Normativa
Art. 100. Valutazione ambientale e strategica (VAS)
1. Il PO è sottoposto a specifica ed appropriata valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi.
2. Le analisi, le verifiche e gli esiti della VAS sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nel Rapporto Ambientale (RA), di cui all'art. 3 comma 5 delle presenti Norme. Il RA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici a documentali, costituisce parte integrante e sostanziale del PO e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste.
3. Gli interventi comportanti incremento di carico urbanistico verificano il rispetto delle "Condizioni generali di fattibilità ambientale" dell'Appendice 2 del RA.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi (PA o PUC) del PO, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso PO, di cui al precedente art. 5, assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) indicate nel RA. A tal fine, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, di cui al precedente Titolo VII, l'Appendice 2 del RA contiene, oltre alle condizioni di cui al comma 3, la "Tabella delle Schede Norma del Piano, con indicazione delle criticità ambientali rilevate alla scala di pianificazione" e le "Schede di approfondimento degli aspetti ambientali relativamente alle singole aree assoggettate a Piano Attuativo".
5. In applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le d verse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VII delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente PO quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dal Servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.
Art. 101. Siti della Rete Natura 2000 (ZSC) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
1 Gli interventi edilizi e infrastrutturali previsti dal PO, situati all'interno o in prossimità dei Siti Natura 2000, sono sottoposti nelle successive fasi di progettazione e attuazione a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 88 della LR 30/2015;
2 Tutte le trasformazioni che interessano le aree interne al Parco fluviale dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (classificate come P2.b e P2.c) e al Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (classificate come P3.d), ricadenti e/o limitrofe ai siti della rete Natura 2000 sono sottoposte, nelle successive fasi di progettazione e attuazione, a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 88 della LR 30/2015;
3 Gli Studi di incidenza da presentare ai fini delle specifiche Valutazioni di incidenza, dovranno considerare i possibili effetti dei progetti e degli interventi e delle attività, nonché dei relativi effetti cumulativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio, individuando laddove necessario adeguate misure di mitigazione, in conformità alle misure di conservazione dettate dalla DGR n.1223/15;
4 I progetti attuativi dei diversi interventi previsti, ricadenti, limitrofi, e/o connessi ecologicamente ai siti della Rete Natura 2000, devono rispettare gli obiettivi di conservazione dei rispettivi Siti, nonché dare conto del rispetto o meno delle Misure di conservazione e delle Condizioni d'obbligo previste dalla normativa vigente;
5 La sistemazione degli spazi aperti, e la progettazione del verde devono rispettare il "Disciplinare per la tutela, la cura e la valorizzazione del verde urbano" e il "Master Plan del Verde Urbano" del Comune (approvati rispettivamente con D.D. n. 3146 del 31.12.2022 e D.G.C. n. 122 del 13.07.2021) con approfondimenti in sede di progetto in riferimento a:
_ adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del contesto di inserimento;
_ resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
_ presenza di infrastrutture e/o servizi che possano interferire nel tempo con il futuro sviluppo della pianta;
_ provenienza del materiale vegetale (sia arboreo che erbaceo), tenendo presente che utilizzare individui di dubbia provenienza può essere fonte di inquinamento genetico o di introduzione di patogeni ed antagonisti che possono nel tempo minare la biodiversità;
_ bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura);
_ risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarico delle falde con l'acqua meteorica;
_ inserimento di composizioni vegetali miste, con utilizzo di specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna.
6 Nel territorio comunale non sono presenti Riserve Naturali, per cui non è richiesto alcun nulla osta, ai fini della realizzazione degli interventi;
7 Ai fini della presentazione di istanze di Valutazione di incidenza, devono essere rispettati i criteri di cui alla DGR 13/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali", con i relativi allegati, e s.m.i..
8 A seguito dell'approvazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale questi costituiranno il riferimento principale per la redazione degli Studi di incidenza, sia a livello conoscitivo che in relazione alla individuazione di criticità, pressioni e minacce caratterizzanti i siti, nonché delle azioni finalizzate al miglioramento e alla tutela delle componenti naturalistiche ed ecosistemiche del patrimonio territoriale regionale.
Art. 102. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle apposite indagini e relative prescrizioni
1. Il PO è corredato del "Quadro Geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini idrogeologiche e sismiche, di cui al precedente Art. 3 comma 4, redatte ai sensi dell'art. 104 della L.R. 65/2014, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", la L.R. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua", secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 5R/2020.
2. Il Quadro Geologico - tecnico contiene la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal D.P.G.R. 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.
3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell'elaborato denominato QG.I "Relazione generale di fattibilità geologico tecnica" e più in dettaglio nell'Appendice 1 "Schede di fattibilità geologica" al medesimo elaborato QG.I.
4. Nelle more di adeguamento e conformazione del vigente PTC della Provincia di Lucca alla L.R. 65/2014 e al PIT/PPR, continuano ad applicarsi le condizioni di cui all'art. 60 delle norme dello stesso PTC, per quanto compatibili con il prioritario rispetto delle innovate e sovraordinate disposizioni in materia di pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico, di cui ai commi precedenti.
Art. 103. Ricognizione disciplina dei Beni paesaggistici e compatibilità paesaggistica
1. Il PO, sulla base delle specifiche indicazioni del PS, prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT/PPR con specifico riferimento ai beni Paesaggistici formalmente riconosciuti a tal fine contenuta nell'elaborato "QP.7B Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici (prescrizioni) del PIT/PPR" dello stesso PS, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 3.
2. Le previsioni e la disciplina del PO si applicano nel rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi dell'art. 19 dello stesso PIT/PPR e riportate quale parte integrante e sostanziale del PO nell'allegato QP.IV.d. "Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici, prescrizioni" alle presenti norme.
Art. 104. Bilancio dimensionale, osservatorio e monitoraggio della pianificazione comunale
1. Il PO, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PS, è egualmente soggetto ad attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i contenuti definiti dall'art. 26 della Disciplina di piano del PS.
2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all'art. 100 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della LR 10/2010 e smi:
- - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PO, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- - la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.
3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del PO, di cui al precedente Titolo VII, il comune redige una apposita relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PS vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell'ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.