Normativa
- Titolo I. - DISPOSIZIONI COMUNI E DI RACCORDO GENERALE
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1. Le presenti disposizioni normative costituiscono integrazione e dettaglio delle previsioni concernenti:
- a) la "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", di cui all'art. 23 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo II;
- b) i "Centri di antica formazione (A3)" e i "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)" di cui agli art.li 25 e 59 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV dello stesso PO, secondo quanto a tal fine disposto al successivo Titolo III;
e si applicano nel rispetto di quanto indicato all'art. 13 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV del PO.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera a) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" e "Ambiti dei settori strategici", in particolare quelli comprendenti la città antica delimitata e definita dal perimetro delle mura urbane cinquecentesche.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera b) perseguono in particolare gli obiettivi specifici e costituiscono attuazione delle disposizioni applicative concernenti gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Centri di antica formazione" e "Ambiti dei Presidi territoriali delle frazioni", nonché "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" ed in particolare "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico".
4. In conformità a quanto disposto all'art. 4 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV del PO, nel caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Gestione e Attuazione e le presenti disposizioni di dettaglio prevalgono queste ultime. Nel caso di contrasto tra le indicazioni degli elaborati cartografici QP.I "Quadro generale delle previsioni" e gli elaborati di cui al successivo art. 2, prevalgono questi ultimi in quanto di maggior dettaglio.
- Disposizioni di raccordo con la "Disciplina generale" - Art. 2. - Articolazione, previsioni e indicazioni progettuali di dettaglio. Atlanti
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1. La disciplina della "Distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui al Titolo I Capo IV delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione del PO, si integra e completa con le disposizioni normative di dettaglio contenute nelle presenti Norme.
2. Nello specifico, per le diverse "Zone", ovvero per le corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, individuate dal PO in riferimento alla "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", i "Centri di antica formazione (A3)" e i "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)", la presente disciplina definisce in dettaglio le "categorie funzionali" principali e le "sub-categorie funzionali" (destinazioni d'uso) ammesse, secondo quanto a tal fine riportato agli art.li 16 e 17 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV del PO.
3. La presente disciplina definisce inoltre i casi e le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Restano in ogni caso fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 16 comma 5 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV.
- Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Dettaglio della disciplina -
Nella "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", nei "Centri di antica formazione (A3)" e nei "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)", in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", sono stabilite le seguenti dimensioni minime delle Unità Immobiliari (UI) residenziali (alloggi) da osservarsi in qualsiasi intervento sul Patrimonio Edilizio Esistente (PEE) che comporti frazionamento, accorpamento e cambio d'uso anche in assenza di opere. L'aumento di Unità Immobiliari (UI) residenziali o il frazionamento di quelle esistenti deve rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su).
Città antica entro il perimetro delle mura (A1) Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su) Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) Le schiere dell'anfiteatro, case torri e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su) Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf) UI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su) Centri di antica formazione (A3) e Nuclei rurali di impianto storico (Ns) Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su) Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) Edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) Edifici allo stato di rudere e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) Edifici pubblici e di uso pubblico e relativi spazi di pertinenza UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) 1. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al successivo Capo II del Titolo II, il numero delle UI residenziali ammissibili è disciplinato nelle relative "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", comunque la dimensione delle Unità Immobiliari (UI) residenziali non potrà essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).
2. Le dimensioni e il numero delle UI indicate al precedente comma 1 può essere derogato nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In questo caso la dimensione minima non potrà essere inferiore a quanto specificatamente indicato nella relativa disciplina di settore.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale:
- - da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica, per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia;
- - da realizzarsi mediante l'applicazione delle politiche per la casa, di cui all'art. 63 della L.R. 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 21 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV.
4. Salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi la dimensione delle Unità Immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su).
- Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali. Norme di dettaglio - Art. 5. - Ulteriori disposizioni e norme di dettaglio. Rinvio al Regolamento Edilizio
- Titolo II. - DISPOSIZIONI PER LA CITTA' ANTICA ENTRO LE MURA
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1. La disciplina della "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)" si applica alle seguenti previsioni di dettaglio ("Zone"), individuate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici di dettaglio del Quadro Progettuale:
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti, di cui al successivo Capo I
Classificazione morfotipologica della città antica:
- - Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza
- - Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza
- - Le schiere dell'Anfiteatro , case torre e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza
- - Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf) Spazi aperti pubblici o di uso pubblico:
- - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate impermeabili
- - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili
- - Giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica
Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche, di cui al successivo Capo II
- - Complessi a disciplina speciale di recupero e riqualificazione (Ucs)
- - Varianti al RU (SAC) e Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti
2. Per ogni singola "Zona" e corrispondente classificazione morfotipologica il PO reca in particolare le apposite disposizioni normative di dettaglio comprendenti: la definizione tematica, le categorie di intervento ammesse, le dimensioni e il frazionamento delle Unità Immobiliari, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" di cui al successivo Capo I e la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" di cui al successivo Capo II, si integrano con le ulteriori "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
- Previsioni di dettaglio della Città antica entro le Mura (Zone) - Capo I - Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti
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1. Definizione. Comprende il vasto sistema di immobili corrispondente ai palazzi e agli edifici a carattere monumentale e specialistico di diversa matrice ed impianto. Accomunati dal rilevante valore storico - architettonico, rappresentano le emergenze costitutive ed i capisaldi urbani della città antica entro le mura. Il sistema dei giardini, dei cortili e degli spazi aperti a carattere monumentale di loro pertinenza qualifica, sotto il profilo storico e paesaggistico, i tessuti urbani caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di
dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione- elaborato QC.III.1.1a.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alle sub-categorie funzionali b.5.2; b.11; b.12 con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- d) turistico - ricettiva, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- e) direzionale e di servizio, con esclusione della sub-categoria funzionale e.a.7. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub-categoria e.b) "di Servizio", limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese e dei soli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QC.III.1.1a;
- e) direzionale e di servizio, con esclusione delle e.a.7. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione elaborato QC.III.1.1a, è ammessa la sola sub-categoria
- e.b) "di Servizio", limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3.
In ragione della stratificazione storica e dell'articolazione morfotipologica degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa la funzione "residenziale":
- - Complesso denominato "Istituto Santa Dorotea" in Via del Giardino Botanico;
- - Complesso denominato "Oratorio di Sant'Anna delle Cappuccine" in Via Michele Rosi - Via del Fosso
In questi casi, allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e di valorizzazione dei suddetti complessi, il mutamento della destinazione d'uso in "residenziale" e gli interventi ammessi si attuano previa formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata, che può altresì modificare e rendere cedevoli le categorie di intervento ammesse, di cui al precedente comma 2, e le disposizioni di dettaglio, di cui al successivo comma 5.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale "residenziale" è ammesso nei limiti
delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
Gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali, pertanto sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) dovrà essere assicurata la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e quelle degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e a quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento.
- b) Nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiunti, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato e privi di interesse per la lettura filologica o per la definizione delle caratteristiche tipologiche degli edifici in questione;gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali identici o analoghi per forma e colore o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
- c) gli interventi sugli elementi strutturali, e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai, non devono interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
- d) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative del tipo e la connotazione storica dell'edificio;e) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando a quelli originari la mera funzione di soffitto, con la sola eccezione di insuperabili e comprovate limitazioni derivanti dall'adeguamento/miglioramento sismico delle strutture e degli immobili;
- e) gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie esterne devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi;
- f) gli interventi sugli elementi architettonici devono assicurare la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco o polifore, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
- g) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
- - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
- - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Per i soli locali principali e accessori già trasformati per la realizzazione dell'ex Cinema Pantera, in ragione della sottoutilizzazione degli spazi e del rischio di irreversibili fenomeni di degrado ed abbandono, le suddette categorie di intervento ammesse e disposizioni di dettaglio posso essere integrate, modificate e rese cedevoli, previa formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata che contenga ulteriore dettaglio di indagine e approfondimento del Quadro Conoscitivo del PO.
- Palazzi ed edifici a carattere monumentale e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende specifici immobili corrispondenti all'edilizia di base derivanti dalla trasformazione e dall'adattamento in epoca storica di ex opifici e manufatti specialistici proto- industriali, cui si aggiungono i tipi edilizi già riconosciuti come "casa fondaco", oggi persistenti nelle forme derivanti dalle trasformazioni e fusioni intercorse nel tempo. Gli edifici così riconosciuti dal PO hanno un elevato valore tipologico e sono elementi costitutivi dei tessuti urbani della città antica entro le mura.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alle sub-categorie funzionali b.5.2; b.11; b.12;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
- e) direzionale e di servizio, con esclusione della sub-categoria funzionale e.a.7.
È ammesso il mutamento di destinazione d'uso in residenziale di Unità Immobiliari a piano terra, anche rialzato, degli edifici o complessi di edifici che presentano le seguenti caratteristiche:
- - Accesso da una loggia, un cortile o comunque un accesso non diretto su spazi pubblici o ad uso pubblico;
- - Altezza di imposta delle finestre prospicienti spazi pubblici o ad uso pubblico non inferiore a quanto indicato nel RE.
Per le UI poste a piano terra, anche rialzato, che non presentano le succitate caratteristiche, e per le UI poste al piano interrato e seminterrato la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari alla residenza.
- - al piano primo:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle sub-categorie funzionali c.2 e c.3 e a condizione che il piano primo e il piano terra/rialzato dell'immobile facciano parte della medesima UI; d esclusivamente se tale destinazione è in ampliamento o funzionale ad un'attività presente al piano terra, anche rialzato;
- e) direzionale e di servizio.
- - agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
Gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali, pertanto sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) sono ammesse le modificazioni del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici in misura circoscritta e limitata, senza comprometterne le caratteristiche e l'integrità tipologica. Riguardo ai collegamenti verticali e orizzontali relativi alle eventuali parti a comune, comunque denominati e come risultanti dalle trasformazioni delle diverse unità edilizie di appartenenza, non possono essere frazionati, alterati, modificati in quanto ritenuti propri del tipo edilizio caratterizzante. Nei casi in cui si dimostri che le eventuali parti a comune siano state impropriamente alterate o frazionate, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile;
- b) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, architravi e archi di scarico, nonché murature esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego prevalente di materiali e tecniche di consolidamento tradizionali.
- c) negli interventi sugli elementi strutturali la bucatura dei solai e delle murature interne portanti, dovute a motivate esigenze di carattere distributivo, non deve interferire con decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza;
- d) negli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici murarie è vietato la rimozione, alterazione e la intonacatura di testimonianze architettoniche, archeologiche e delle stratificazioni murarie che rendono conto delle particolari modalità costruttive che sono alla base dei tipi edilizi considerati, con particolare riferimento per archi in pietra e laterizio, contrafforti ed elementi di appoggio a muri e pilastri. Ove presenti nelle apparecchiature murarie a faccia vista, si avrà cura di mantenere anche le decorazioni in laterizio, pietre di spoglio ed eventuali tracce di modificazioni nel tempo della forma degli archi.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende i numerosi immobili corrispondenti all'edilizia di base quali case a schiera, in linea (nella versione a corpo unico e doppio, plurifamiliare, ecc.) e i già riconosciuti "palazzetti di impianto omogeneo" caratterizzanti le cortine edificate degli isolati per il trattamento omogeneo dei prospetti e la discontinuità imposta alle serrate schiere dell'edilizia di base. Aventi valore storico - tipologico, i tipi edilizi di cui al presente articolo sono omogeneamente diffusi nei diversi tessuti urbani della città antica entro le mura.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di
dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alle sub-categorie funzionali b.5.2; b.11; b.12;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
È ammesso il mutamento di destinazione d'uso in residenziale di Unità Immobiliari a piano terra, anche rialzato, degli edifici o complessi di edifici che presentano le seguenti caratteristiche:
- - Accesso da una loggia, un cortile o comunque un accesso non diretto su spazi pubblici o ad uso pubblico;
- - Altezza di imposta delle finestre prospicienti spazi pubblici o ad uso pubblico non inferiore a quanto indicato nel RE.
Per le UI poste a piano terra, anche rialzato, che non presentano le succitate caratteristiche, e per le UI poste al piano interrato e seminterrato la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari alla residenza.
- - al piano primo:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita ed esclusivamente se tale destinazione è in ampliamento o funzionale ad un'attività presente al piano terra, anche rialzato;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
- - agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
Gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali, pertanto sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) le modificazioni del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione degli edifici e delle singole unità immobiliari sono ammesse senza comprometterne le caratteristiche e l'integrità tipologica. Riguardo ai collegamenti verticali e orizzontali relativi alle eventuali parti a comune, comunque denominati e come risultanti dalle trasformazioni delle diverse unità edilizie di appartenenza, non possono essere frazionati, alterati, modificati in quanto ritenuti propri del tipo edilizio considerato (vani scala a comune, logge, androni e/o spazi qualificanti e caratterizzanti il tipo edilizio considerato). Nei casi in cui si dimostri che le eventuali parti a comune siano state impropriamente alterate o frazionate, è ammesso il ripristino delle loro condizioni originarie sulla base degli elementi superstiti e della documentazione disponibile;
- b) gli interventi sugli elementi strutturali devono salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali;
- c) gli interventi sugli elementi strutturali di parziale o totale sostituzione di parti o elementi dettate da oggettive necessità devono sempre privilegiare l'uso di strutture e materiali identici o analoghi per forma e colore o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
- d) gli interventi sugli elementi strutturali, la realizzazione di bucature/aperture nelle murature portanti o nei solai non devono interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza;
- e) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, caratterizzanti il tipo edilizio e i suoi caratteri storici;
- f) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
- - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
- - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Palazzetti ed edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende i soli immobili del complesso dell'Anfiteatro e l'edilizia di base ricavata da preesistenti strutture medievali (quali ad esempio, mura e porte della seconda cinta muraria), aventi eccezionale valore storico - tipologico. Per origine, caratteri strutturali e qualificazione formale, costituiscono un unicum insediativo della città antica entro le mura, le cui regole di aggregazione e sviluppo nell'ambito dell'edilizia di base sono irripetibili.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI non è ammesso.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2;
- b) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
Gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali, pertanto sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) gli interventi sugli elementi distributivi (collegamenti orizzontali e verticali) devono garantire la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche e la coerenza con l'impianto originario o con il suo processo di trasformazione organica, accertato anche sulla base della documentazione disponibile e di tracce e reperti visibili.
- b) le modifiche del sistema distributivo atte a migliorare l'utilizzazione residenziale degli edifici sono ammesse in misura limitata e circoscritta e purché esse non alterino le caratteristiche, l'integrità tipologica e non disturbino eventuali testimonianze storiche ed archeologiche degli edifici;
- c) gli interventi di modifica delle parti strutturali sono ammessi in misura limitata e volte ad integrare le testimonianze delle precedenti configurazioni tipologiche e architettoniche all'interno dell'attuale organizzazione distributiva, così come essa risulta a seguito dalle trasformazioni e adattamenti verificatisi nel tempo;
- d) gli interventi sugli elementi strutturali devono assicurare la salvaguardia di pilastri, arcate, nonché murature portanti interne ed esterne, volte, scale e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti;
- e) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietata la rimozione e alterazione testimonianze architettoniche e archeologiche, nonché delle stratificazioni murarie in elevato che rendono conto delle fasi costruttive e delle fasi di trasformazione e alterazione del monumento e degli edifici residenziali ad esso afferenti.
-
1. Definizione. Comprende immobili che, seppure di impianto storico, sono stati realizzati in epoche più recenti le cui architetture riflettono sia il gusto dell'epoca in cui sono stati realizzati e progettualità singole ed isolate, sia accezioni specialistiche dei tipi edilizi. Tali immobili aventi valore storico - documentale costituiscono singoli episodi nell'ambito dei tessuti urbani della città antica entro le mura.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di
dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- c) turistico - ricettiva;
- d) direzionale e di servizio.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici a diversa connotazione storica e/o specialistici e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, decontestualizzati, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento degli isolati e dei tessuti di impianto storico.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo";
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva,
- e) direzionale e di servizio.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili.
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere specialistico, contraddistinti con apposito singolo codice alfanumerico, per lo più pubblici o di uso pubblico, corrispondenti ad edifici prevalentemente storici anche di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si riconosce un sistema di corposi complessi a carattere specialistico in cui la specifica caratterizzazione funzionale, le consistenze edilizie e le singole articolazioni planivolumetriche comportano l'individuazione della seguente sub- articolazione morfotipologica:
- Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica
- Gf.01 - Ex Ospedale Galli Tassi
- Gf.02 - Real Collegio
- Gf.03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini
- Gf.04 - Palazzo Ducale
- Gf.05 - Complesso del Teatro del Giglio e di San Girolamo
- Gf.06 - Complesso museale espositivo di Palazzo Guinigi
- Gf.07 - Convento di Santa Maria dei Servi, oggi Agorà
- Gf.08 - Complesso socio-assistenziale della Casa Pia
- Gf.09 - Complesso di San Micheletto
- Grandi fabbriche dei presidi atipici
- Gf.10 - Cinema Centrale Gf.11 - Cinema Moderno Gf.12 - Cinema Astra
- Gf.13 - Casa di cura Santa Zita
- Gf.14 - Casa di cura Barbantini
- Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche Gf.15 - Complesso della casa circondariale di San Giorgio Gf.16 - Complesso scolastico di Sant'Agostino
- Gf.17 - Mercato del Carmine
- Gf.18 - Complesso scolastico e per l'alta formazione di San Ponziano
- Gf.19 - Complesso scolastico Giovanni Pascoli, ex monastero Chiesa Santa Maria Forisportam
- Gf.20 - Complesso scolastico del convento di San Nicolao
- Gf.21 - Palestra Bacchettoni
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche e nel successivo comma 5, per le ulteriori disposizioni di dettaglio, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo comma 5.
3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie
funzionali ammesse dal PO sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio".
4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub- articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, il PO definisce le seguenti ulteriori disposizioni normative:
- - 4.1. Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica. Variamente distribuite nei tessuti della città antica, secondo impianti di diversa matrice ed epoca storica, per lo più di valore monumentale, sono immobili attualmente destinati ad attività amministrative dello Stato, all'alta formazione e a funzioni pubbliche o di tipo pubblico di livello locale. In particolare:
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere garantita la salvaguardia dei complessi storici e monumentali cui appartengono, comprensivi degli spazi scoperti quali giardini, chiostri e cortili, nonché l'originaria struttura architettonica: pertanto gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela degli immobili senza precludere interventi atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni sopra richiamate. In particolare è ammessa, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata
- - la realizzazione di spazi a parcheggio pertinenziali con esclusione di localizzazioni interferenti con gli spazi scoperti facenti parte integrante e sostanziale della struttura storica, riferibile al tipo che origina la "grande fabbrica" individuata dal PO (ad esempio convento, ospedale, palazzo);
- - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con la struttura storica;
- - la realizzazione di manufatti tecnici ed accessori finalizzati al permanere delle funzioni esistenti e allo svolgimento delle eventuali e connesse manifestazioni temporanee, senza che interferiscano con i chiostri, i giardini e gli spazi aperti comunque denominati aventi valore storico - architettonico.
- I suddetti interventi possono consistere in un'"addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 10% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) del piano terra o rialzato dell'edificio esistente, individuato in cartografia con apposita campitura grafica e relativo codice alfanumerico.
- - Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
- - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il consolidamento ed il permanere delle funzioni in essere e ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie e complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggi pertinenziali. Pertanto, i mutamenti di destinazione d'uso devono essere supportati da adeguati approfondimenti in termini di effetti indotti sulla città antica in ragione della rilevanza dei complessi considerati.
- - In ragione della dell'articolazione morfotipologica e funzionale degli attuali impianti, per i soli complessi di seguito elencati è altresì ammessa funzione b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub-categoria funzionale b.5:
- - Gf.02 - Real Collegio
- - Gf.03 - Chiostro di Santa Caterina ed edifici contermini.
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere garantita la salvaguardia dei complessi storici e monumentali cui appartengono, comprensivi degli spazi scoperti quali giardini, chiostri e cortili, nonché l'originaria struttura architettonica: pertanto gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela degli immobili senza precludere interventi atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni sopra richiamate. In particolare è ammessa, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata
- - 4.2. Grandi fabbriche dei presidi atipici. Si tratta di edifici e manufatti generalmente privi di valore storico architettonico, se non per parti minime dei complessi considerati. Sono immobili destinati a funzioni culturali o socio-sanitarie che li rendono irrinunciabili presidi della città antica e per i quali devono pertanto essere mantenute le destinazioni d'uso esistenti.
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Distinguendo le circoscritte parti storiche, da dettagliare mediante apposita documentazione e rilievo critico nella presentazione dei titoli, rispetto a quelle recenti, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
- - per gli edifici ed i manufatti di "recente formazione": "ristrutturazione edilizia conservativa", "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "addizione volumetrica" nella misura del 20% della superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i mt. 5,00 di altezza. In alternativa alle "addizioni volumetriche" è ammessa inoltre la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico pari a quello stabilito per le suddette "addizioni volumetriche";
- - per gli edifici ed i manufatti di "impianto storico": la "ristrutturazione edilizia conservativa" e gli "interventi pertinenziali".
- - Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
- - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il consolidamento ed il permanere delle funzioni in essere, comprensive di quelle accessorie e complementari. Pertanto è ammessa la categoria funzionale c) commerciale al dettaglio limitatamente alla sub-categoria funzionale c.5, e comunque in forma non prevalente, ovvero nella misura massima del 10% della Superficie edificabile (o edificata) (SE), per assicurare funzioni accessorie a quelle prevalenti, per le quali non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso anche urbanisticamente non rilevante.
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Distinguendo le circoscritte parti storiche, da dettagliare mediante apposita documentazione e rilievo critico nella presentazione dei titoli, rispetto a quelle recenti, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
- - 4.3 Grandi fabbriche delle attrezzature generali e scolastiche. Si tratta di immobili circoscritti nel numero, afferenti per lo più ad impianti di matrice conventuale di cui conservano in tutto o in parte le consistenze storiche. Sono immobili a forte caratterizzazione pubblica rifunzionalizzati ad uso scolastico, casa circondariale o parzialmente utilizzati (come ad esempio il Mercato del Carmine e la Palestra Bacchettoni), per i quali si consentono interventi finalizzati al mantenimento, miglioramento e potenziamento delle funzioni in essere nonché funzioni pubbliche o di tipo pubblico da allocare nei complessi ancora non pienamente utilizzati.
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere in via prioritaria garantita la salvaguardia del complesso storico, sia che afferisca agli impianti conventuali che a strutture specialistiche di epoca napoleonica o più recenti, comprensivi di chiostri, cortili, giardini e comunque degli spazi aperti pertinenziali. Gli interventi dovranno attuarsi attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o attraverso la formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, se di iniziativa privata, ad eccezione del "Complesso della casa circondariale di San Giorgio" per il quale è previsto l'intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela dell'immobile di valore storico, senza precludere quelli atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni ammesse. In particolare, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali", comprensivi della realizzazione di spazi di sosta e a parcheggio pertinenziali;
- - la realizzazione di pensiline e camminamenti coperti e chiusi, comprensivi degli elementi distributivi e di collegamento verticali (scale), da realizzarsi secondo progetti organici ed integrati con il contesto storico della città antica, soprattutto nei tratti prospicienti la passeggiata urbana delle mura;
- - gli interventi di demolizione e ricostruzione anche con incremento volumetrico degli edifici e dei manufatti privi di interesse storico, nonché di quelli superfetativi che nel tempo si sono consolidati a completamento delle diverse strutture, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle comunità che operano e vivono tali spazi, adeguandone le strutture a consoni standard qualitativi.
- I suddetti interventi possono configurarsi anche quale "addizione volumetrica" purché rimangano circoscritti in una dimensione non superiore al 15% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) anche con un incremento delle altezze esistenti nei limiti strettamente necessari all'adeguamento funzionale e tecnico delle strutture considerate e comunque non oltre i mt. 3,00 di altezza.
- In alternativa alle "addizioni volumetriche" è ammessa la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico non superiore a quello delle precedenti "addizioni volumetriche", per le sole parti prive di valore storico da documentare mediante apposita documentazione e rilievo critico nei titoli abilitativi diretti o convenzionati.
- - Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È sempre ammesso il frazionamento delle UI esistenti.
- - Categorie funzionali, ulteriori prescrizioni. Il PO prevede il mantenimento delle funzioni in essere, comprensive di quelle accessorie e ad esse complementari, nonché di spazi di sosta e parcheggio pertinenziali. Qualora gli immobili considerati vadano in dismissione, le funzioni ammesse sono quelle pubbliche o di tipo pubblico, comprensive dell'edilizia sociale. Per il solo complesso del Mercato del Carmine, in ragione della sottoutilizzazione degli spazi e delle strutture e del rischio di irreversibili fenomeni di degrado ed abbandono, sono ammesse altresì le seguenti funzioni:
- - b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2;
- - c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub-categorie funzionali c.2; c.3; c.4; c.5; c.6; c.13; c.14;
- - d) turistico - ricettiva;
- - e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.a) direzionale, in particolare circoscritta alle seguenti sub-categorie funzionali e.a.1; e.a.3; e.a.4; e.a.6.
- - Categorie di intervento, ulteriori prescrizioni. Deve essere in via prioritaria garantita la salvaguardia del complesso storico, sia che afferisca agli impianti conventuali che a strutture specialistiche di epoca napoleonica o più recenti, comprensivi di chiostri, cortili, giardini e comunque degli spazi aperti pertinenziali. Gli interventi dovranno attuarsi attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica o attraverso la formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, se di iniziativa privata, ad eccezione del "Complesso della casa circondariale di San Giorgio" per il quale è previsto l'intervento diretto di iniziativa pubblica o la formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC) di iniziativa privata. Gli interventi sono indirizzati alla conservazione e alla tutela dell'immobile di valore storico, senza precludere quelli atti al miglioramento delle condizioni di lavoro e pieno svolgimento delle funzioni ammesse. In particolare, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle già specificate al comma 2, sono:
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III, ad eccezione del progetto riguardante il "Restauro della Palestra Bacchettoni" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 26/04/2022 e del progetto riguardante "Variante in corso d'opera n.1 - Intervento di restauro edile, impiantistico, strutturale e dei decori di Palazzo Guinigi - POS FESR 2014 - 2020 - asse V - Cultura - azione 6.7.1 - progetto tematico "Il medioevo in Toscana: la Via Francigena" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2023.
Nel caso di motivate esigenze di natura igienico-sanitaria o di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e/o antincendio o di comprovate esigenze tecniche e di gestione non altrimenti conseguibili (da evidenziare in appositi elaborati tecnici), le disposizioni del Capo III del presente Titolo, possono essere integrate e puntualizzate, modificate e rese cedevoli, mediante la previa formazione di idonea documentazione a corredo dell'intervento, di dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni di orientamento per gli interventi ammessi.
- Grandi fabbriche e complessi architettonici rilevanti (Gf) - Grandi fabbriche di carattere monumentale a prevalente funzione pubblica
-
1. Definizione. Sono costituiti dal complesso ed articolato sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico caratterizzanti la città antica entro le mura. Si tratta dei principali luoghi di identificazione collettiva della comunità, per i quali si definisce un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare si individuano gli spazi aperti:
- - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili, comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubblici o di uso pubblico che innervano e strutturano i tessuti della città antica.
- - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili, comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, per lo più originate da un disegno risalente ai diversi periodi storici di crescita e trasformazione della città antica che permangono come elementi di valore testimoniale. Pertanto, tali aree non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente distribuiti in prossimità delle porte di accesso alla città antica, di piazze e slarghi o viabilità.
In considerazione della diversa caratterizzazione degli spazi aperti pubblici il PO individua nel dettaglio le relative disposizioni normative.
2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili
2.1. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento. È inoltre da garantire il recupero delle pavimentazioni, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema della viabilità carrabile. In particolare, è ammesso che:
- a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, possano trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità, arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi tessuti urbani. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
- b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture, opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano;
- c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
La predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa morfotipologia degli "spazi aperti pubblici" applica soluzioni di natura formale, tecnica e di impiego dei materiali compatibili con la qualificazione formale della città antica, fermo restando le prescrizioni ed i vincoli derivanti dalla presenza di beni sottoposti alle tutele formalmente riconosciute.
2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristruttura edilizia conservativa".
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati ed energia elettrica, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e dal RE.
2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.9; e.b.10; e.b.11.
3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili
3.1. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari, qualora rintracciabili in fonti archivistiche e documentali, e non sono pertanto ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree, al fine di meglio integrare nel contesto storico della città antica il sistema del verde. In particolare, si prevede:
- a) la salvaguardia e la tutela degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, sistemazioni ornamentali e relativi arredi, compreso gli elementi di contenimento delle aiuole e delle superfici inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto;
- b) la sostituzione di essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica e spaziale delle masse di verde. Nei soli casi di necessità e per comprovati motivi di pubblica incolumità, è ammessa la sostituzione delle alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali simili o uguali a quelle originarie, a meno di indicazioni specifiche da parte di soggetti tecnici competenti in materia;
- c) il ripristino di elementi, manufatti, opere d'arte e arredi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente;
- d) il divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali presenti quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, edicole, lapidi, stemmi, cancellate;
- e) il divieto di utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
- f) il divieto di alterazione sostanziale dei profili e delle sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché dei piani di campagna esistenti.
3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di cui al Capo III, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristruttura edilizia conservativa".
È ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia e del RE.
3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.7; e.b.10.
4. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 5.
- Spazi aperti pubblici (strade, piazze, slarghi e altri spazi aperti) -
1. Definizione. Comprende spazi aperti a prevalente dominanza del verde, per lo più pubblici o di uso pubblico, contraddistinti con apposito singolo codice alfanumerico, anche correlati a immobili e complessi di rilevante carattere monumentale. Valutando gli usi in atto, l'articolazione dei diversi impianti e il valore storico architettonico, si individua per questa specifica "Zona" un sistema di parchi e giardini in cui la caratterizzazione funzionale, le consistenze dei singoli spazi e il valore connotativo rispetto alla città storica comportano l'individuazione della seguente sub-articolazione morfotipologica:
- Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione
- Qs.01 - Parco pubblico dell'ex Caserma Mazzini
- Qs.02 - Parco pubblico e orti urbani di Via Santa Chiara
- Spazi di valore storico documentale e testimoniale
- Qs.03 - Gli spazi commemorativi di Piazzale Verdi e Piazzale San Donato
- Qs.04 - Gli spazi del Prato del Marchese
- Qs.05 - Giardini della cattedrale di San Martino
- Giardini storici a carattere pubblico
- Qs.06 - Giardino del Loreto
- Qs.07 - Il parco di Villa Bottini
- Qs.08 - Orto botanico
2. Categorie di intervento. Per gli immobili ricadenti nella presente articolazione di zona, oltre all'attività edilizia libera e fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e quanto specificatamente indicato nel successivo comma 4 per le diverse sub-articolazioni morfotipologiche, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub-categorie funzionali c.4; c.5; c.14; c.15;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3; e.b.4; e.b.7; e.b.10.
4. Dettaglio delle previsioni, ulteriori categorie di intervento e funzionali. Secondo la diversa sub- articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1 e fatte salve le categorie di intervento e funzionali di cui ai precedenti commi 2 e 3, si definiscono le seguenti ulteriori disposizioni normative:
4.1. Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione. Si tratta di spazi di per sé privi di valore storico architettonico, ma a corredo o in prossimità di complessi edilizi a carattere monumentale. Di recente formazione e in buono stato di manutenzione, rappresentano consistenti presidi verdi di moderna concezione, prevalentemente utilizzati come orti urbani o parco pubblico. Nel dettaglio:
- - Categorie di intervento. Ulteriori prescrizioni. Sono ammessi tutti gli interventi e le opere necessari al mantenimento in essere delle funzioni esistenti, attraverso intervento diretto di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si ammettono gli "interventi pertinenziali". È inoltre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti da gioco, reti tecnologiche e manufatti di servizio nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% del lotto urbanistico di riferimento.
- - Categorie funzionali.Ulteriori prescrizioni. Si prevede il mantenimento delle funzioni in essere e sono ammesse funzioni pubbliche o di tipo pubblico ad esse assimilabili, comprensive di quelle accessorie, complementari o pertinenziali.
4.2. Spazi di valore storico documentale e testimoniale. Costituiscono sistemazioni storiche o ormai storicizzate sviluppatesi a corredo della Cattedrale e nella polarità di Piazzale Verdi, che assumono valore testimoniale, storico, documentale ed archeologico. Queste specifiche aree presentano assetti ormai consolidati che dotano gli spazi urbani cui afferiscono di articolate visuali che vanno ad inquadrare l'architettura absidale della cattedrale, piuttosto che le ampie prospettive urbane di Via Vittorio Emanuele. Nel dettaglio:
- - Categorie di intervento. Ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente art. 14 comma 3, punti 3.1 e 3.2.
- - Categorie funzionali.Ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono
inoltre ammesse le seguenti sub-categorie funzionali e.b.8, e.b.3.
4.3. Giardini storici a carattere pubblico. Costituiscono giardini storici di palazzi e dimore signorili di carattere monumentale che permangono in forma integra o residua come spazi verdi in dotazione alla città antica e alla sua comunità che ne fa luogo di identificazione collettiva. Queste specifiche aree presentano assetti propri dello spazio concluso della città antica e pertanto non si limitano alle dotazioni verdi, ma associano alle aree dedicate al tempo libero e allo svago, architetture ed elementi architettonici di riconosciuto valore.
- - Categorie di intervento. Ulteriori prescrizioni. Sono ammessi gli interventi e le opere volti a mantenere le attuali configurazioni e consistenze, attraverso interventi diretti di iniziativa pubblica. In particolare, fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, si prevede gli interventi di cui al precedente art. 14 comma 3 punti 3.1 e 3.2. Per i soli manufatti secondari, accessori o pertinenziali è ammessa inoltre la ristrutturazione edilizia conservativa.
Per il solo orto botanico è inoltre ammessa la "nuova edificazione" di strutture pertinenziali e accessorie di servizio (serre) funzionali alle attività di conservazione e documentazione di specie arboree e vegetali, di manufatti e locali complementari quali ad esempio servizi igienici, magazzini, ricovero di mezzi e attrezzi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche e comprovate esigenze e da eventuali norme di regolamentazione o gestione o dal RE.
- - Categorie funzionali.Ulteriori prescrizioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti sono
inoltre ammesse le seguenti sub-categorie funzionali e.b.8; e.b.3.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
- Giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica (Qs) - Spazi a verde e parchi pubblici di recente formazione
- Capo II - Disciplina delle trasformazioni
- Art. 16. - Complessi a disciplina speciale di recupero e riqualificazione (Ucs)
- Art. 17. - Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti
- Capo III - Indicazioni e prescrizioni di dettaglio
-
1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse "Zone" e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" sono da osservare nella redazione dei progetti, ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse.
2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio", elaborate sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel Quadro Conoscitivo (elaborati QC.III.1.1.a e QC.III.1.1.b), sono in particolare riferite a:
- a) i Fronti (prospetti) degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 19;
- b) le Coperture e tetti degli isolati e dei corrispondenti edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 20;
- c) gli Spazi aperti pertinenziali diversi dallo spazio pubblico, di cui al successivo art. 21; identificati con apposita simbologia e rappresentazione grafica negli elaborati cartografici di Quadro Progettuale denominati "Città antica entro il perimetro delle mura (A1). Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" (elaborati QP.II.1c e QP.II.1d), di cui al precedente art. 2.
3. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio", costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione della Città antica entro le mura.
- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio -
1. Indicazioni di dettaglio. Negli elaborati cartografici di Quadro Progettuale QP.II.1.c e QP.II.1.d "Città antica entro il perimetro delle mura (A1). Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", si definisce e si identifica con apposita simbologia la seguente classificazione del sistema dei fronti dei diversi isolati che compongono i tessuti della "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:
- - Fronti di valore architettonico;
- - Fronti di interesse architettonico;
- - Fronti di valore non rilevante.
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo storico, grafico, storiografico, fotografico e testuale), che i fronti come sopra classificati sono riconducibili ad una diversa classificazione rispetto a quanto rappresentato negli elaborati cartografici di Quadro Progettuale QP.II.1.c e QP.II.1.d, le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo comma 2, da rispettare negli interventi edilizi sugli stessi che interesseranno il sistema delle aperture, sono quelle dei fronti ad essi riconducibili.
2. Prescrizioni di dettaglio. Sulla base della classificazione dei fronti (prospetti) di cui al comma 1, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I e II, si prescrive quanto segue:
- - Nei "Fronti di valore architettonico" è ammessa la modifica delle aperture esistenti nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, previa presentazione di un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e/o testuale) di dettaglio e di approfondimento del rilievo di Quadro Conoscitivo, volta a fornire adeguate informazioni di orientamento nella valutazione dell'intervento; è comunque vietata la realizzazione di nuove aperture;
- - Nei "Fronti di interesse architettonico" è ammessa la modifica delle aperture esistenti nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, previa presentazione di un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e/o testuale) di dettaglio e di approfondimento del rilievo di Quadro Conoscitivo, volta a fornire adeguate informazioni di orientamento nella valutazione dell'intervento; la realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Il PO, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 7, equipara i "Fronti di interesse architettonico" ai "Fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
- - Nei "Fronti di valore non rilevante" è ammessa la modifica delle aperture esterne esistenti e la realizzazione di nuove aperture producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
- b) La realizzazione degli "interventi pertinenziali", ove previsti secondo le disposizioni di cui ai precedenti Capi I e II, e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edificio principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
- - la realizzazione degli interventi pertinenziali deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli "Fronti di valore non rilevante" dell'edificio, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla classificazione di queste ultime;
- - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
- - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
- c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva della città antica entro le mura, si fa obbligo al ricorso di soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, si prescrive quanto segue:
- - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve ove possibile interferire con i "Fronti di valore architettonico", tenendo presente che, nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 7, i "Fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "Fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi;
- - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i "Fronti di valore architettonico" e generare aree, spazi, manufatti e soluzioni, comunque denominate, integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera.
- d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici o tecnologici e/o l'installazione degli impianti, anche destinati all'efficientamento energetico degli edifici, deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i "Fronti di valore architettonico", in modo integrato e coerente rispetto all'organismo edilizio. Non è comunque ammessa l'interferenza con i "Fronti di valore architettonico" e i "Fronti di interesse architettonico" nel caso che questi fronteggino la viabilità pubblica. Nel caso di adeguamento o sostituzione degli impianti esistenti gli stessi dovranno essere spostati sui "Fronti di interesse architettonico" o sui "Fronti di valore non rilevante", salvo dimostrata impossibilità di diversa localizzazione. Nel solo caso delle zone di cui al precedente art. 7, i "Fronti di interesse architettonico" sono equiparati ai "Fronti di valore architettonico" e conseguentemente valgono le prescrizioni di questi ultimi.
- e) È sempre e comunque vietata la realizzazione:
- - di scale esterne, con eccezione delle scale antincendio;
- - balconi e terrazze.
- È comunque sempre ammessa l'eliminazione (demolizione senza contestuale ricostruzione) delle superfetazioni e dei manufatti decontestualizzati e precari, comunque configurati.
- Le scale antincendio di norma devono interferire con i soli "Fronti di valore non rilevante", fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
- f) Indipendentemente dalla classificazione dei fronti, è vietata la demolizione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti. Nei casi in cui sia necessaria l'asportazione di parti di intonaco cadenti, si avrà cura di reintegrare le parti in questione con malte e tinte simili a quelle esistenti. Nei casi in cui, per motivi di avanzato decadimento, sia necessario asportare completamente la superficie intonacata si dovrà redigere un esame volto ad accertare la composizione e stratigrafia dell'intonaco e delle coloriture asportate in modo da effettuare gli opportuni ripristini con malta e tinte tradizionali. Qualora sia messa in evidenza una apparecchiatura muraria altamente stratificata, con la presenza di elementi di speciale interesse architettonico, l'ipotesi di non procedere alla reintonacatura e l'individuazione della tecnica alternativa di trattamento della superficie dovrà essere valutata, caso per caso, in relazione alla rilevanza degli elementi che si intende valorizzare.
-
1. Indicazioni di dettaglio. Negli elaborati cartografici di Quadro Progettuale QP.II.1.c e QP.II.1.d "Città antica entro il perimetro delle mura (A1). Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", si definisce e si identifica in dettaglio con apposita simbologia la seguente classificazione del sistema delle coperture dei diversi isolati che compongono i tessuti della "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:
- - Coperture unitarie, omogenee e continue;
- - Coperture variamente articolate e composte;
- - Coperture piane e terrazze;
- - Altre coperture, diverse dalle precedenti.
2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione delle coperture di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- a) In ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto della città antica, soprattutto in considerazione delle innumerevoli viste sulla città di cui si gode dalle torri, dalla passeggiata urbana delle mura e dagli affacci dei palazzi, il PO, quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
- - Nelle "Coperture unitarie, omogenee e continue" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso alla copertura uniformemente classificata che garantisca un disegno organico e compatibile con le interferenze paesistico - percettive di cui al precedente punto, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali del RE. Nelle more della redazione del RE le dimensioni proposte dai singoli progetti, al pari del numero, non devono produrre in termini di effetti paesistico - percettivi apprezzabili interferenze;
- - Nelle "Coperture variamente articolate e composte" è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) nella misura massima del 5% della superficie totale della falda, e secondo le indicazioni dimensionali del RE.
- - Nei restanti tipi di copertura è ammessa la sola realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto strettamente necessarie all'ispezione delle coperture medesime, specificatamente definite e dimensionate dal RE. Nelle more della redazione del RE, le dimensioni proposte dai singoli progetti devono essere ridotte alla minima misura atta a consentire il passaggio per l'ispezione delle coperture.
- b) Non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto.
- c) Non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture con esclusione dei manufatti superfetativi e precari legittimati. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti, dell'aggetto di gronda e della tipologia di gronda esistente; deve altresì comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura a coppi e tegole (privilegiando la sostituzione dei soli elementi non recuperabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore). È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché comportino alterazioni non sostanziali degli spessori originari delle gronde e modeste modifiche, minime necessarie e non altrimenti conseguibili, che devono essere attuate con tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche originarie, e nel rispetto dei criteri percettivi definiti nel RE.
- d) È sempre e comunque vietata la realizzazione di terrazze a tasca o a vasca.
- e) È comunque sempre ammessa l'eliminazione (demolizione senza contestuale ricostruzione) delle superfetazioni e dei manufatti decontestualizzati e precari, comunque configurati.
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1. Indicazioni di dettaglio. Negli elaborati cartografici di Quadro Progettuale QP.II.1.c e QP.II.1.d "Città antica entro il perimetro delle mura (A1). Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", si definisce e si identifica in dettaglio con apposita simbologia la seguente classificazione del sistema degli spazi aperti pertinenziali dei diversi isolati che compongono i tessuti della "Città antica entro il perimetro delle mura (A1)", che costituisce riferimento per l'applicazione delle prescrizioni di cui al successivo comma 2:
- - Cortili chiusi;
- - Pozzi di luce, cavedi e chiostrine;
- - Giardini, orti e verde a corredo degli edifici;
- - Chiostri.
2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base della classificazione degli spazi aperti pertinenziali di cui al comma 1, il PO definisce le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- a) Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici dei diversi isolati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto della città antica - non possono essere suddivisi o trattati separatamente dall'edificio di cui costituiscono pertinenza.
- b) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, da definire mediante specifica documentazione e rilievo critico. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Il PO quale condizione alle categorie di intervento ammesse ai precedenti Capi I e II, prescrive quanto segue:
- - la conservazione e l'eventuale ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, qualora rintracciabili in fonti archivistiche e documentali, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole e simili;
- - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Qualora tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, nei casi di sostituzione degli stessi se ne prescrive il ripristino con forme e materiali tradizionali.
- c) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
- d) Fermo restando quanto prescritto ai precedenti art.li 19 e 20, negli spazi classificati come "Pozzi di luce, cavedi e chiostrine" o come "Cortili chiusi" è ammesso l'alloggiamento e l'ubicazione degli impianti, manufatti tecnologici e tecnici comunque denominati e l'alloggiamento di ascensori o montacarichi.
- e) Ad esclusione delle zone di cui ai precedenti art.li 11 e 12, non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi, configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici della città antica.
- f) Negli spazi aperti classificati come "Chiostri", in ragione del riconosciuto alto valore storico - architettonico, non sono ammessi interventi che alterino o semplicemente ne modifichino l'integrità e ne compromettano gli assetti storici consolidati, comprensivi degli elementi architettonici, tipologici e di corredo.
- g) Gli interventi edilizi comportanti il frazionamento di Unità Immobiliari o la rifunzionalizzazione di immobili devono conservare l'unitarietà degli spazi aperti pertinenziali classificati "Giardini, orti e verde a corredo degli edifici" e "Chiostri", quando riconducibili al disegno storico accertato a mezzo di fonti archivistiche e documentali e in tutti gli immobili di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti Norme. In tutti gli altri casi, nel rispetto delle prescrizioni del presente capo, sono ammessi interventi di sistemazione degli spazi aperti pertinenziali in forme facilmente reversibili e secondo quanto previsto ai precedenti Capi I e II quando l'intervento proposto si configura come progetto unitario. Deve comunque essere sempre garantito:
- - la conservazione degli alberi di pregio, delle essenze vegetali e di ogni altra condizione ambientale che caratterizza e qualifica gli spazi aperti della città antica;
- - il mantenimento, ove presenti, degli elementi decorativi e architettonici isolati ad essi afferenti, quali pavimentazioni, muri perimetrali, fontane, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, serre, limonaie, ricoveri per attrezzi ecc.
Ove parzialmente o totalmente perduti, l'insieme di tali elementi potrà essere ricostruito sulla base di tracce certe e/o di una documentazione completa dell'assetto preesistente, sempre con l'uso di essenze simili e di forme, strutture e materiali identici o analoghi o tecnicamente equivalenti a quelli originari. Nei casi in cui non sussistano elementi di certezza in merito all'assetto originario, il trattamento di tali spazi si ispirerà al recupero di forme tradizionali e di essenze vegetali locali storicamente accertate.
- h) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli, serre fisse, chioschi, simili, non è ammessa nei "Giardini, orti e verde a corredo degli edifici" e "Chiostri", ancorché corrispondente ad interventi ammessi al Capo I. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.
- Titolo III. - DISPOSIZIONI PER I CENTRI ANTICHI E I NUCLEI STORICI
-
1. La disciplina dei "Centri di antica formazione (A3)" e dei "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)" di cui agli art.li 25 e 59 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione - elaborato QP.IV, secondo la specifica classificazione morfotipologica degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico, si applica alle seguenti previsioni di dettaglio ("Zone") individuate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici di dettaglio del Quadro Progettuale:
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti, di cui al successivo Capo I
Classificazione morfotipologica dei Centri di antica formazione e dei Nuclei rurali di impianto storico:
- - Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici allo stato di rudere e relativi spazi di pertinenza
- - Beni storico - culturali e manufatti di interesse documentale e relativi spazi di pertinenza
- - Edifici specialistici pubblici e di uso pubblico e relativi spazi di pertinenza Spazi aperti pubblici o di uso pubblico:
- - Spazi aperti pubblici o di uso pubblico (esistenti e di progetto):
- - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate impermeabili
- - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili
- - Centralità dello spazio pubblico e capisaldi degli insediamenti Altri spazi aperti:
- - Giardini e spazi a verde di connotazione paesaggistica
- - Orti, aree agricole e spazi verdi residuali degli insediamenti
Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche, di cui al successivo Capo II
- - Varianti al RU (SAC) e Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti
2. Per ogni singola "Zona" e corrispondente classificazione morfotipologica valgono le apposite disposizioni normative di dettaglio comprendenti: la definizione tematica, le categorie di intervento ammesse, le dimensioni e il frazionamento delle Unità Immobiliari, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio.
3. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" di cui al successivo Capo I e la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" di cui al successivo Capo II, si integrano con le ulteriori "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
- Previsioni di dettaglio dei Centri di antica formazione e dei Nuclei rurali di impianto storico (Zone) - Capo I - Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti
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1. Definizione. Comprende singoli immobili corrispondenti ai palazzi signorili, dimore di campagna diverse dalle ville, palazzetti antichi e case padronali la cui caratterizzazione architettonica e formale non le rende assimilabili alla semplice edilizia rurale. Sono comunque ricompresi in questa "Zona" gli edifici ed i complessi di matrice religiosa, per lo più chiese, unitamente a singoli immobili a carattere specialistico di impianto storico. Comprendono altresì il sistema dei giardini e dei cortili pertinenziali che qualificano, sotto il profilo storico e paesaggistico, i centri antichi ed i nuclei storici di matrice rurale caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo Capo III.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita; con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- d) turistico - ricettiva, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- e) direzionale e di servizio, con esclusione delle e.a.7; con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione per le quali è ammessa la sola sub-categoria e.b limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- e) direzionale e di servizio, con esclusione delle e.a.7. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso sono ammesse le sole sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel prioritario rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
Gli interventi edilizi devono assicurare, il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali, pertanto sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
- - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e per quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento (loggia, vano scale principali, hall del piano nobile);
- - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiuntivi, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato;
- b) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali identici o analoghi per forma e colore o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
- c) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
- d) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
- e) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative il tipo e la connotazione storica dell'edificio;
- f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando ai solai originari la mera funzione di soffitto;
- g) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
- h) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
- - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
- - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.
- i) Non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici degli insediamenti considerati e dei tipi edilizi oggetto del presente articolo.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende immobili a prevalente carattere agricolo e tipologia rurale, per lo più fienili, stalle e cantine dominate dalla semplicità delle forme e dalla modularità degli alzati. Non necessariamente aggregati ad altri edifici e manufatti, non sempre utilizzati, costituiscono tipi edilizi caratterizzanti i contesti insediativi storici che enfatizzano, nei cromatismi delle pietre e dei laterizi, gli elementi e le componenti strutturali, fino a renderli una dominante della composizione architettonica.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di
dettaglio di cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 30% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 30. Indipendentemente dalla "Se" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 15;
- - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo Capo III.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub-categoria funzionale b.5.2;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
- e) direzionale e di servizio.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
- e) direzionale e di servizio.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel
rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti
delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici con tipologie caratterizzanti e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende i numerosi immobili a prevalente tipologia a schiera o in linea, cui si aggiungono case coloniche e padronali dominate dalla semplicità delle forme e dalla linearità degli alzati. Le aggregazioni spontanee delle serrate schiere dell'edilizia di base si modellano sulla morfologia dei versanti collinari, assecondandone le forme e l'acclività così da enfatizzare le cortine edificate dominate dallo scarno disegno dei prospetti, dalla semplicità dei paramenti e dalle esigue discontinuità dei vuoti.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio cui al successivo comma 5, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE, e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo Capo III.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sola sub-categoria funzionale b.5.2;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
- e) direzionale e di servizio.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
- e) direzionale e di servizio.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto e alle condizioni definite nelle "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al successivo Capo III.
È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici dell'edilizia di base e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende immobili realizzati in epoche recenti e privi di interesse storico - architettonico, spesso corrispondenti a episodi di saturazione e completamento dei tessuti storici. Difformi per impianto planivolumetrico, caratteri dell'architettura e finiture, questi edifici restano in continuità ed aggregati agli edifici di impianto storico.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo";
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 30 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime);
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore a mq. 15 di Superficie edificabile (o edificata) (SE), per ogni UI esistente;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
- - al piano terra, anche rialzato (così come definito nel RE), al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Al piano interrato e seminterrato degli immobili la categoria funzionale "residenziale" è ammessa limitatamente alle sole funzioni accessorie, pertinenziali e complementari della residenza.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel
rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
5. Categorie di intervento. Interventi premiali di efficientamento energetico e sismico. Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti con destinazione d'uso compatibile con le funzioni ammesse al precedente comma 4, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 30 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 60 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime.
6. Ulteriori disposizioni di dettaglio. È ammessa la realizzazione di soppalchi secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE.
- Edifici di impianto non storico e/o decontestualizzati e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende immobili in avanzato stato di degrado fisico, con consistenti parti crollate o demolite a seguito dei diversi eventi (bellici, abbandono, inutilizzo), spesso consistenti nella permanenza di facciate e residuali muri perimetrali, o nella permanenza dell'impronta a terra delle strutture portanti. Circoscritti nel numero, possono localizzarsi sia nelle schiere edificate che in posizione isolata rispetto ai centri storici o ai nuclei rurali di impianto storico.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, per gli edifici ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto/edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.
L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso
manufatto/edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni
planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti/edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico - sanitarie o dal RE, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie.
In particolare, sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE:
- - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
- - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
- - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.
In caso di mancanza di elementi di riferimento per la determinazione delle consistenze originarie, data la persistenza dei muri perimetrali o della sola impronta a terra, viene attribuita un'altezza massima consentita di mt. 3,00 fuori terra.
Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, la ricostruzione delle parti mancanti dovrà essere realizzata, ove possibile in virtù dello stato di manutenzione della struttura ancora esistente, con materiali e tecnologie analoghi per forma e colore a quelle originarie. Successivamente all'intervento di recupero le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili
per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo".
Le destinazioni d'uso e le Unità Immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 3.
3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita;
- d) turistico - ricettiva, limitatamente alla sola tipologia dell'albergo diffuso;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel
rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 4 delle presenti Norme.
- Edifici allo stato di rudere e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprende un vasto e diffuso sistema di immobili corrispondenti a beni culturali minori di tipo religioso, quali cappelle, maestà, marginette, tabernacoli, croci, anche non più utilizzate e talvolta in abbandono, cui si aggiungono manufatti di carattere civile complementari alle diverse tipologie di insediamento, quali lavatoi, abbeveratoi, panche di via che, variabili nel numero e accomunati da esigue consistenze edilizie, qualificano gli insediamenti di impianto storico.
2. Categorie di intervento. Escludendo espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - gli "interventi pertinenziali" limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, ed in soluzione autonoma rispetto all'edificio principale, di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE e ferme restando le prescrizioni di cui al successivo Capo III.
Per gli edifici eventualmente non classificati e/o non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati, le categorie di intervento ammesse sono le medesime della "Zona" in cui ricadono, oggetto delle presenti Norme.
3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria funzionale e.b.2.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
- Beni storico - culturali e manufatti di interesse documentale -
1. Definizione. Comprendono immobili destinati a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, sociali, culturali, associative ed aggregative, ricreative riconducibili a quelle indicate con la lettera b) dell'art. 3 dal D.M. 1444/1968. Comprendono altresì, in limitati casi, le attrezzature per l'istruzione e l'educazione quali asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, riconducibili a quelle indicate alla lettera a) dell'art. 3 del D.m. 1444/1968.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone, oltre all'attività edilizia libera, si prevede la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti, da attuarsi mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica.
I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Gli interventi e le opere possono essere realizzati anche con iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici e la formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, fermo restando la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
3. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera ed escludendosi espressamente l'applicazione delle prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
3.1. per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati "di impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale;
- - gli "interventi pertinenziali".
3.2. per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati "di recente formazione", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 3, punto 1, sono inoltre ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia", alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 3, punto 1, anche con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui sopra.
È sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, di magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare.
In queste "Zone" possono anche essere realizzate opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (art.li 258 e 259).
4. Disciplina delle funzioni. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.2; e.b.3; e.b.4; e.b.5. Restano altresì salve le categorie funzionali di cui al precedente comma 3.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.
È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:
- - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 65/2014 e pertanto risultano vincolati alla funzione precedentemente indicata (residenziale pubblica);
- - la dismissione e il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali purché compatibili con quelle del relativo ambito urbano di appartenenza, ovvero quelle assimilabili alle categorie funzionali ammesse nelle zone contermini ed adiacenti.
I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse generale o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.
- Edifici recenti pubblici e di uso pubblico e relativi spazi di pertinenza -
1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione che costituiscono il sistema di spazi aperti pubblici e di uso pubblico strutturanti i centri storici e i nuclei rurali di impianto storico. Si tratta dei principali luoghi di aggregazione della comunità, per i quali si prevede un integrato, organico e coordinato sistema di interventi di manutenzione, restauro e se necessario di recupero, riqualificazione e valorizzazione, in continuità con gli interventi, le opere e i progetti già realizzati. In particolare nelle cartografie di Quadro Progettuale, distinti graficamente tra esistenti e di progetto (eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi"), si individuano i seguenti spazi aperti:
- - A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili. Esistenti e di progetto. Comprendenti la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, le aree di sosta e parcheggio, le piazze, i belvedere, gli slarghi, i chiassi, i cortili e le corti, pubbliche e di uso pubblico che innervano centri storici e i nuclei rurali di impianto storico.
- - A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili. Esistenti e di progetto. Comprendenti un numero circoscritto di aree a verde pubblico, spesso ricavate in ambiti di origine rurale in prossimità delle strutture religiose, talvolta realizzati ex novo a miglioramento della qualità degli insediamenti. Pertanto non si configurano come un sistema organico di spazi a verde, ma come singoli episodi variamente localizzati, anche in considerazione della morfologia e dell'acclività dei suoli.
In considerazione della diversa caratterizzazione degli "spazi aperti pubblici" si individuano nel dettaglio le relative disposizioni normative.
2. A prevalente dominanza delle strutture pavimentate e impermeabili
2.1. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere perseguita la manutenzione e, se necessario, la riqualificazione funzionale e prestazionale, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione di urbanizzazioni primarie (come fognatura, illuminazione, scolo delle acque, rete idrica, rete telefonica, rete del gas) e delle infrastrutture per la corretta fruizione della viabilità da parte di utenze allargate, secondo una progettualità conforme al contesto storico di riferimento, al fine di meglio integrare nei contesti storici il sistema della viabilità carrabile è da garantire il recupero delle pavimentazioni storiche se persistenti ancorché in forme degradate. In particolare, si prevede che:
- a) nelle aree di sosta e parcheggio e negli altri spazi carrabili, anche di nuova previsione, possono trovare collocazione adeguate attrezzature e strutture di servizio alla mobilità anche ciclo - pedonale ed il necessario sistema di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche e per il miglioramento dell'accessibilità ai diversi centri e nuclei. Non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente;
- b) nelle piazze e negli slarghi non carrabili, anche di nuova previsione, possono trovare collocazione adeguati arredi fissi e strutture di ausilio alla fruizione lenta ciclo - pedonale, statue, sculture e opere d'arte, fontane, vasche ed altre strutture o infrastrutture di qualificazione dell'ambiente urbano e dei contesti edificati;
- c) nei percorsi pedonali dovranno essere mantenuti i caratteri (materiali e tecniche di pavimentazione) originali, ovvero recuperati con tecniche e materiali conformi ai contesti storici.
Nella predisposizione dei progetti concernenti interventi ed opere aventi per oggetto questa tipologia degli "spazi aperti pubblici" devono trovare applicazione le linee di progetto tese a qualificare gli spazi e le infrastrutture, coerentemente e compatibilmente con i contesti storici, valorizzandone attraverso l'opera pubblica i caratteri paesaggistici ed insediativi.
Per le "Zone" di nuova previsione o di ampliamento degli spazi esistenti, identificate nelle cartografie di Quadro Progettuale, è ammessa la "nuova edificazione" di infrastrutture, locali e manufatti di servizio, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al lotto urbanistico.
In caso di mancata realizzazione della previsione, oltre all'attività edilizia libera, sono comunque ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.
2.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristruttura edilizia conservativa".
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
2.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.9; e.b.10; e.b.11.
3. A prevalente dominanza delle forme vegetate e permeabili
3.1. Disposizioni generali. Per questi spazi deve essere garantita la manutenzione, il restauro, la rimessa in pristino degli assetti originari, qualora rintracciabili in fonti archivistiche e documentali, e non sono ammesse trasformazioni urbanistiche e frazionamenti delle aree, al fine di meglio integrare nel contesto storico il sistema del verde. Gli interventi devono garantire la salvaguardia e la tutela morfotipologica degli spazi e dei seguenti beni ad essi relazionati: filari alberati, siepi, arredi, compreso le superficie inerbite, alberature singole e macchie di bosco o raggruppamenti di più elementi arborei ad alto fusto, ciglioni e terrazzi. In particolare, si prevede che:
- a) è ammessa la sostituzione di essenze vegetali per comprovati motivi di pubblica incolumità con sostituzione di alberature esistenti. In questi casi la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di essenze vegetali autoctone;
- b) è vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e testimoniali esistenti;
- c) è vietata l'utilizzazione delle aree a verde al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblica sosta o parcheggio di automezzi;
- d) è vietato alterare significativamente i profili e le sezioni orografiche e morfologiche dei terreni, nonché i piani di campagna esistenti.
3.2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'art. 13 dell'Elaborato QP.IV per quanto riguarda gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- - la "ristruttura edilizia conservativa".
È ammessa dal PO la realizzazione di infrastrutture di servizio e reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati, ecc.) purché interrate, nonché di manufatti e strutture funzionali o correlati alla erogazione dei servizi di pubblico interesse, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche tecniche, dalla regolamentazione e legislazione settoriale in materia.
Per le aree identificate come "di progetto", in caso di mancata realizzazione della previsione, oltre all'attività edilizia libera, sono comunque ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.
3.3. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.7; e.b.10.
- Art. 31. - Centralità dello spazio pubblico e capisaldi degli insediamenti
-
1. Definizione. Nelle cartografie di Quadro Progettuale sono identificati con apposta simbologia e caratterizzazione grafica, quali spazi aperti facenti parte integrante e sostanziale dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, le seguenti aree a diversa connotazione morfotipologica e funzionale:
- - Giardini e spazi a verde di connotazione paesaggistica:
Costituiti da ambiti rurali anche di versante, dove si riscontrano forme residue di tessuti agrari, spesso in decadenza rispetto alle strutture storiche. Sono spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti e di originaria destinazione agricola che costituiscono quinta scenica dei centri e rilevanti scenari per la definizione del quadro paesistico locale.
- - Orti, aree agricole e spazi verdi residuali degli insediamenti:
Spazi aperti residuali interni e di stretta relazione con gli insediamenti storici di cui fanno parte integrante e sostanziale, di contenute dimensioni; spesso accolgono usi complementari alla residenza, come gli orti o più marginali aree da sfalcio.
2. Categorie di intervento. Per i soli manufatti esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo";
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Secondo la diversa sub-articolazione morfotipologica di cui al precedente comma 1, si definiscono le seguenti ulteriori disposizioni normative:
3.1 Giardini e spazi a verde di connotazione paesaggistica. Fatti salvi gli interventi di edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale.
È vietata la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.
È consentita la realizzazione di Nuovi manufatti agricoli amatoriali secondo le disposizioni dell'art. 47 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.
3.2. Orti, aree agricole e spazi verdi residuali degli insediamenti. Si prevede la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti, quale tutela dei presidi insediati. Per i manufatti esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse, oltre a quelle di cui al comma 2, sono "gli interventi pertinenziali" nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti. Gli interventi pertinenziali si intendono limitati alla sola demolizione di volumi secondari
- - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento o in accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.
È consentita la realizzazione di Nuovi manufatti agricoli amatoriali secondo le disposizioni dell'art.
47 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione- elaborato QP.IV.
4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- f) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
- Capo II - Disciplina delle trasformazioni
- Art. 33. - Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti
- Capo III - Indicazioni e prescrizioni di dettaglio
-
1. In coerenza con le previsioni di cui ai precedenti Capi I e II e ad integrazione delle disposizioni normative definite per le diverse Zone e corrispondenti classificazioni morfotipologiche degli edifici e dei relativi spazi aperti pertinenziali e/o accessori, le seguenti "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" sono da osservare e rispettare nella redazione dei progetti ai fini della corretta e compatibile determinazione delle modalità di attuazione e realizzazione delle categorie di intervento ammesse per i "Centri di antica formazione (A3)" ed i "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)".
2. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al precedente comma 1, sulla base delle specifiche indagini, dei rilievi e delle analisi di dettaglio contenute nel Quadro Conoscitivo (elaborati QC.III.2.a e QC.III.2.b per i "Centri di antica formazione (A3)" ed elaborati QC.III.3.a e QC.III.3.b per i "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)"), di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione, elaborato QP.IV, sono in particolare riferite a:
- a) i Fronti (prospetti) degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 35;
- b) le Coperture e tetti degli edifici a diversa classificazione, di cui al successivo art. 36;
- c) gli Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico), di cui al successivo art. 37.
3. Le "Indicazioni e prescrizioni di dettaglio" di cui al precedente comma 2, costituiscono una disciplina di dettaglio, con valore prescrittivo, finalizzata a garantire la corretta ed efficace applicazione delle disposizioni normative di cui ai precedenti Capi I e II e le conseguenti modalità di elaborazione degli specifici contenuti tecnici dei progetti e dei conseguenti titoli abilitativi o autorizzativi, con l'intento di assicurare il controllo qualitativo e la corretta configurazione formale e architettonica degli interventi e delle opere e dei conseguenti effetti attesi che sottendono al fattivo perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione dei "Centri di antica formazione (A3)" ed i "Nuclei rurali di impianto storico (Ns)".
- Caratteri ed efficacia delle indicazioni e prescrizioni di dettaglio -
1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela dei fronti degli edifici e dei manufatti che compongono i tessuti dei centri di antica formazione e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera.
2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di Quadro Conoscitivo (elaborati QC.III.2.a, QC.III.2.b, QC.III.3.a e QC.III.3.b), debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:
- a) Gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata, intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. In particolare la modifica delle aperture esistenti sui fronti principali e su quelli prospicienti la viabilità pubblica, le piazze ed i belvedere è ammessa nel solo caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni. Sui fronti secondari (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi è ammessa la realizzazione di nuove aperture e/o il ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o la riapertura di portali, porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate, producendo comunque modifiche coerenti e contestualizzate con il disegno e le impostazioni dei prospetti.
- b) La realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori, deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edificio principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. In particolare, quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
- - la realizzazione degli interventi deve essere eseguita esclusivamente in aderenza ai soli fronti secondari (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti), sui retri o su quelli prospicienti cortili interni, chiostrine, cortili chiusi, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture a prescindere dalla tipologia di queste ultime;
- - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio cui afferiscono, la volumetria pertinenziale generata, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate che non costituiscono oggetto di questa disciplina, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra degli edifici;
- - è comunque vietata la realizzazione di volumetrie pertinenziali con copertura piana.
- c) Nella realizzazione degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" al fine di esprimere un'idea inclusiva degli insediamenti storici, si fa obbligo al ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il PO limitazioni di parametri, indici ed ingombri. In particolare quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
- - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli ricompresi negli interventi ammessi di cui al Capo I, non deve di norma interferire con elementi di valore architettonico, siano essi decorativi, strutturali o funzionali;
- - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.) deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i fronti principali (come individuati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o con quelli prospicienti, la viabilità pubblica, le piazze ed i belvedere, generando altresì aree, spazi, manufatti e soluzioni comunque denominate integrate con l'organismo edilizio storico cui si opera.
- d) Gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici o tecnologici e/o l'installazione degli impianti, anche destinati all'efficientamento energetico degli edifici, deve, ove possibile, allocarsi senza interferenze con i fronti principali (come evidenziati in sede di formazione del titolo abilitativo sulla base della lettura analitica degli edifici e dei manufatti) o con i fronti prospicienti, la viabilità pubblica, le piazze ed i belvedere; e comunque in modo integrato e coerente rispetto all'organismo edilizio.
- e) Fatto salvo quanto disposto alla precedente lettera c) e con la sola eccezione degli immobili disciplinati al precedente art. 26, è sempre e comunque vietata la realizzazione:
- - di scale esterne ad eccezione di quelle antincendio;
- - balconi e terrazze.
- Le scale antincendio di norma non devono interferire con i principali e con quelli prospicienti, la viabilità pubblica, le piazze ed i belvedere, fatto salvo diverse e comprovate esigenze determinate da normative sovraordinate e di settore, o di pubblica sicurezza.
- f) Indipendentemente dalla tipologia dei fronti, è vietata la demolizione ed asportazione di superfici intonacate in buono stato di conservazione allo scopo di mettere in evidenza gli apparati murari sottostanti, con l'eccezione di quegli organismi edilizi che per tipologia o per caratteri costruttivi sono originariamente nati privi di intonaco, ovvero in presenza di elementi di speciale interesse architettonico.
- Art. 36. - Coperture e tetti degli edifici a diversa classificazione
-
1. Indicazioni di dettaglio. Si definiscono specifiche prescrizioni volte alla tutela degli spazi aperti pertinenziali dei centri storici e dei nuclei rurali di impianto storico, per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi e per il contenimento degli effetti di tipo paesaggistico, in considerazione dei contesti storici di pregio in cui si opera
2. Prescrizioni di dettaglio. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 5, sulla base delle analisi di Quadro Conoscitivo, con particolare riferimento agli elaborati QC.III.2.a, QC.III.2.b, QC.III.3.a e QC.III.3.b, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni di dettaglio:
Gli spazi aperti comunque classificati sono sempre parte integrante di uno o più edifici delle diverse aggregazioni o cortine edilizie degli insediamenti considerati, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate rispetto al contesto storico in cui si opera - al fine di mantenere l'unitarietà delle aree libere non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio cui costituiscono pertinenza.
- a) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, anche in considerazione della caratterizzazione rurale degli insediamenti, considerando in particolare le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e ai materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e tipologie degli accessi agli spazi interclusi che costituiscono riferimento per il progetto, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue:
- - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, ove presenti, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi;
- - la salvaguardia e la conservazione di eventuali elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino secondo le disposizioni del RE.
- b) Al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna per la riqualificazione degli spazi in oggetto.
- c) La realizzazione di nuovi elementi di ricovero e arredo quali magazzini, ripostigli e simili, non è ammessa negli spazi aperti pertinenziali degli edifici di cui al precedente art. 23. In tutti gli altri casi, essi possono essere realizzati secondo le indicazioni del RE.
3. Ulteriori prescrizioni. Limitatamente al Centro di antica formazione di Nozzano, la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, è tenuta ad assicurare la tutela e la conservazione degli spazi aperti e delle continuità ambientali e paesaggistiche. A tal fine gli interventi non devono pregiudicare il mantenimento o produrre la sostanziale trasformazione di:
- - siepi campestri, formazioni arboree e arbustive non colturali, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, filari alberati, macchie di bosco, aree boscate;
- - sistemazioni idraulico agrarie quali terrazzamenti, ciglionamenti e lunette, muri a retta, fossi e canalette di scolo, reticolo idrografico e rete scolante principale e secondaria;
- - viabilità minore, vie vicinali, sentieri poderali, mulattiere e antiche percorrenze e relativi manufatti o opere d'arte quali croci, cippi, tabernacoli, edicole.
Nei fondi agricoli le recinzioni e gli elementi di protezione devono essere realizzati con materiali traguardabili ed elementi di sostegno infissi al suolo; i pali possono essere fissati al suolo anche mediante calcestruzzo. Da evitare l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano l'intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto.
Non sono ammessi, ancorché strumentali o funzionali all'attività agricola, gli interventi di realizzazione di nuove serre e vivai e di altri manufatti temporanei di cui all'art. 47 comma 5 o rientranti nell'attività edilizia libera.
- Spazi aperti pertinenziali (diversi dallo spazio pubblico) - a) Gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari, anche in considerazione della caratterizzazione rurale degli insediamenti, considerando in particolare le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e ai materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e tipologie degli accessi agli spazi interclusi che costituiscono riferimento per il progetto, al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie, avendo nel RE lo strumento che ne specifica i materiali, gli arredi e le finiture da utilizzare. Quale condizione alle categorie di intervento ammesse al precedente Capo I, si prescrive quanto segue: