e il loro convogliamento ai corsi d'acqua principali, al sistema fognario, ovvero la loro cessione al terreno.
- e. vegetazione, con analisi della vegetazione reale e potenziale e proposizione di nuovi assetti che garantiscano la continuità ecologica con l'intorno;
- f. viabilità di accesso e di distribuzione, con analisi delle caratteristiche costruttive e dimensionali della viabilità locale tradizionale e proposizione, se del caso, di modelli coerenti, adagiando, per quanto possibile, le nuove strade sulla morfologia del terreno;g. costruzioni, con studio delle regole insediative, delle tipologie e delle aggregazioni morfologiche degli insediamenti limitrofi (soprattutto storicizzati) e proposizione di modelli coerenti;
- h. arredi e illuminazione, con ricorso a componenti di arredo di alta qualità formale, costituite da materiali nobili. L'inquinamento luminoso deve essere contenuto, anche facendo ricorso ad appositi corpi illuminanti, con divieto tassativo di aumentare l'inquinamento luminoso sul mare e, in modo particolare, sulla Laguna di Orbetello.
1.2.7. Il PA di iniziativa privata presuppone sempre la stipula di una convenzione (o atto unilaterale d'obbligo) tra soggetto attuatore e Amministrazione Comunale, registrata e trascritta a cura e spese del soggetto attuatore. Essa contiene congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi convenzionali e prevede in particolare:
- a. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree;
- b. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e delle relative aree;
- c. se e in quanto prescritta dalle presenti norme, la realizzazione e la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale delle ulteriori aree per il soddisfacimento degli standard urbanistici (D.I. 1444/1968) o per la realizzazione di opere pubbliche.
1.2.8. Gli interventi di nuova edificazione previsti dal PA sono sempre subordinati alla preventiva verifica favorevole delle seguenti condizioni, la cui dimostrazione deve essere oggetto di appositi elaborati e/o di specifiche dichiarazioni di compatibilità con la disponibilità della risorsa da parte degli appositi organi di gestione, ove esistenti:
- a. la quantità di acqua disponibile deve essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno delle utenze esistenti e di quelle previste dai nuovi insediamenti, stimato, in coerenza con le disposizioni del PS, in:
- - 150 litri/persona/giorno per usi potabili negli ambiti urbani e nel sistema insediativo rurale che corrisponde agli insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale (IR), di cui all'Articolo 65 delle presenti norme, con l'esclusione dell'area di Cannatelli, e ai seguenti insediamenti esistenti a prevalente carattere turistico - residenziale (IRT), di cui all'Articolo 66 delle presenti norme: Poggio Pertuso, Le Miniere, Pianone, Costa delle Olive;
- - 350 litri/persona/giorno (150 litri per usi potabili e 200 litri per usi civili) nella restante parte del territorio comunale.
Il risultato di tale verifica deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dall'ATO competente per territorio, che costituisce parte integrante del PA;
- b. le necessità idriche per l'irrigazione di aree verdi, anche a uso sportivo e/o ricreativo, e per le esigenze industriali e/o artigianali (acque antincendio, di processo, di lavaggio, ecc.) devono essere assolte prioritariamente, attraverso la realizzazione di reti duali e attraverso il recupero delle acque di pioggia e delle acque reflue, nel rispetto delle disposizioni del DM 02.05.2006 e s.m.i., evitando comunque modalità di utilizzo che comportino contatti con alimenti, prodotti farmaceutici e/o cosmetici;
- c. le capacità di smaltimento degli impianti di depurazione esistenti deve essere sufficiente a soddisfare anche i fabbisogni dei nuovi insediamenti. In caso contrario il PA deve farsi carico di assicurare autonomamente lo smaltimento dei reflui rispettando le disposizioni di legge;
- d. ove non esistente, deve essere preventivamente attivata e regolamentata, nel territorio comunale comunale, una discarica per inerti;
- e. deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata di quelli speciali;
- f. le necessità energetiche, salvo limitazioni legate a esigenze di salvaguardia paesaggistica e imposte dagli enti preposti alla gestione delle aree vincolate, devono essere soddisfatte attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (FER), così come disciplinate dall'Articolo 9 delle presenti norme.
1.3. Comparto edificatorio
1.3.1. Si attuano previa formazione di un comparto edificatorio, concepito secondo i disposti della Legge 1150/1949 e s.m.i., gli interventi appositamente individuati dal RU negli ambiti urbani, che, investendo porzioni di territorio, ancorché discontinue, significative per rilevanza strategica delle trasformazioni, devono garantire l'organicità degli interventi, la realizzazione e la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle opere di urbanizzazione, la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle aree per le opere di infrastrutturazione generale definite in proporzione alla entità e alle caratteristiche del comparto.
1.3.2. L'attuazione del comparto edificatorio è sempre subordinata alla preventiva approvazione di un PA unitario.
1.4. Programma aziendale
1.4.1. L'approvazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale P.A.P.M.A.A. (Programma aziendale), avente o meno valore di PA, costituisce, condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi relativi a nuove costruzioni nelle zone agricole o per la deruralizzazione di edifici agricoli, sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme e di quanto disciplinato all'art. 41 comma 2 della L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. n. 7/R del 09/02/2010.
1.4.2. Gli elaborati grafici che compongono il Programma Aziendale dovranno essere realizzati secondo quanto disciplinato dal D.P.G.R. n. 7/R del 09/02/2010 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme ("Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica del territorio").
1.4.3. Qualora il Programma aziendale assuma il valore di PA, ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1.2 del presente Articolo.
2. Piani e programmi di settore di competenza comunale
2.1. I piani e i programmi di settore di competenza comunale costituiscono strumenti di attuazione del PS e/o del RU e si uniformano, nell'uno o nell'altro caso, alle disposizioni del relativo piano di riferimento.
3. Piani complessi di intervento
Gli interventi di trasformazione territoriale che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di opere pubbliche e private attraverso i Piani complessi di intervento, di cui alla LR 01/2005, devono, nel rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche del PS, coordinarsi con il RU, integrandosi con le relative disposizioni senza contraddirne lo spirito e le finalità.
4. Competenze fatte salve
Gli interventi contemplati dalle presenti norme sono consentiti fatte comunque salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli.
5. Categorie di intervento edilizio
5.1. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.2, le categorie di intervento edilizio richiamate dalla presenti norme, salva diversa ed espressa previsione, sono desumibili dagli articoli 78, 79 e 80 della LR 01/2005.
5.2. Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ove consentiti, sono articolati nelle seguenti sottocategorie:
5.2.1. Ristrutturazione edilizia RE1
Comprende interventi di riorganizzazione funzionale, finalizzati o meno alla modifica delle destinazione d'uso, che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali tradizionali, favoriscano la riqualificazione della parti alterate o incongrue per ricondurle a condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati dell'organismo edilizio. Presuppone l'impiego di tecniche costruttive coerenti con i caratteri storicizzati dell'organismo edilizio e comprende esclusivamente i seguenti interventi:
- a. trasformazioni interne compatibili con l'impianto tipologico e strutturale;
- b. interventi contenuti di modifica dei fronti esterni per ricostituire simmetrie di facciata, sulla base di documentati criteri di coerenza architettonico - formale, ad esclusione delle facciate con simmetrie compiute;
- c. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti. È ammessa la realizzazione di vani ascensore atti al superamento delle barriere architettoniche anche fuori sagoma rispetto all'edificio esistente;
- d. incrementi di superficie non residenziale all'interno dell'involucro edilizio esistente;
- e. incrementi di superficie utile abitabile derivante dalla eliminazione di scale interne, purché non facenti parte dell'impianto tipologico e strutturale storicizzato, e dal conseguente completamento del solaio;
- f. demolizione e ricostruzione dei corpi di fabbrica secondari, di cui all'Articolo 79 della L.R. 01/2005, purché legittimi ma incongrui, e loro ricostruzione con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
- 1. detti corpi di fabbrica costituiscono evidenti e documentate superfetazioni di epoca recente;
- 2. la loro ricostruzione avviene seguendo criteri di coerenza architettonica e di integrazione funzionale con l'edificio di riferimento.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia RE1 non consentono:
- - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca), ad esclusione degli interventi di cui al precedente punto b.
5.2.2. Ristrutturazione edilizia RE2
Oltre a quanto consentito con la ristrutturazione RE1, comprende interventi finalizzati alla trasformazione, totale o parziale, dell'organismo edilizio fino alla demolizione con fedele ricostruzione dell'edificio, senza incrementi della volumetria esistente e con i soli incrementi di superficie complessiva consentiti ai precedenti punti 5.2.1.d e 5.2.1.e.
La ristrutturazione edilizia RE2, comprende le addizioni funzionali, così come definite dall'Articolo 79 della LR 01/2005, nelle quantità e con le limitazioni e le specificazioni definite nella Parte Quarta delle presenti norme in relazione ai singoli ambiti urbani e territoriali.
Comprende i seguenti interventi:
- a. trasformazioni interne compatibili con l'impianto tipologico e strutturale;
- b. interventi contenuti di modifica dei fronti esterni per ricostituire simmetrie di facciata, sulla base di documentati criteri di coerenza architettonico - formale, ad esclusione delle facciate con simmetrie compiute;
- c. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti
- d. incrementi di superficie non residenziale all'interno dell'involucro edilizio esistente;
- e. incrementi di superficie utile abitabile derivante dalla eliminazione di scale interne, purché non facenti parte dell'impianto tipologico e strutturale storicizzato, e dal conseguente completamento del solaio;
- f. demolizione e ricostruzione dei corpi di fabbrica secondari, di cui all'Articolo 79 della L.R. 01/200526, purché legittimi ma incongrui, e loro ricostruzione con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
- 1. detti corpi di fabbrica costituiscono evidenti e documentate superfetazioni di epoca recente;
- 2. la loro ricostruzione avviene seguendo criteri di coerenza architettonica e di integrazione funzionale con l'edificio di riferimento.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia RE2 comprendono altresì:
- - la realizzazione di balconi e terrazze (di ogni tipo, ivi comprese quelle a tasca);
- - secondo quanto stabilito all'art. 54 delle presenti norme, nelle aree di pertinenza edilizia degli edifici aventi destinazione residenziale alla data di approvazione del regolamento Urbanistico è consentita la realizzazione di tettoie, logge, porticati e pergolati secondo le modalità e i parametri definiti in appendice alla Lettere a) e dal Regolamento edilizio.
5.2.3. Ristrutturazione edilizia RE3
5.2.3.1. Oltre agli interventi consentiti con la ristrutturazione edilizia RE2, comprende le addizioni funzionali, così come definite dall'Articolo 79 della LR 01/2005, nelle quantità e con le limitazioni e le specificazioni definite nella Parte Quarta delle presenti norme in relazione ai singoli ambiti urbani e territoriali.
Gli interventi di Ristrutturazione edilizia RE3 comprendono altresì:
- - la sostituzione edilizia.
5.2.3.2. Le addizioni funzionali, che laddove consentite non prelevano dimensionamento, sono finalizzate a soddisfare contenute esigenze funzionali di unità immobiliari esistenti al momento della adozione delle presenti norme e non possono dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari, né a cambi di destinazione d'uso suscettibili di comportare incremento del carico urbanistico.
L'incremento di superficie conseguente alle addizioni funzionali non assume in ogni caso rilevanza ai fini della quantificazione delle superfici minime prescritte per ciascuna unità in relazione alle diverse destinazioni d'uso. Fatto salvo quanto previsto dall'art.79 comma 2 lettera d) n.3 primo periodo, in ordine al titolo abilitativo legittimante (scia e/o permesso) sono consentiti interventi fino ad un massimo di 20 mq. Nel predetto limite del 20% sono computate in deroga quanto previsto dall'art. 79 comma 2 lettera d) n. 3 secondo periodo nel predetto limite di 20 mq sono computate altresì le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del sottotetto, o nella realizzazione di servizi igienici oppure nella creazione di volumi tecnici scale, ascensori o autorimesse pertinenziali.
5.2.3.3. Le addizioni funzionali devono essere fisicamente e funzionalmente integrate con l'edificio principale, avere una altezza non superiore a quella dell'unità immobiliare principale e non possono riguardare le costruzioni secondarie presenti nelle aree di pertinenza. Il presente Regolamento Urbanistico consente esclusivamente aggiunte agli organismi edilizi esistenti che:
- - siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo);
- - rispettino i limiti e parametri fissati dal Codice Civile e dal Regolamento Urbanistico - distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), etc.;
- - mantengano una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento;
- - non siano finalizzate alla modifica, contestuale o successiva, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare di riferimento, né risultino evidentemente determinanti per tale scopo;
- - non siano finalizzate alla formazione, contestuale o successiva, di nuove unità immobiliari, né risultino - per caratteristiche dimensionali e configurazione - evidentemente determinanti per tale scopo;
- - non siano suscettibili di utilizzo autonomo, né di uso disgiunto ai fini della commerciabilità del bene, neanche mediante successive trasformazioni;
- - siano finalizzate a garantire una migliore utilizzazione e godimento dell'unità immobiliare di riferimento - anche mediante il miglioramento dei livelli prestazionali in materia di contenimento dei consumi energetici e/o di accessibilità o visitabilità - ovvero al raggiungimento degli standard minimi richiesti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
Salvo specifiche eccezioni espressamente previste dalle presenti Norme per l'Attuazione, e fermo restando quanto specificato al successivo punto 5.2.3.4, le "addizioni funzionali" consentite dal Regolamento Urbanistico rientrano nei limiti di edificabilità fissati dallo strumento medesimo.
5.2.3.4 Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate al precedente punto 5.2.3.3 sono identificate come "addizioni volumetriche" e disciplinate, ove consentite dal Regolamento Urbanistico, dal successivo punto 5.3.
Le addizioni funzionali "con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati" non sono computate ai fini dell'applicazione dei limiti di edificabilità fissati dal Regolamento Urbanistico. Per tali interventi è comunque prescritto il rispetto degli altri parametri urbanistici edilizi fissati dal Regolamento Urbanistico.
5.2.3.4. Il rilascio del titolo abilitativo per interventi di ristrutturazione edilizia comportanti addizioni funzionali deve essere corredato da specifica autocertificazione a firma del progettista e del proprietario che attesti:
- a. l'ambito urbano o territoriale nel quale insiste l'immobile oggetto di intervento;
- b. che l'unità immobiliare non è compresa tra quelle disciplinate dagli articoli 27 e 28 delle presenti norme e che non risulta vincolato ai sensi del DLgs 42/2004, Parte Seconda;
- c. che l'unità immobiliare interessata dall'intervento:
- c.1. era già esistente alla adozione delle presenti norme;
- c.2 non è stata oggetto di addizioni funzionali successivamente alla data di adozione delle presenti norme.
5.3. Addizioni volumetriche
Salva diversa, espressa previsione e fatti comunque salvi i volumi tecnici, quali definiti dal successivo punto 5.4, nell'intero territorio comunale il RU non prevede interventi di addizione volumetrica quali definiti all'Articolo 78, comma 1.g, della LR 01/2005.
5.4. Locali tecnici
5.4.1. Le aggiunte agli organismi edilizi esistenti che non presentino le caratteristiche specificate ai precedenti punti 5.2.3.2., 5.2.3.3., 5.2.3.4., sono identificati come "volumi tecnici". Tali volumi costituiscono i locali a servizio di impianti tecnologici (quali: cabine elettriche, locali caldaia, locali per il condizionamento dell'aria, locali per il trattamento e deposito acque idrosanitarie, locali motore ascensori e simili) qualora:
- 1. se fuori terra o solo parzialmente interrati: di superficie utile non superiore al 5% della superficie utile lorda dell'edificio di riferimento e comunque per una superficie utile massima di 6,00 mq e, fatte salve comprovate esigenza conseguenti al doveroso ossequio di norme di sicurezza, di altezza interna dei locali non superiore a 2,20 ml;
- 2. se completamente interrati, anche al di fuori della proiezione della sagoma dell'edificio di riferimento: di superficie utile non eccedente 6,00 mq, fatte salve comprovate esigenze conseguenti al doveroso ossequio di norme di sicurezza, di altezza interna dei locali non superiore a 2,20 ml.
5.4.2. Tali volumi tecnici, ove contenuti nei parametri dimensionali sopra prescritti, non assumono rilevanza quali interventi di addizione volumetrica, se utilizzati una sola volta, facendo ricorso esclusivamente a una delle alternative di cui ai precedenti punti 5.4.1.1 e 5.4.1.2. A dimostrazione di ciò deve essere preventivamente prodotta specifica autocertificazione a firma del progettista e del proprietario.
5.5. Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, se di iniziativa privata, presuppongono sempre la preventiva approvazione di un apposito PA.