Capo I Insediamenti storici (A)

Art. 23. Città antica entro il perimetro delle mura (A1). Atlante e disposizioni di dettaglio

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" e "Ambiti dei settori strategici" ed in particolare quelli comprendenti la città antica delimitata e definita dal perimetro delle mura urbane cinquecentesche.

2. Previsioni di dettaglio. Rinvio all'Atlante. Il PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute nell'elaborato denominato QP.II "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici", composto dai seguenti quadranti cartografici (cartografie di dettaglio in scala 1: 1.000) contraddistinti con codice unico alfanumerico:

  • - QP.II.1.a e QP.II.1.b - "Sub-articolazione morfotipologica e corrispondenti Zone";
  • - QP.II.1.c e QP.II.1.d - "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi".

Attraverso i suddetti elaborati cartografici, il PO articola le previsioni di dettaglio secondo una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, dei corrispondenti spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico connotativi della città antica.

3. Disposizioni normative di dettaglio. Rinvio alla specifica disciplina. Sulla base della classificazione morfotipologica precedentemente indicata, il PO definisce specifiche disposizioni normative di dettaglio - articolate in "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" e "Disciplina delle trasformazioni", comprendenti anche le "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", in ragione delle specifiche determinazioni e delle disposizioni applicative del PS vigente - appositamente contenute nell'elaborato QP.IVa "Norme Tecniche di Gestione e Attuazione. Norme per la città, i centri e nuclei storici" che integrano e sono parte costituiva e sostanziale delle presenti Norme. La Disciplina delle trasformazioni si qualifica e si integra con quanto puntualmente disciplinato nelle "schede - norma" di cui allo specifico elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative concernenti gli "Ambiti dei Settori strategici" della città antica individuati dal PS, le previsioni di dettaglio di cui al comma 2 e le disposizioni di cui al comma 3, possono essere integrate, puntualizzate, modificate e rese cedevoli mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica, di cui al Titolo V Capo II Sezione III della L.R. 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, con specifico riferimento alle "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi", volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato Quadro Progettuale.

Art. 24. Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" corrispondenti alla città oltre il perimetro delle mura urbane cinquecentesche, caratterizzata da "Borgo Giannotti", dalle regolari maglie delle sistemazioni urbane ottocentesche e dagli isolati post-unitari pianificati. In particolare il PO distingue la seguente classificazione degli insediamenti, cui corrisponde una articolazione della "Zona" A2 indicata con apposita campitura grafica negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Edificato di impianto storico (A2.a);
  • - Edificato di recente formazione (A2.b).

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico (A2.a):

  • a) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di impianto storico":
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purché non di impianto storico e di antica formazione (come indicato nel Quadro Progettuale del PO), e alla loro ricostruzione, anche in diversa collocazione all'interno del lotto urbanistico di riferimento;
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
  • È comunque e sempre vietata:
    • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
    • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
    • - la modifica della tipologia della copertura.
  • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di recente formazione o storici trasformati", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a), sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 35. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 25;
    • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e con accorpamento in un unico corpo di fabbrica da realizzarsi in soluzione autonoma e ferme restando le prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente articolazione di "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato di impianto storico (A2.a)" di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "Edifici" ad esso riconducibile, di cui ai precedenti punti.

2.2. Per l'Edificato di recente formazione (A2.b):

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 35. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 25;
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

Per il solo Edificato di recente formazione (A2.b) avente destinazione turistico - ricettiva e qualificato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 86/2016 come "Albergo" alla data di adozione del presente Piano, sono ammesse, qualora finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di turismo, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture ricettive esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi alberghieri, "addizioni volumetriche", alternative alle "addizioni volumetriche" di cui sopra, realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento non superiore al 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", di "addizione volumetrica", di "sostituzione edilizia" e negli "interventi pertinenziali" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

Nei casi di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non può superare mt. 12.50, ovvero quella dell'edificio esistente oggetto di ampliamento se più elevata.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse dal PO, con l'esclusione della "sostituzione edilizia".

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Gli "interventi pertinenziali", la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" e gli interventi di "sostituzione edilizia" devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e non comportare alterazioni significative della struttura morfotipologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti interventi non devono altresì compromettere significativamente la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

È vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di Unità Immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale e di servizio" poste al piano terra degli edifici o complessi di edifici aventi accesso diretto dallo spazio pubblico o ad uso pubblico, prive cioè di spazi privati o condominiali/ comuni di accesso (come ad esempio giardini, logge, androni ecc.).

Art. 25. Centri di antica formazione (A3). Atlante e disposizioni di dettaglio

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Centri di antica formazione" e "Ambiti dei Presidi territoriali delle frazioni" ed in particolare i seguenti centri interni al perimetro del territorio urbanizzato: Monte San Quirico, Montuolo, Nozzano, Piaggione, Ponte a Moriano, Sesto di Moriano, San Macario in Piano, Santa Maria a Sesto, Santa Maria del Giudice.

2. Previsioni di dettaglio. Rinvio alle cartografie di dettaglio. Il PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute nell'elaborato denominato QP.II.2 "Quadro di dettaglio delle previsioni - Centri di antica formazione (A3)", composto dai seguenti elaborati cartografici in scala 1: 1.000, contraddistinti con codice unico alfanumerico:

  • - QP.II.2.a - 1. Ponte a Moriano nord;
  • - QP.II.2.b - 2. Ponte a Moriano sud;
  • - QP.II.2.c - 3. Piaggione; 4. Sesto di Moriano; 5. Monte San Quirico;
  • - QP.II.2.d - 6. San Macario in Piano; 7. Nozzano; 8. Montuolo; 9. Santa Maria del Giudice.

Attraverso i suddetti atlanti, il PO articola le previsioni di dettaglio di ogni centro di antica formazione mediante una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, degli spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico connotativi e caratterizzanti gli stessi centri.

3. Disposizioni normative di dettaglio. Rinvio alla specifica disciplina. Sulla base della classificazione morfotipologica precedentemente indicata, il PO definisce disposizioni normative di dettaglio - articolate in "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" e "Disciplina delle trasformazioni", in ragione delle specifiche determinazioni del PS vigente - appositamente contenute nell'elaborato QP.IVa "Norme Tecniche di Gestione e Attuazione. Norme per la città, i centri e nuclei storici" che integrano e costituiscono parte sostanziale delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obbiettivi specifici e l'attuazione di specifiche disposizioni applicative concernenti gli "Ambiti dei Presidi territoriali" delle frazioni individuati dal PS, le previsioni di dettaglio di cui al comma 2 e le disposizioni normative di dettaglio di cui al comma 3, possono essere integrate, puntualizzate, modificate e rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della L.R. 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato Quadro Progettuale.

Art. 26. Agglomerati di matrice storica (A4)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli agglomerati di matrice storica" posti prevalentemente lungo le direttrici viarie delle radiali storiche e in contesti insediati della piana. In particolare, il PO distingue la seguente classificazione morfo - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato degradato o decontestualizzato.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica, sempre negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale, gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale.

2. Categorie di intervento. Edificato. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali sono ammesse le sole categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13.

2.2. Per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 30% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 30. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 15;
  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento: senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

2.3. Per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento: senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

2.4. Per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali".

2.5. Per l'Edificato degradato o decontestualizzato:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e nel rispetto della sagoma e del sedime dell'edificio preesistente;
  • - gli "interventi pertinenziali".

Per i soli edifici aventi destinazione d'uso "industriale e artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi" sono vietati gli "interventi pertinenziali". Per gli stessi edifici, nel solo caso di totale mutamento di destinazione d'uso in altre categorie funzionali, è altresì ammessa la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico in misura non superiore al 15% di Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente.

2.6. Per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono, ancora identificabile almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto/edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto/edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti/edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico -sanitarie o dal RE, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie.

In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del Titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

In caso di mancanza di elementi di riferimento per la determinazione delle consistenze originarie, data la persistenza dei muri perimetrali o della sola impronta a terra, viene attribuita un'altezza massima consentita di mt. 3,00 fuori terra.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, la ricostruzione delle parti mancanti dovrà essere realizzata, ove possibile in virtù dello stato di manutenzione della struttura ancora esistente, con materiali e tecnologie analoghi per forma e colore a quelli originari.

Successivamente all'intervento di recupero sono ammesse le sole categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13.

2.7 Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici "eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche, di cui ai commi precedenti, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle dell'"Edificato" ad esso riconducibile.

2.8. È sempre e comunque vietata:

  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino i prospetti fronte strada dell'edificio e/o quelli che si affacciano sugli spazi di valenza funzionale, con l'eccezione delle zone di cui ai successivi Art. 27 "Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)" art. 58 "Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)" in cui la realizzazione di scale esterne resta sempre e comunque vietata;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura, ad esclusione degli immobili classificati come "Edificato di recente formazione o storico trasformato" o "Edificato degradato o decontestualizzato".

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e/o di cui costituiscono pertinenza in forza di atti pubblici e titoli abilitativi comunque denominati. Gli interventi "di addizione volumetrica", "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "sostituzione edilizia", nonché gli "interventi pertinenziali", diversi da quelli privi di rilevanza edilizia, non possono interessare gli "spazi aperti di valenza funzionale". Qualsiasi intervento non deve comportare l'alterazione di beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e non deve altresì comportare alterazioni significative della struttura morfotipologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti, tenendo conto delle ulteriori indicazioni di cui al successivo comma 7.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. Non è ammesso il frazionamento ovvero l'incremento delle UI non residenziali, con l'eccezione delle funzioni agricole, nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia e/o del RE. Nel solo caso dell'"Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante" il frazionamento delle UI è ammesso nei limiti dell'incremento di non più di una sola UI rispetto a quelle esistenti. Nel caso dell'"Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono" le Unità Immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato al precedente comma 2.6.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Le funzioni di cui ai punti c) ed e) sono ammissibili, fatto salvo l'esistente, solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla viabilità pubblica.

Nel solo caso dell'"Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono" le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre a quelle precedentemente indicate, quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato al precedente comma 2.6.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

7. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Il rifacimento della copertura deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al comma 2.8 e nel caso di coperture tradizionali non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti, dell'aggetto di gronda rispetto all'esistente e deve comportare il mantenimento del manto di copertura a coppi e tegole (privilegiando la sostituzione dei soli elementi non recuperabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore), o il suo ripristino. Le operazioni necessarie per adeguamenti strutturali alla normativa antisismica, per efficientamenti energetici e/o isolanti, impermeabilizzanti, possono comportare alterazioni non sostanziali degli spessori originari delle gronde e modeste modifiche, minime necessarie e non altrimenti conseguibili, che devono essere attuate con tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche originarie, e nel rispetto dei criteri percettivi definiti nel RE;
  • - L'inserimento e adeguamento degli impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienico-sanitari, è ammesso nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma 2, senza che ciò alteri l'assetto figurativo complessivo degli immobili esistenti di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3;
  • - La realizzazione di soppalchi è ammessa secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE;
  • - Nell'ambito degli "interventi pertinenziali" di cui al precedente comma 2 è ammessa la realizzazione di aree scoperte da destinare a parcheggio pertinenziale collettivo allo scopo di razionalizzare la sosta, da posizionarsi in ambito marginale rispetto alla zona A4, tali da non risultare impattanti sotto il profilo paesaggistico con il contesto storico in cui ricadono e non interferenti con gli "spazi aperti di valenza funzionale", secondo le specifiche dimensionali e qualitative del RE;
  • - Per il trattamento degli spazi aperti pertinenziali ed in generale per gli spazi aperti, si prescrive il mantenimento, recupero e/o la riqualificazione di tutti gli "spazi aperti di valenza funzionale" e delle aie di impianto storico ove esistenti, secondo le indicazioni del RE. Non sono ammesse divisioni interne delle aree inedificate corrispondenti agli "spazi aperti di valenza funzionale" a mezzo di recinzioni fisse. Recinzioni fisse al margine della zona o degli spazi aperti diversi da quelli funzionali sono consentite, evitando la frammentazione delle aree, purché presentino carattere di omogeneità e ricorrano all' utilizzo di materiali e forme compatibili col contesto storico e paesaggistico della zona, secondo quanto indicato nel RE. Si prescrive altresì la salvaguardia delle originarie sistemazioni, ove presenti, compresi i mattonati e le pavimentazioni in pietra e laterizi di impianto ed origine storica laddove esistenti. Ove questi ultimi debbano essere sostituiti, se ne prescrive la sostituzione in conformità al disegno originario con l'uso di materiali aventi forme e caratteristiche analoghi, come meglio specificati dal RE. Per le parti non pavimentate e/o a verde esistenti e non ricomprese negli "spazi aperti di valenza funzionale" sono ammessi interventi di pavimentazione con materiali e forme tradizionali del tipo eventualmente già presente negli agglomerati storici, come indicato nel RE;
  • - Fatte salve le opere e gli interventi di messa in sicurezza e salvaguardia idraulica, gli interventi edilizi non devono comportare alterazioni significative e/o l'eliminazione degli elementi orografici e morfologici del terreno e dei profili dei piani di campagna esistenti. Per gli immobili di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3 si prescrive inoltre quanto segue:
  • - la modifica delle aperture esterne esistenti e la realizzazione di nuove aperture esterne devono avvenire nel rispetto delle dimensioni, delle partiture e del rapporto fra vuoti e pieni, caratteristici dell'agglomerato di impianto storico e degli edifici di impianto storico esistenti, come meglio e più approfonditamente specificato nel RE. La realizzazione di nuove aperture esterne deve avvenire nella quantità minima a soddisfare le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto dell'assetto figurativo complessivo di impianto storico;
  • - in applicazione degli interventi ammessi di cui al precedente comma 2, la variazione della giacitura dei solai è ammessa fermo restando il numero di quelli esistenti, al fine di raggiungere le altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
  • - per le parti storiche di natura agricola o produttiva, dovrà essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono gli edifici "di tipo rurale" (fienili, stalle e rimessaggi prevalentemente ricadenti nell'edificato di cui al comma 2, punto 2.2), con particolare riferimento alle "mandolate" e all'alternarsi delle partiture in laterizio rispetto a quelle strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura strutturale.

Art. 27. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti, più in specifico, alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale, aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio urbanizzato. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per gli agglomerati di matrice storica, distingue la seguente classificazione morfo - tipologica dell'edificato costitutivo delle corti, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato degradato o decontestualizzato.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale.

2. Categorie di intervento. Edificato. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:

  • - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.1;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.2;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.3;
  • - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.4;
  • - per l'Edificato degradato o decontestualizzato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.5;
  • - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono; gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.6.

2.1 Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'edificato costitutivo delle corti, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle dell'"Edificato" ad esso riconducibile.

2.2 È sempre e comunque vietata:

  • - la realizzazione di scale esterne;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura, ad esclusione degli immobili classificati come "Edificato di recente formazione o storico trasformato" o "Edificato degradato o decontestualizzato".

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti spazi aperti pertinenziali posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 comma 3 delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, si applicano i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari" definiti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26, commi 4 e 5 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio.

Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla viabilità pubblica.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui al precedente Art. 26 comma 7.

Art. 28. Edificato puntuale di impianto storico (Ap)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico e valore documentale" ed in particolare "Edifici puntuali di impianto storico", generalmente costituiti da singoli edifici o complessi di edifici di natura puntuale o di ridotte dimensioni, comprensivi dei relativi spazi aperti pertinenziali. Il PO distingue, sulla base della classificazione storico - tipologica dell'edificato di impianto storico (tipi insediativi), la seguente articolazione della zona Ap indicata con apposita simbologia e apposita caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
  • - Edifici puntuali di impianto storico;
  • - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edifici di recente formazione.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per gli edifici classificati come Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale:

  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

2.2. Per gli Edifici puntuali di impianto storico:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali" limitati alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione all'interno del lotto urbanistico di riferimento, in accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

2.3. Per gli Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono, in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse sono quelle dei corrispondenti edifici degli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme. Qualora l'edificato come sopra rappresentato sia configurabile come "residenza rurale abbandonata" secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 3/2017, oltre agli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" sono altresì ammessi interventi di "addizione volumetrica" nei limiti individuati dall'art. 2 comma 1 della succitata L.R. 3/2017 e ss.mm.ii.. Tale incremento volumetrico è operato con esclusivo riferimento alla volumetria della residenza rurale, senza tener di conto di eventuali annessi e volumi secondari.

2.4. Per gli Edifici di recente formazione:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

2.5. Per gli Edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali "edifici eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "edifici" ad esso riconducibili, di cui ai precedenti punti.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli "interventi pertinenziali" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è sempre ammesso nell'ambito delle categorie di intervento previste per i diversi tipi insediativi ed edifici puntuali di cui al precedente punto 2 secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. Nel caso dell'"Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono" le Unità Immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato al comma 2.6 dell'art. 26. L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è altresì sempre ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale" le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Per i tipi insediativi di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5 le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - L'inserimento e l'adeguamento degli impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienico-sanitari, è ammesso nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma 2, senza che ciò alteri l'assetto figurativo complessivo degli immobili esistenti di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3;
  • - La realizzazione di soppalchi è ammessa secondo le disposizioni e condizioni di cui al RE;
  • - Nell'ambito degli "interventi pertinenziali" di cui al precedente comma 2, sulle aree inedificate esterne o pertinenziali, devono essere garantiti la conservazione e/o il ripristino degli elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno nonché delle tradizionali pavimentazioni in pietra, mattoni o cotto. Devono inoltre essere eliminati gli elementi incongrui di divisione interna, i manufatti precari e le superfetazioni che compromettono le caratteristiche dimensionali e formali di tali spazi e la lettura degli originari impianti, con la possibilità di recuperare in forme appropriate le superfici e/o volumi demoliti nell'ambito del lotto urbanistico di riferimento.
  • - Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al precedente comma 2 relativi agli "interventi pertinenziali" o comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, si prescrive quanto segue:
  • - è vietato compromettere significativamente l'aspetto originario delle aree e degli spazi aperti, alterandone sostanzialmente la percezione;
  • - è vietato manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico;
  • - è vietato manomettere gli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento;
  • - fatte salve le opere di messa in sicurezza e salvaguardia idraulica, è vietato alterare significativamente elementi orografici e morfologici del terreno e i profili dei piani di campagna esistenti. Le modellazioni del terreno dovranno essere caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni o con muretti a secco, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.

Per gli immobili di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3 si prescrive inoltre quanto segue:

  • - Nell'introdurre le modifiche conseguenti gli interventi edilizi ammessi di cui al precedente comma 2, dovrà essere garantita la salvaguardia dei materiali, dei caratteri strutturali e formali storici ed originari, secondo le seguenti prescrizioni:
  • - nella modifica del disegno di facciata dovrà essere garantito il rispetto delle dimensioni, delle partiture e del rapporto fra vuoti e pieni caratteristici dell'edificio e del tipo edilizio storico di riferimento;
  • - negli interventi edilizi comportanti la modifica degli orizzontamenti, dovrà essere garantito il mantenimento della partitura e del disegno degli alzati;
  • - negli interventi edilizi comportanti la sostituzione o il rifacimento delle strutture di copertura e delle coperture di tipo tradizionale, dovrà essere garantito il mantenimento dell'impostazione, della tipologia della copertura esistente e del numero originario delle falde, nonché il mantenimento del manto di copertura a coppi e tegole (privilegiando la sostituzione dei soli elementi non recuperabili con altri identici o analoghi per forma, materiali e colore), o il suo ripristino. Le operazioni necessarie per adeguamenti strutturali alla normativa antisismica, per efficientamenti energetici e/o isolanti, impermeabilizzanti, possono comportare alterazioni non sostanziali degli spessori originari delle gronde e modeste modifiche, minime necessarie e non altrimenti conseguibili, che devono essere attuate con tecniche e materiali compatibili con le caratteristiche originarie, e nel rispetto dei criteri percettivi definiti nel RE;
  • - nell'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, dovrà essere garantito il rispetto delle strutture e dei materiali corrispondenti all'impianto storico, nonché del disegno dei prospetti principali.
  • - Per le parti storiche di natura agricola o produttiva, dovrà essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono gli edifici di impianto storico che il Quadro Conoscitivo scheda come "di tipo rurale" (casa padronale; casa colonica anche isolata; fienili, stalle e rimessaggi), di cui all'elaborato QC.III.10, con particolare riferimento ai "mandolati" e all'alternarsi delle partiture in laterizio rispetto a quelle strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura strutturale.

Art. 29. Tipi insediativi di valore storico - documentale - ville (Av)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico e valore documentale" ed in particolare "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", corrispondenti alle ville di valore monumentale ricadenti in territorio urbanizzato.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville. Schedatura di dettaglio":

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
  • - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
  • - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali;
  • - l'edificato minore.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla:
  • - sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione incongrui rispetto al tipo insediativo in oggetto e privi di ogni caratterizzazione storica, come indicato nelle schede di cui all'elaborato QC.III.6, e la loro ricostruzione, in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, anche con accorpamento tra di loro e ad adeguata distanza dagli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico", di cui restano pertinenza,; e da "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", e secondo quanto indicato al successivo comma 5 ed ulteriormente specificato dal RE;
  • - realizzazione di manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, secondo quanto indicato al successivo comma 5 ed ulteriormente specificato dal RE;
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato, limitatamente alle aree qualificate come "aree del connettivo agricolo" nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6, ricadenti "gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali" di cui al precedente comma 1. Qualora nella scheda di dettaglio non siano state individuate aree qualificate come "aree del connettivo agricolo" oppure abbiano dimensioni troppo ridotte per consentire la realizzazione dell'intervento edilizio, lo stesso potrà essere realizzato anche in altri spazi aperti della medesima "Zona", ancorché differentemente classificati previa predisposizione, secondo le indicazioni e le modalità previste nel RE, di apposita documentazione a corredo dell'intervento finalizzata a dimostrare il corretto inserimento paesaggistico e la salvaguardia dei giardini storici e del loro disegno e dei viali di accesso e dei coni visivi da e verso la villa. È comunque ammessa una sola piscina per ciascun complesso edilizio unitario, così come identificato nelle schede di cui all'elaborato QC.III.6, indipendentemente dal numero delle UI esistenti.

Limitatamente ai soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 dell'articolo 13 delle presenti Norme è altresì ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Limitatamente al solo "edificato minore", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, è altresì ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione".

Per gli "Edifici in condizione di rudere o significativo stato di abbandono", ancorché non rappresentati nelle singole schede di Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6, in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse sono quelle dei corrispondenti edifici degli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui al precedente Art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme.

3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso per i soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale". L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è ammesso limitatamente agli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia. È vietato il frazionamento delle UI residenziali e non residenziali dei "principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico".

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle sub-categorie funzionali e.a.7; e.b.8; e.b.9; e.b.10; e.b.11; e.b.12;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2, con la sola esclusione dell'attività di edilizia libera, si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Per gli interventi edilizi, riferiti sia all'intero complesso che a parti di esso, si ha l'obbligo di presentare uno specifico elaborato, in scala 1: 200, in approfondimento della scheda esistente di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale- ville. Schedatura di dettaglio, con l'individuazione:
  • - dell'insieme degli spazi aperti e liberi, nonché dei manufatti e degli edifici che costituiscono l'insediamento, con particolare riferimento al sedime edificato, a cortili e giardini e relativi elementi di arredo, ad appoderamenti agricoli storicamente connessi, ai rettifili alberati, ecc.;
  • - delle permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico e degli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento afferenti al connettivo agricolo
  • - La documentazione a corredo di ogni intervento dovrà comunque contenere elementi sufficienti a valutare le caratteristiche e/o il grado di interesse storico delle parti interessate dagli interventi, tra cui aTitolo esemplificativo e non esaustivo:
  • - elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti;
  • - stato di conservazione delle parti strutturali degli edifici indicando quelle che non sono più recuperabili;
  • - configurazione dei prospetti degli edifici soggetti all'intervento distinguendone le parti i caratteri e gli elementi architettonici costitutivi degli assetti storici esistenti;
  • - persistenza di elementi decorativi e architettonici di pregio e di valore storico architettonico;

come approfondimento di quanto disponibile nella scheda di Quadro Conoscitivo sopra richiamata, come guida per meglio orientare gli interventi ammessi di cui al comma 2 e come riferimento alle prescrizioni di cui ai successivi punti:

5.1 Per gli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e per "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto degli elementi strutturali ed architettonici di valore ed impianto storico; il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici e manufatti e laddove gli interventi interessino elementi strutturali devono comportare il rispetto delle murature esterne ed interne, dei solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. In particolare si prescrive quanto segue:

  • - Non sono ammesse la bucatura dei solai e l'apertura delle murature portanti esterne, tranne che nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo o igienico sanitario. Parimenti, nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, sarà consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista. Comunque l'apertura di qualsivoglia bucatura nei solai, nelle murature interne ed esterne non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza.
  • - Nel caso di interventi su parti strutturali non più recuperabili, si dovrà prevalentemente fare ricorso all'uso di strutture, materiali e tecnologie identici o analoghi per forma, materiali e colore o tecnicamente equivalenti a quelli originari, anche sotto il profilo statico. Le eventuali sostituzioni saranno comunque accompagnate da specifiche schede che ne documentino le originarie posizioni, configurazioni e forme.
  • - Gli interventi sugli elementi distributivi esistenti devono garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici con particolare riguardo agli spazi principali caratterizzanti il tipo edilizio di che trattasi ai diversi piani e ai collegamenti verticali e orizzontali.
  • - Le opere resesi necessarie nell'ambito degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e parimenti l'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, nonché uscite di sicurezza saranno ammessi solo nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste.
  • - Gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici devono salvaguardare i materiali originari impiegati, la forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli elementi compositivi esistenti, dei conci murari, mensole, fori, anche a mezzo di ripristini, integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti negli edifici.
  • - Il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni originari e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture identiche o analoghe per forma, materiali e colori a quelle storiche, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. L'opera di salvaguardia va estesa a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando il mantenimento di volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in laterizio, ecc.
  • - È vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc..

5.2 Per gli edifici classificati come "gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale" di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto delle murature portanti interne ed esterne originarie, ove esistenti e recuperabili, in alternativa la loro sostituzione anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali; e delle caratteristiche distributive e tipologiche dell'edificio, comprendenti anche i collegamenti verticali e orizzontali. In particolare si prescrive quanto segue:

  • - La bucatura dei solai e delle murature interne per esigenze di carattere distributivo non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio, previa indagine stratigrafica per individuarne la presenza;
  • - Le modifiche al sistema distributivo interno e quelle interferenti con la giacitura dei solai non devono comportare la modifica dei fronti esterni dell'edificio;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia dei fronti principali e secondari, ove essi abbiano conservato integri i propri caratteri originari; laddove fossero stati alterati è consentito il loro ripristino o la loro modifica sulla base degli elementi superstiti o su quella del tipo edilizio di riferimento, con materiali propri della tipologia costruttiva dell'edificio originario;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia di eventuali caratteristiche costruttive di pregio ed elementi decorativi interni;
  • - Gli interventi devono garantire la salvaguardia degli infissi esterni recuperabili o la loro sostituzione con l'impiego di infissi realizzati sulla base di materiali, modelli e proporzioni tradizionali;
  • - L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari deve eseguirsi nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti;
  • - Gli "interventi pertinenziali" di demolizione di volumi secondari e manufatti di tipo superfetativo di cui al precedente comma 2, devono comportare il recupero in forme appropriate della superficie e/o del volume demolito rispetto all'edificio classificato e alla sua qualificazione storica e formale.

5.3 Per gli edifici classificati come "edificato minore" gli interventi dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento della villa.

5.4 Per le pertinenze esterne e gli spazi aperti classificati come "gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali" di cui al comma 1 del presente articolo gli interventi devono garantire il rispetto degli spazi esterni immediatamente connessi all'edificio della villa e in generale agli edifici e manufatti classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", con riferimento ai giardini storici e per i seguenti beni: viali alberati, parchi alberati, parchi, siepi, piazzali, aie, giardini, giardini ornamentali e all'italiana, orti chiusi, macchie di bosco, ecc..

In particolare si prescrive quanto segue:

  • - Non sono ammesse suddivisioni delle aree inedificate esterne di pertinenza al complesso della villa così come identificato nell'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale- ville. Schedatura di dettaglio" e QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000);
  • - Per tali pertinenze esterne e gli spazi esterni immediatamente connessi all'edificio della villa e in generale agli edifici e manufatti, di cui sopra, è ammesso il ripristino di elementi edilizi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente, in alternativa sono ammessi interventi volti alla conservazione della conformazione originaria di tali spazi mediante il ricorso all'uso di forme, strutture, materiali ed essenze vegetali simili o uguali a quelli originari. È anche ammessa la possibilità di sostituire essenze vegetali purché non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde;
  • - È vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc.;
  • - Gli interventi di ripristino e/o di nuova installazione di impianti tecnologici di servizio quali impianti di irrigazione, antincendio e di illuminazione devono avere caratteristiche e ubicazione che non alterino l'aspetto ornamentale del complesso a verde;
  • - È vietata l'utilizzazione dei parchi delle Ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde, al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblico parcheggio di automezzi;
  • - I parcheggi pertinenziali e le relative viabilità di accesso devono essere realizzati con metodologie, materiali e dimensioni tali da non costituire evidente alterazione del contesto storico ambientale esistente, anche sulla base delle prescrizioni di cui ai precedenti punti. In particolare sono da privilegiare soluzioni che prevedono la costituzione di parcheggi in terra battuta o inerbiti. Sono comunque vietate le asfaltature;
  • - Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al precedente comma 2 relativi agli "interventi pertinenziali" o comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento, degli impianti, si prescrive quanto segue:
  • - è vietato compromettere significativamente l'aspetto originario delle aree e degli spazi aperti, alterandone sostanzialmente la percezione;
  • - è vietato manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico (come ad esempio ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento, ecc.), ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
  • - è vietato manomettere gli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ecc., ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
  • - è vietato alterare significativamente elementi orografici e morfologici del terreno, ed i profili dei piani di campagna esistenti. Le modellazioni del terreno dovranno essere caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni o con muretti a secco, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.

Art. 30. Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico" corrispondenti agli opifici e manifatture di interesse testimoniale in esito alla ricognizione effettuata con il Quadro Conoscitivo del PO, ricadenti in territorio urbanizzato, con l'esclusione delle seguenti aree ed immobili, destinati, anche in parte, dal PO ad interventi di riqualificazione urbanistica e contestuale recupero ambientale, ed identificati nelle schede numero nn. 9- "Ex Officine Lenzi, San Concordio", 10- "Complesso Ex Cantoni, Acquacalda", 11- "Ex Lombardi, San Concordio" dell'elaborato QC.III.9. Per le "Zone" così individuate il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.9 "Opifici e manifatture di impianto storico. Schedatura di dettaglio" di cui al precedente Art. 3, comma 2:

  • - edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - edifici di interesse storico e documentale;
  • - manufatti, opere e strutture minori di interesse storico testimoniale;
  • - edifici o complesso di edifici di recente formazione o privi di interesse storico;
  • - altri manufatti privi di interesse storico anche a carattere accessorio e secondario;
  • - centraline e manufatti a carattere tecnologico;
  • - spazi aperti variamente configurati e infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1 Per gli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e per gli "edifici di interesse storico e documentale":

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

2.2 Per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o privi di interesse storico", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate al punto 2.1, sono altresì ammesse dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

2.3 Per i "manufatti privi di interesse storico anche a carattere accessorio e secondario" e le "centraline e manufatti a carattere tecnologico", oltre agli interventi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, sono altresì ammessi gli "interventi pertinenziali", anche comprendenti la demolizione e ricostruzione, con diversa configurazione planivolumetrica e dislocazione nel lotto urbanistico, a parità di Superficie edificata (SE) esistente, dei sopra richiamati manufatti.

È ammessa altresì la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi, purché non vengano posti in aderenza o compromettano la qualificazione formale e tipologica degli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico".

Al fine di assicurare la conservazione e tutela dei valori storico - documentali riconosciuti, qualsiasi intervento non deve comunque comportare la compromissione e/o manomissione dei "manufatti, opere e strutture minori di interesse storico testimoniale" per i quali sono ammessi, oltre all'attività edilizia libera, esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", anche tenendo conto delle indicazioni a tal fine contenute nelle schede del Quadro Conoscitivo del PO.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore all'esistente. Qualora i medesimi interventi siano associati ad un mutamento della destinazione d'uso deve essere comunque garantito un indice di copertura non superiore al 50% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

In ragione dei caratteri degli insediamenti individuati in questa zona e del loro avanzato stato di degrado fisico e funzionale, nei soli casi delle schede n. 5, 6 e 8 di cui al sopra richiamato elaborato QC.III.9 è ammessa anche la funzione "residenziale".

Art. 22. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio urbanizzato

1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:

Insediamenti storici (A)

  • - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
  • - Città storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)
  • - Centri di antica formazione (A3)
  • - Agglomerati di matrice storica (A4)
  • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
  • - Edificato puntuale di impianto storico (Ap)
  • - Tipi insediativi di valore storico - documentale - Ville (Av)
  • - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)

Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e/o miste (B)

  • - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1 e B1_1)
  • - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
  • - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
  • - Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)

Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)

  • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)
  • - Tessuti a piattaforme produttive - commerciali - direzionali (D2)
  • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
  • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
  • - Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)

Contesti prevalentemente inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (H)

  • - Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)
  • - Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)
  • - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)
  • - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

2. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" persegue gli obiettivi specifici ed attua le disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti del territorio urbanizzato delle UTOE" del PS.

Capo II Urbanizzazioni recenti prevalentemente residenziali e/o miste (B)

Art. 31. Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta", degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista" (riconducibili ai morfotipi degli isolati chiusi o semichiusi - TR1, degli isolati aperti e i lotti residenziali isolati - TR2, degli isolati aperti e i blocchi prevalentemente residenziali - TR3, degli isolati aperti e i blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata - TR4 del PIT/PPR). Tali tessuti caratterizzano la crescita urbana delle urbanizzazioni a isolati, anche con saturazione degli spazi liberi tipica del secolo scorso.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 20, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 40 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime);
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto.
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione funzionale esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2 e al successivo comma 7, possono essere realizzate "addizioni volumetriche", mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC) non superiore al 15% di quella esistente.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento, con l'esclusione della "sostituzione edilizia".

Nei casi di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non può essere superiore a mt. 12,50, ovvero l'altezza dell'edificio esistente oggetto di intervento se più elevata.

Per i soli tessuti corrispondenti agli impianti pianificati delle lottizzazioni e/o dell'edilizia sociale, identificati nella cartografia del Quadro Progettuale con il codice alfanumerico B1_1, l'altezza degli edifici non può essere superiore a mt. 24,00.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2 e ad essa assimilabili;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

È vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di Unità Immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale e di servizio" poste al piano terra degli edifici o complessi di edifici prive di un resede di accesso recintato o da recintare, al fine di impedire la visibilità da qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico.

Il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari esistenti a destinazione "industriale e artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "residenziale" è ammesso solo in assenza delle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

7. Categorie di intervento. Interventi premiali di efficientamento energetico e sismico. Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti con destinazione d'uso compatibile con le funzioni ammesse al precedente comma 6, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 40 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 80 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime.

Art. 32. Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista (riconducibili ai morfotipi a "pavillonaire" - TR5, a tipologie miste - TR6, sfrangiati di margine - TR7, del PIT/PPR). Tali tessuti caratterizzano la crescita contemporanea soprattutto in corrispondenza delle radiali storiche, secondo una formazione dei tessuti per ispessimento dell'impianto lungo strada, a geometria variabile e non regolare, con criticità del disegno di impianto e deficit di spazi pubblici.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 40, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 80 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime);
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto.
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione funzionale esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2 e al successivo comma 7, possono essere realizzate "addizioni volumetriche", mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC) non superiore al 20% di quella esistente.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

Nei casi di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" o degli edifici ad essa aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2 e ad essa assimilabili;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

È vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di Unità Immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale e di servizio" poste al piano terra degli edifici o complessi di edifici prive di un resede di accesso recintato o da recintare, al fine di impedire la visibilità da qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico.

Il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari esistenti a destinazione "industriale e artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "residenziale" è ammesso solo in assenza delle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

7. Categorie di intervento. Interventi premiali di efficientamento energetico e sismico. Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti con destinazione d'uso compatibile con le funzioni ammesse al precedente comma 6, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 80 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 160 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime.

Art. 33. Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti delle commistioni di impianto storico e contemporaneo", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista (riconducibili ai morfotipi lineari - TR8 e reticolari o diffusi - TR9 del PIT/PPR). Tali tessuti caratterizzano la crescita urbana senza ordine intorno alle principali direttrici di impianto, con commistione di parti contemporanee adiacenti a tipi insediativi di impianto storico, spesso comprensivi di aree agricole interne, soprattutto in corrispondenza del tipo insediativo della corte lucchese. Dotati di schema di impianto semplice, non sono compatti ed hanno una geometria variabile.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 60 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime);
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione funzionale esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2 e al successivo comma 7, possono essere realizzate "addizioni volumetriche", mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC) non superiore al 20% di quella esistente.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

Nei casi di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

È vietato il mutamento di destinazione d'uso in "residenziale" di Unità Immobiliari a destinazione "commerciale al dettaglio" e/o "direzionale e di servizio" poste al piano terra degli edifici o complessi di edifici prive di un resede di accesso recintato o da recintare, al fine di impedire la visibilità da qualsiasi spazio pubblico o ad uso pubblico.

Il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari esistenti a destinazione "industriale e artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

7. Categorie di intervento. Interventi premiali di efficientamento energetico e sismico. Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti con destinazione d'uso compatibile con le funzioni ammesse al precedente comma 6, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 60 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 120 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime.

Art. 34. Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista (riconducibili ai morfotipi della campagna urbanizzata - TR11, degli agglomerati isolati extraurbani - TR12 del PIT/PPR), limitatamente a quelli per i quali il PS riconosce i prevalenti caratteri di territorio urbanizzato. Tali tessuti caratterizzano le lottizzazioni estensive della seconda metà del secolo scorso in territorio aperto a impianto semplice, con tipo edilizio prevalentemente monofamiliare, in ambiti isolati o contermini a tessuti urbani marginali.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

È sempre e comunque ammesso l'adeguamento funzionale degli immobili mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente fino ad un massimo di mq. 6,00 di Superficie edificabile o edificata (SE) per ogni UI esistente.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nel solo caso della categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 30% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva.

Capo III Urbanizzazioni recenti prevalentemente produttive o specialistiche (D)

Art. 35. Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti lungo strada a proliferazione lineare produttiva e/o mista", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS1 del PIT/PPR). Tali tessuti sono prevalentemente produttivi e/o commerciali - direzionali con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un'arteria stradale e con la presenza sporadica di lotti residenziali isolati.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI;
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della sub-categoria funzionale c.2;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari a destinazione "Industriale e artigianale" nella destinazione d'uso "Commerciale al Dettaglio" o "Direzionale e di servizio" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari a destinazione "Industriale e artigianale" "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Art. 36. Tessuti a piattaforme produttive - commerciali - direzionali (D2)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti a piattaforme produttive" con prevalente destinazione commerciale - direzionale, degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS2 del PIT/PPR). Tali tessuti rappresentano le grandi piattaforme produttive, commerciali e direzionali discontinue ad alta densità, caratterizzati da una maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 25% di quella esistente per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 20% della superficie coperta (SC) o in alternativa al 20% della superficie edificata (SE) esistente per l'altezza massima del manufatto oggetto di intervento;
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Art. 37. Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti a piattaforme produttive" con prevalente destinazione industriale - artigianale, degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica", riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS3 del PIT/PPR. Tali tessuti rappresentano le grandi piattaforme produttive, industriali artigianali discontinue e ad alta densità caratterizzate da una maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti. Per le specifiche caratteristiche funzionali, essi comprendono inoltre i poli produttivi riconosciuti dal PS, corrispondenti agli insediamenti dell'Acquacalda, di San Pietro Vico, di Mugnano e di Ponte a Moriano.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 30% di quella esistente per ogni UI;
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 20% della superficie coperta (SC) o in alternativa al 20% della superficie edificata (SE) esistente per l'altezza massima del manufatto oggetto di intervento;
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione APEA. Fermo restando quanto espresso all'art. 13 delle presenti Norme, al fine di favorire il riconoscimento di "Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata" (APEA), tramite preventivo Progetto Unitario Convenzionato (PUC) sono altresì ammesse le "addizioni volumetriche" ovvero la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, non superiore al 40% della Superficie coperta (SC) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente per ogni UI.

Il complessivo intervento di "addizioni volumetriche", ovvero di "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti pertinenziali e la corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali dell'attività produttiva, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni, anche gestionali e di processo (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva e il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici e più in generale dell'insediamento.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nonché la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 comma 1 lett. d) L.R. 65/2014 e s.m.i.) e la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessarie all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 65% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

Nel solo caso degli interventi di sostituzione edilizia con interventi premiali di qualificazione APEA, di cui al precedente comma 3, l'altezza massima potrà essere motivatamente derogata in ragione di specifiche e documentate esigenze produttive, asseverate mediante apposita relazione tecnica ed economico - aziendale, la cui compatibilità territoriale e paesaggistica sarà da valutare caso per caso nell'ambito del PUC, in relazione all'ubicazione ed al contesto territoriale interessato.

6. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub-categorie funzionali c.5 e c.7;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso da "Industriale e artigianale" a "Direzionale e di servizio", ovvero a "Commerciale all'ingrosso e depositi" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari a destinazione "Industriale e artigianale" nella destinazione d'uso "Direzionale e di servizio" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Art. 38. Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili che, ancorché ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono riconoscibili ed identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione produttiva. Possono comprendere altresì i "Tessuti delle "Insule specializzate - TP3" del PS vigente (riconducibili agli equivalenti morfotipi - TPS3 del PIT/PPR), rappresentanti aree con funzioni produttive diverse da quelle di cui agli art.li 35, 36, 37 delle presenti Norme. Il PO distingue la seguente articolazione della zona D4 in base alla classificazione tipologica e funzionale degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfanumerico negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:

  • - Insediamenti industriali - artigianali (D4.i);
  • - Insediamenti commerciali - direzionali e di servizio (D4.c).

2. Categorie di intervento. Sulla base della classificazione tipologica e funzionale indicata al precedente comma 1, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per gli Insediamenti industriali - artigianali (D4.i):

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI;
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

2.2. Per gli Insediamenti commerciali - direzionali e di servizio (D4.c):

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile o edificata (SE), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI;
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità.

È altresì ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della categoria funzionale c.2);
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di Unità Immobiliari a destinazione "Industriale e artigianale" nella destinazione "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di eventuali Unità Immobiliari a destinazione "Industriale e artigianale" o a destinazione "Commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "Residenziale" o "Turistico - ricettiva" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.
  • - il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.

Art. 39. Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili a prevalente destinazione turistico ricettiva, che, seppur ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione di tipo turistico - ricettiva. Si tratta generalmente di insediamenti (alberghi, pensioni, hotel, ecc.) a carattere puntuale e di tipo specialistico, dotati di corrispondenti spazi aperti pertinenziali di natura specialistica, comunque funzionali all'erogazione dei servizi turistico - ricettivi (parcheggi, parchi e giardini, impianti sportivi e ludico - ricreativi, ecc.).

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi".

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione ricettiva. Al fine di conseguire una più elevata classificazione turistico - ricettiva delle attività, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

  • - 3.1. Per la sola categoria degli "Alberghi", come qualificati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 86/2016, qualora finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di turismo, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture ricettive esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi alberghieri, sono ammesse le seguenti "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma dell'edificio esistente:
  • - la sopraelevazione "una tantum" di un piano, anche in più interventi successivi, pari al rialzamento di mt. 3,00 rispetto all'altezza attuale del corpo di fabbrica più alto, anche parziale nel caso di edifici con altezze variabili o a più piani, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima comunque non superiore a mt. 15,50. In alternativa sono sempre ammesse le addizioni di cui al successivo punto;
  • - l'ampliamento "una tantum" anche in più interventi successivi, fino ad un incremento non superiore al 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
  • - 3.2. Per la sola categoria delle "Residenze Turistico Alberghiere", come qualificate ai sensi dell'art. 19 della L.R. 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di RTA, sono ammesse le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 10% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" o, in alternativa, non superiore a quella degli edifici ad essa aderenti.
  • - 3.3. Per le sole categorie dei "Campeggi", come qualificati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 86/2016, e delle "Aree di sosta attrezzata", come qualificate ai sensi dell'art. 28 della L.R. 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di campeggio o di area di sosta attrezzata, sono ammesse le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 20% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 4,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" o degli edifici ad essa aderenti.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

6. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento o l'aumento delle UI nell'ambito della medesima categoria funzionale è ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. È vietato il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante verso altre categorie funzionali.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante di "Alberghi" qualificati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 86/2016, anche in forma parziale, in "Residenze Turistico Ricettive" o "Condohotel" è ammesso esclusivamente in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 3.

Capo IV Contesti inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (H)

Art. 40. Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)

1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo II, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall'edificazione storica o recente. Tali spazi, circoscritti nel numero e nelle dimensioni, ricadono comunque nei diversi "Ambiti del territorio urbanizzato" del PS e per questo non sono riconosciuti quali "Ambiti delle aree agricole intercluse" dello stesso PS.

2. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

Per gli edifici esistenti, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, è inoltre ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Non è ammesso il cambio d'uso urbanisticamente rilevante.

Art. 41. Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)

1. Definizione. Comprende spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Tali spazi, comunque ricadenti nei diversi "Ambiti del territorio urbanizzato" del PS, sono posti in stretta relazione con le contermini aree agricole del PO. Si tratta di aree e spazi nell'ambito dei quali sono riconosciute dal PS componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (visuali libere e coni ottici) e di interesse naturalistico e ambientale (macchie di bosco e aree umide) da tutelare e salvaguardare.

2. Categorie di intervento. Fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

È altresì vietata la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.

È consentita la realizzazione di edifici e manufatti di cui al successivo Art. 47, limitatamente a quelli di cui al comma 6 punto 6.2.1 ("Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale"), nonché la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree (ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi), anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.

Per gli edifici esistenti, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, è inoltre ammessa dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa.

3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Art. 42. Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)

1. Definizione. Comprendono i lotti liberi interclusi e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, diversi della "Aree agricole Intercluse" individuate dal PS. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati, ricadenti all'interno di "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE (generalmente "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee", ovvero "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" dello stesso PS), suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.

2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del PO, ma comunque interne agli "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità di perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative definite dal PS per gli Ambiti del territorio urbanizzato delle UTOE nel successivo PO, in relazione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale.

Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale

3. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 47 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, come ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.