Normativa
Art. 11. Articolazione territoriale in "Zone" (zonizzazione) e "zone territoriali omogenee"
1. Il PO articola l'intero territorio comunale in "Zone" - comprendenti, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi pertinenziali, spazi aperti e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV, V, VI e VII.
2. Le "Zone" e le corrispondenti articolazioni e sub-articolazioni, comunque denominate, sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice alfanumerico, dove ritenuto necessario, - nelle carte del QP.I "Quadro generale delle previsioni" in scala 1: 2.000 e nel QP.II "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città antica, centri e nuclei storici" in scala 1: 1.000
3. Con riferimento alle "Zone territoriali omogenee" del D.M. 1444/1968 si individuano le seguenti corrispondenze:
- a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Insediamenti storici (A)
- - Città antica entro il perimetro delle mura (A1)
- - Città storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)
- - Centri di antica formazione (A3)
- - Agglomerati di matrice storica (A4)
- - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)
- - Edificato puntuale di impianto storico (Ap)
- - Tipi insediativi di valore storico - documentale- Ville (Av)
- - Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)
- - Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
- - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
- - Tipi insediativi di valore storico - documentale - Ville (Nv)
- - Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)
- - Nuclei rurali di matrice storica- Edificato di impianto storico (Nm.a)
- - Insediamenti storici (A)
- b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e/o miste (B)
- - Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1 e B1_1)
- - Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)
- - Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)
- - Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)
- - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
- - Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)
- - Contesti prevalentemente inedificati o non trasformati in territorio urbanizzato (H)
- - Aree a verde privato, orti e spazi aperti residuali e/o marginali agli insediamenti (H1)
- - Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)
- - Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)
- - Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Nuclei rurali di matrice storica- Edificato di recente formazione (Nm.b)
- - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
- - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur)
- - Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)
- - Aree per la rigenerazione di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (Uf)
- - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
- Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr)
- - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e/o miste (B)
- c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
- - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv)
- - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
- - Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
- - Aree per l'ampliamento di insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
- - Previsioni di sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
- d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
- - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)
- - Tessuti a piattaforme produttive - commerciali - direzionali (D2)
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
- - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
- - Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)
- - Giacimenti potenziali del PRC, aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b) e dei siti MOS
- - Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente produttive o specialistiche (D)
- e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Edificato specialistico con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)
- - Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)
- - Parco fluviale del Serchio (P1)
- - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (P2)
- - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)
- - Aree agricole e forestali (E)
- - Aree prevalentemente forestali (E1)
- - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
- - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
- - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
- - Aree agricole periurbane della piana (E5)
- - Aree agricole intercluse (E6)
- - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
- - Reticolo idrografico regionale e gli specchi d'acqua superficiali
- f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Parchi urbani e Aree di riqualificazione e valorizzazione urbana (Q)
- - Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)
- - Parco lineare del Condotto pubblico (Qc)
- - Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)
- - Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F-S)
- - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
- - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
- Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S)
- - S1- Polo di Via delle Tagliate (esistenti e di progetto)
- - S2- Polo di San Filippo e del San Luca (esistenti e di progetto)
- - S3- Polo di Sant' Anna di Viale Luporini (esistenti e di progetto)
- - S4- Polo di Sorbano. Parco Urbano dell'Innovazione (esistenti e di progetto)
- - Servizi ed impianti per l'efficienza del territorio (G)
- - Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
- - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
- - Rete e servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali (I1) (esistenti e di progetto)
- - Parcheggi e aree di sosta (I2) (esistenti e di progetto)
- - Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari e fermate (I3) (esistenti e di progetto)
- - Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4) (esistenti e di progetto)
- - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale
- - Previsioni di integrazione e potenziamento dei servizi e delle dotazioni in territorio rurale (F - I)
- - Aree per nuove attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (Fc)
- - Aree per l'ampliamento di attrezzature, servizi e dotazioni in territorio rurale (Fa)
- - Nuove infrastrutture della rete della mobilità (Ic)
- - Adeguamento e miglioramento delle infrastrutture della rete della mobilità (Ia)
- - Parchi urbani e Aree di riqualificazione e valorizzazione urbana (Q)
4. In riferimento alle Varianti al RU (SAC) e Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del D.M. 1444/1968 sono contenute nella disciplina dei singoli strumenti attuativi di cui al successivo Art. 86.
Art. 12. Perimetro del territorio urbanizzato, limite dei centri abitati e altri elementi identificativi
1. Il PO riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del quadro progettuale i riferimenti generali al PS vigente ed in particolare lo schema di riferimento delle UTOE (di cui all'art. 17 della Disciplina di piano del PS) e il "Perimetro del Territorio urbanizzato" (di cui all'art. 12 della Disciplina di piano del PS), indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità al PS vigente delle previsioni del PO, tenendo conto delle diverse proiezioni geometriche, delle caratteristiche aerofotogrammetriche, dei relativi ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PS e PO, secondo le elaborazioni cartografiche allo scopo effettuate dallo stesso PO.
2. Il Perimetro del territorio urbanizzato costituisce il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada da effettuare con apposito atto soggetto ad aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni dello stesso PO e delle variazioni demografiche e socio-economiche intervenute.
Art. 13. Attuazione del PO, definizioni ed interventi urbanistici ed edilizi
1. Si definisce "Lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni del PO. È altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate aTitolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.
2. Si definisce "Resede di pertinenza" indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, l'area strettamente connessa all'edificio, che mantiene con questo un rapporto di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi ed è individuata coerentemente con il sistema dei segni naturali (siepi, scarpate, ecc.) ed antropici (recinzioni, ecc.) caratterizzanti le tessiture territoriali, tenendo in considerazione l'andamento morfologico del terreno, del reticolo idraulico superficiale, non modificando l'assetto delle opere di urbanizzazioni circostanti e che non generi frammentazioni delle aree agricole. Comprende le aie, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.
Per l'"Edificato specialistico con funzioni non agricole (Es)", di cui all'art. 44 delle presenti Norme, e per gli "Insediamenti del territorio rurale (N)" (Nc, Ns, Nm, Nv e Ng), di cui al Titolo III Capo IV, il "resede di pertinenza" corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle cartografie del QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000) o nelle cartografie di ulteriore dettaglio di Quadro Progettuale.
3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 47 delle presenti Norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, V e VI delle presenti Norme:
- a) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivoTitolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
- b) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivoTitolo III), gli interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente (PEE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della L.R. 65/2014, all'interno del "Resede di pertinenza".
- c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi" (di cui al successivoTitolo V) gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
- d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali e della mobilità" (di cui al successivoTitolo VI), gli interventi si attuano nell'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte. Tale area, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "Lotto urbanistico di riferimento" o al "Resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.
4. È fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 3, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all'art. 134 comma 1 let. l) della L.R. 65/2014 e s.m.i.), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all'art. 135 bis comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i.) - qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal Consiglio Comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.
5. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui al successivo Art. 46.2 , si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente e/o funzionalmente correlati ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla L.R. 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale. L'individuazione delle suddette "Aree agricole di pertinenza" non dovrà determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si dovrà tenere di conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area agricola di pertinenza, in riferimento all'individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
6. Il RE di cui all'art. 6 delle presenti Norme, dà disposizioni circa il "Resede di pertinenza" e le "Aree agricole di pertinenza", in applicazione della disciplina di cui al Titolo IV Capo II della L.R. 65/2014 e s.m.i. individuando:
- - le indicazioni per il decoro e la cura degli spazi aperti costituenti il "Resede di pertinenza" in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi urbanistico - edilizi;
- - le indicazioni per gli interventi di sistemazione ambientale delle "Aree agricole di pertinenza" in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 con particolare riferimento per la manutenzione e il recupero delle strutture e le componenti riconosciute come Patrimonio territoriale dal PS vigente.
7. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", per le consistenze edilizie secondarie (volumi secondari), così come definiti nel RE, che svolgono funzioni accessorie e/o pertinenziali all'edificio principale, e che non abbiano caratteristiche, anche strutturali, tali da poter essere suscettibili di autonomo utilizzo, non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
Il RE specifica ed articola in termini dimensionali, morfo-tipologici e funzionali, le caratteristiche degli "interventi pertinenziali", della "realizzazione di piscine e impianti sportivi", dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di natura accessoria o pertinenziale "privi di rilevanza edilizia" (di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014), in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettiva).
8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "attività edilizia libera" ai sensi dell'articolo 136 della L.R. 65/2014 e le opere, gli interventi e le installazioni di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", di "manutenzione straordinaria" e di "restauro e risanamento conservativo" ai sensi dell'art. 135 comma 2 lettere a), b) e c) della L.R. 65/2014 e s.m.i, con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della L.R. 3/1994 (di cui al successivo Art. 47), sono sempre ammesse dal PO, salvo diversamente specificato, e fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE. Fatti salvi gli immobili, beni e manufatti di "impianto storico" e/o di "interesse storico - testimoniale", comunque denominati, classificati e riconosciuti dal presente Piano Operativo, sono inoltre sempre ammesse le "demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione" (di cui all'art. 135 comma 2 lett. e ter) della L.R. 65/2014 e s.m.i.).
9. Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici è da calcolarsi a parità di "volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale "industriale "artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso e depositi", con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.
10. Per gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oggetto di intervento di restauro, la metodologia dello stesso sarà indicata dalla competente Soprintendenza che potrà specificare e/o derogare le ulteriori disposizioni e/o indicazioni di dettaglio, comunque denominate, contenute nelle singole Zone del PO.
Art. 14. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure
1. La "monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli standard urbanistici che l'interessato deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate.
2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi previsti dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:
- - nell'impossibilità accertata dall'Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;
- - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.
3. L'entità della "monetizzazione" è definita con apposito atto dall'amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il costo a mq dello spazio pubblico, corrispondente ad un costo unitario della superficie calcolato come somma:
- - dei costi di realizzazione degli interventi e delle opere, desunti sulla base di un computo metrico tipo predisposto dall'ufficio tecnico comunale con prezzi desunti da quelli più recenti pubblicati sul BURT della Regione Toscana;
- - del valore delle aree di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio valori immobiliari (OMI).
4. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.
5. In applicazione dell'art 63 comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" relativa all'edilizia residenziale sociale e/o pubblica è consentita per gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica di cui allo stesso art. 63, comma 3, lettere a) e b), ritenuti di "modesta rilevanza", come definiti all'art. 21 comma 5 delle presenti Norme.
6. Gli importi riscossi dal Comune di Lucca ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.