Normativa
Capo I Integrità del territorio e controllo delle trasformazioni
Art. 100. Valutazione ambientale e strategica (VAS)
1. Il PO è sottoposto a specifica ed appropriata valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi.
2. Le analisi, le verifiche e gli esiti della VAS sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nel Rapporto Ambientale (RA), di cui all'art. 3 comma 5 delle presenti Norme. Il RA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici a documentali, costituisce parte integrante e sostanziale del PO e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste.
3. Gli interventi comportanti incremento di carico urbanistico verificano il rispetto delle "Condizioni generali di fattibilità ambientale" dell'Appendice 2 del RA.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi (PA o PUC) del PO, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso PO, di cui al precedente art. 5, assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) indicate nel RA. A tal fine, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, di cui al precedente Titolo VII, l'Appendice 2 del RA contiene, oltre alle condizioni di cui al comma 3, la "Tabella delle Schede Norma del Piano, con indicazione delle criticità ambientali rilevate alla scala di pianificazione" e le "Schede di approfondimento degli aspetti ambientali relativamente alle singole aree assoggettate a Piano Attuativo".
5. In applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le d verse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VII delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente PO quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dal Servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.
Art. 101. Siti della Rete Natura 2000 (ZSC) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
1 Gli interventi edilizi e infrastrutturali previsti dal PO, situati all'interno o in prossimità dei Siti Natura 2000, sono sottoposti nelle successive fasi di progettazione e attuazione a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 88 della LR 30/2015;
2 Tutte le trasformazioni che interessano le aree interne al Parco fluviale dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (classificate come P2.b e P2.c) e al Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (classificate come P3.d), ricadenti e/o limitrofe ai siti della rete Natura 2000 sono sottoposte, nelle successive fasi di progettazione e attuazione, a specifica Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 88 della LR 30/2015;
3 Gli Studi di incidenza da presentare ai fini delle specifiche Valutazioni di incidenza, dovranno considerare i possibili effetti dei progetti e degli interventi e delle attività, nonché dei relativi effetti cumulativi, sia in fase di realizzazione che di esercizio, individuando laddove necessario adeguate misure di mitigazione, in conformità alle misure di conservazione dettate dalla DGR n.1223/15;
4 I progetti attuativi dei diversi interventi previsti, ricadenti, limitrofi, e/o connessi ecologicamente ai siti della Rete Natura 2000, devono rispettare gli obiettivi di conservazione dei rispettivi Siti, nonché dare conto del rispetto o meno delle Misure di conservazione e delle Condizioni d'obbligo previste dalla normativa vigente;
5 La sistemazione degli spazi aperti, e la progettazione del verde devono rispettare il "Disciplinare per la tutela, la cura e la valorizzazione del verde urbano" e il "Master Plan del Verde Urbano" del Comune (approvati rispettivamente con D.D. n. 3146 del 31.12.2022 e D.G.C. n. 122 del 13.07.2021) con approfondimenti in sede di progetto in riferimento a:
_ adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del contesto di inserimento;
_ resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
_ presenza di infrastrutture e/o servizi che possano interferire nel tempo con il futuro sviluppo della pianta;
_ provenienza del materiale vegetale (sia arboreo che erbaceo), tenendo presente che utilizzare individui di dubbia provenienza può essere fonte di inquinamento genetico o di introduzione di patogeni ed antagonisti che possono nel tempo minare la biodiversità;
_ bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura);
_ risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarico delle falde con l'acqua meteorica;
_ inserimento di composizioni vegetali miste, con utilizzo di specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna.
6 Nel territorio comunale non sono presenti Riserve Naturali, per cui non è richiesto alcun nulla osta, ai fini della realizzazione degli interventi;
7 Ai fini della presentazione di istanze di Valutazione di incidenza, devono essere rispettati i criteri di cui alla DGR 13/2022 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali", con i relativi allegati, e s.m.i..
8 A seguito dell'approvazione dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale questi costituiranno il riferimento principale per la redazione degli Studi di incidenza, sia a livello conoscitivo che in relazione alla individuazione di criticità, pressioni e minacce caratterizzanti i siti, nonché delle azioni finalizzate al miglioramento e alla tutela delle componenti naturalistiche ed ecosistemiche del patrimonio territoriale regionale.
Art. 102. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle apposite indagini e relative prescrizioni
1. Il PO è corredato del "Quadro Geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini idrogeologiche e sismiche, di cui al precedente Art. 3 comma 4, redatte ai sensi dell'art. 104 della L.R. 65/2014, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", la L.R. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua", secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 5R/2020.
2. Il Quadro Geologico - tecnico contiene la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal D.P.G.R. 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.
3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell'elaborato denominato QG.I "Relazione generale di fattibilità geologico tecnica" e più in dettaglio nell'Appendice 1 "Schede di fattibilità geologica" al medesimo elaborato QG.I.
4. Nelle more di adeguamento e conformazione del vigente PTC della Provincia di Lucca alla L.R. 65/2014 e al PIT/PPR, continuano ad applicarsi le condizioni di cui all'art. 60 delle norme dello stesso PTC, per quanto compatibili con il prioritario rispetto delle innovate e sovraordinate disposizioni in materia di pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico, di cui ai commi precedenti.
Art. 103. Ricognizione disciplina dei Beni paesaggistici e compatibilità paesaggistica
1. Il PO, sulla base delle specifiche indicazioni del PS, prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT/PPR con specifico riferimento ai beni Paesaggistici formalmente riconosciuti a tal fine contenuta nell'elaborato "QP.7B Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici (prescrizioni) del PIT/PPR" dello stesso PS, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 3.
2. Le previsioni e la disciplina del PO si applicano nel rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi dell'art. 19 dello stesso PIT/PPR e riportate quale parte integrante e sostanziale del PO nell'allegato QP.IV.d. "Ricognizione della disciplina dei Beni Paesaggistici, prescrizioni" alle presenti norme.
Art. 104. Bilancio dimensionale, osservatorio e monitoraggio della pianificazione comunale
1. Il PO, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PS, è egualmente soggetto ad attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i contenuti definiti dall'art. 26 della Disciplina di piano del PS.
2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all'art. 100 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della LR 10/2010 e smi:
- - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PO, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- - la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.
3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del PO, di cui al precedente Titolo VII, il comune redige una apposita relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PS vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell'ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.
Capo II Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni
Art. 105. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione
1. Il PO recepisce e fa proprie le disposizioni concernenti la "Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni" del PS (articolo 22 della Disciplina di Piano) che costituiscono "direttive" ed indicazioni di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VII delle presenti Nome e al Titolo II Capo II e Titolo III Capo II dell'elaborato QP.IVa. Nell'ambito di tali trasformazioni le soluzioni progettuali dovranno garantire l'integrazione con gli elementi antropici e naturali del paesaggio, attraverso lo studio dei parametri di tipo qualitativo e percettivo in relazione alla localizzazione, alla forma, ai materiali di finitura ed alle tecniche locali.
2. Il Comune promuove la redazione di apposite "Linee guida per la sostenibilità e l'incremento delle prestazioni ambientali degli insediamenti e dell'ecosistema urbano" ad integrazione e specificazione di quanto indicato dal PS, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:
- - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina del Piano di classificazione acustica (PCA);
- - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 delle presenti Norme.
- - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63 delle presenti Norme.
- - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 106 delle presenti Norme;
- - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto all'art. 107 delle presenti Norme.
- - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
- - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.
3. È comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite dal RA di VAS, di cui all'art. 100, dello Studio di incidenza di cui all'art. 101, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nelle Indagini geologico - tecniche, di cui all'art. 102 delle presenti Norme.
Art. 106. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili
1. Il PO promuove la bioedilizia e più in generale l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l'edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGR n. 32R/2017.
2. Il comune definisce specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 6 delle presenti Norme, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo quanto a tal fine appositamente disposto nel RE comunale o in apposito regolamento.
3. Il RE comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.
4. Il RE definisce altresì le indicazioni e gli incentivi per la generazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, tenendo a riferimento gli allegati del PIT/PPR denominati "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", nonché delle "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MIC.
5. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006.
Art. 107. Abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
1. Il PO è corredato del "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" (elaborato QC.Sb), prevalentemente riferito alla città antica e pianificata e che fornisce indicazioni tecniche e direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all'art. 95 comma 6 della LR 65/2014.
2. Il Comune, con apposito atto, integra il suddetto "Programma", estendendolo alle restanti parti del territorio urbanizzato e con particolare riferimento ai principali quartieri periferici e frazioni individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni della città e delle principali infrastrutture per la mobilità.
3. Il programma di cui al precedente comma 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità, è corredato (in continuità di contenuti e metodologia con quello contenuto nel quadro conoscitivo del PO):
- - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal quadro conoscitivo del PO;
- - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
- - dall'indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
- - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.
4. Le attività di monitoraggio del PO di cui all'art. 104 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.
5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell'analogia, le indicazioni contenute nel programma di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di ascensori e piattaforme all'interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità agli edifici e agli spazi aperti.
Capo III Aree non pianificate e norme transitorie
Art. 108. Aree non pianificate
1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell'articolo 105 della L.R. 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive di detta disciplina, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
2. Nelle aree non pianificate, fermo restando l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili
- - per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione ordinaria";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'articolo 13 delle presenti norme.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono ammessi senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle Unità Immobiliari.
Art. 109. Norme transitorie e di salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014, a far data dalla delibera di Consiglio Comunale di adozione del PO, fino all'esecutività del medesimo, una volta approvato, il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire (PdC) qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.
2. A far data dalla delibera di adozione del PO è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) presentate dopo la delibera di Consiglio Comunale di adozione del PO, o non ancora efficaci a tale data, qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.
3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'approvazione del PO e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione del PO.
4. In deroga a quanto indicato ai precedenti commi sono invece fatte salve le previsioni, le disposizioni e la disciplina delle "Varianti al RU (SAC) e Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti" recepiti, fatti propri e resi efficaci dal presente PO di cui all'Art. 86 delle presenti Norme, per i quali possono essere rilasciati i titoli abilitativi da essi disciplinati.
5. Le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Varianti al RU (SAC) e Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti " di cui al precedente comma 4, si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR, di cui all'art. 103 delle presenti Norme.
6. Potranno essere approvate le varianti al RU già adottate alla data di adozione del PO, purché non in contrasto con il PO stesso.
7. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di PO con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende per "edificio", "fabbricato", "unità immobiliare" - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistenti quelli effettivamente realizzati, e cioè per i quali sia compiutamente realizzato l'"involucro edilizio" (come definito dalla regolamentazione regionale in materia) o sia depositata la dichiarazione di ultimazione dei lavori opportunamente corredata di elaborati documentali finalizzati a dimostrare la reale consistenza planivolumetrica e le relative Unità Immobiliari, prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.
8. Si intende per "categoria funzionale" o "destinazione d'uso" - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistente di un immobile quelle determinate da titoli abilitativi comunque denominati, rilasciati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO, ovvero deducibili da atti pubblici comunque denominati registrati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.