Art. 91. Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO oggetto di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 65/2014 che declinano e dettagliano le specifiche localizzazioni denominate "C. Ambiti finalizzati a previsioni, azioni e interventi su diverse aree da destinare a nuove funzioni produttive (prevalentemente industriali, artigianali, commercio all'ingrosso, direzionali e di servizio)" del PS. In particolare il PO in esito alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Rp.4.1- Area per nuove funzioni produttive in Via dell'Acquacalda a San Pietro a Vico (Nord);
  • - Rp.4.2- Area per nuove funzioni produttive in Via dell'Acquacalda a San Pietro a Vico (Sud);
  • - Rp.6.1- Area per nuove funzioni produttive in Via del Molino di Mezzo a San Pietro a Vico;
  • - Rp.6.2- Area per nuove funzioni produttive in Via dell'Acquacalda a San Pietro a Vico (Ovest).

Tali "Zone" sono prioritariamente finalizzate a favorire il riordino dell'infrastrutturazione esistente non conclusa, la contestuale riorganizzazione dei tessuti non utilizzati e/o degradati, la formazione di adeguate fasce a verde di tutela e qualificazione degli insediamenti preesistenti.

Per le categorie funzionali previste (artigianali - industriali), per i caratteri della localizzazione e quelli territoriali, sono le "Zone" anche destinate ad accogliere la possibile delocalizzazione di attività esistenti ritenute incompatibili ed in particolare quelle riconosciute dal PO quali "Aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale (P1.d)" ricadenti all'interno del "Parco fluviale del Serchio (P1)", di cui all'art. 55 delle presenti Norme.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), ovvero di Permessi di Costruire (PdC) convenzionati sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di Piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, ovvero di Permessi di Costruire (PdC) convenzionati mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli art.li 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede - norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente Art. 84 comma 5, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA o del PUC, ovvero di permessi di Costruire (PdC) convenzionati. Per ogni singola partizione spaziale nelle specifiche "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA o dei PUC, ovvero dei permessi di Costruire (PdC) convenzionati, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni di progetto (Sf);
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte le "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5,00;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 35% della fondiaria.

Sono ammesse le deroghe, adeguatamente giustificate, di cui all'art. 140 della L.R. 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero di Permessi di Costruire (PdC) convenzionati e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti e per la realizzazione e cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda - norma, - fermo restando l'attività edilizia libera - è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PA, dei PUC ovvero dei PdC non è ammesso il frazionamento delle UI e sono esclusivamente ammessi, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, i seguenti interventi:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

Art. 92. Aree per l'ampliamento di insediamenti produttivi o specialistici (Rf). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della Copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica" del PS. In particolare il PO in esito alla conferenza di Copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Rf.2.1- Ampliamento attività produttiva (commerciale) in Via Sarzanese a Nave;
  • - Rf.3.1- Ampliamento attività produttiva (artigianale - industriale) a San Concordio;
  • - Rf.4.1- Ampliamento attività turistico - ricettiva in Via Romana a Tempagnano di Lunata;
  • - Rf.5.1- Ampliamento attività produttiva (artigianale - industriale) a Mugnano;
  • - Rf.7.1- Ampliamento attività produttiva (artigianale) in Via della Billona a Monte San Quirico;
  • - Rf.7.2- Ampliamento attività direzionale in Via di Sant'Alessio a Sant'Alessio.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione" o di "Addizione volumetrica", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di Piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione del PUC, mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli art.li 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede - norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente Art. 84 comma 5 e fatta salva l'applicazione dell'art. 21 comma 2 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" di cui alla lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" di cui alla lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PUC. Per ogni singola "Zona", nelle specifiche "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO" contenuto nelle stesse "schede - norma", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione del PUC l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni di progetto (Sf), suddivisa tra Superficie fondiaria esistente (Sfe) e Superficie fondiaria di ampliamento (Sfa);
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.

Per tutte le "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5,00.
  • Sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della L.R. 65/2014 (distanze tra fabbricati).

    5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

    6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda - norma, fermo restando l'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

    Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

    Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PUC non è ammesso il frazionamento delle UI e sono invece esclusivamente ammessi, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, i seguenti interventi:

    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali".

    Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

    Art. 93. Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr). Schede norma

    1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della Copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti degradati, di recupero paesaggistico e ambientale" del PS. In particolare il PO, in esito alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

    • - Rr.2.1- Area produttiva dismessa in Via Sarzanese a Sant'Angelo in Campo;
    • - Rr.2.2- Area produttiva dismessa in Via di Ronco a San Donato;
    • - Rr.3.1- Area produttiva esistente in Via La Perduta a San Concordio;
    • - Rr.4.1- Area produttiva (commerciale all'ingrosso) a Tempagnano di Lunata - Arancio;
    • - Rr.4.2- Area produttiva (commerciale all'ingrosso) a Tempagnano di Lunata - San Vito;
    • - Rr.7.1- Area produttiva dismessa in Via delle Piagge di Sant'Alessio a Sant'Alessio;
    • - Rr.7.2- Area produttiva esistente in Via delle Piagge di Sant'Alessio a Sant'Alessio.

    2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di un "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di Piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

    3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli art.li 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede - norma" sono individuate:

    • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
      • - Inquadramento geografico;
      • - Identificazione catastale;
      • - Riferimenti catastali;
      • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
    • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
      • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
      • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
      • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
    • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
      • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
      • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
    • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
    • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
      • - Urbanizzazioni primarie;
      • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
      • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
      • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
      • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

    Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5 e l'applicazione dell'art. 21 comma 2 delle presenti Norme.

    4. Disposizioni attuative ed operative. Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della L.R. 65/2014 (distanze tra fabbricati).

    5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

    6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, per la realizzazione e cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda - norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi, ad eccezione delle schede Rr.4.1, Rr.4.2 e Rr.7.2 dove, oltre all'attività edilizia libera, è ammessa la sola "manutenzione straordinaria", senza frazionamento e cambio d'uso.

    Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

    Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI e sono invece esclusivamente ammessi, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, i seguenti interventi:

    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali".

    Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.

    Art. 94. Giacimenti potenziali del PRC (Rc.a), aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)e dei siti MOS

    1. Definizione. Comprendono le aree qualificate dal PS come "Ambiti delle attività estrattive (PRC) e delle cave attive e non attive" nelle quali perseguire il mantenimento e la qualificazione delle attività produttive esistenti, subordinatamente al mantenimento di idonee condizioni di compatibilità ambientale e alla realizzazione di conseguenti misure di mitigazione e ambientazione paesaggistica, nonché il ripristino e/o la riconversione di quelle non più utilizzate e/o abbandonate. In particolare il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica:

    • - i "Giacimenti potenziali (Rc.a)";
    • - le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)";
    • - le "Aree riconosciute "Siti di reperimento MOS" dal PRC".

    2. Disposizioni generali. Secondo le diverse "Zone" indicate al precedente comma 1, il PO definisce le seguenti disposizioni volte ad inquadrare i corretti riferimenti legislativi e regolamentari di natura sovraordinata che regolano le conseguenti attività, le categorie funzionali e gli interventi ammissibili. In particolare:

    • - 2.1 Per i "Giacimenti potenziali (Rc.a)", Il PO non prevede l'individuazione e l'attivazione di nuove attività estrattive, che in ogni caso sono sottoposte alla previa formazione di Variante di adeguamento al PS vigente, in applicazione della disciplina del Piano Regionale Cave (PRC), approvato con DCR 47/2020, unitamente alle disposizioni normative di cui ai Capi I, II e III della L.R. 35/2015, del relativo Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 72R/2015. In assenza di adeguamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II per le rispettive "zone" agricole e forestali contermini ai "Giacimenti potenziali (Rc.a)", fermo restando il rispetto delle norme transitorie e di salvaguardia del PRC.
    • - 2.2 Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)", fatto salvo quanto ulteriormente indicato al successivo comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R. 35/2015. Il Comune, ovvero i soggetti interessati al recupero dei siti estrattivi, procedono alla definizione ed approvazione delle singole schede di cui all'art. 31 della Disciplina del PRC che costituiscono mero aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PO.
    • - 2.3 Per le "Aree riconosciute "Siti di reperimento MOS" dal PRC", di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 35/2015, anche se ricadenti in "Aree agricole e forestali (E)" del territorio rurale, sono in via straordinaria destinate al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze del MIC, ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio, di cui al D.Lgs.42/2004 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 32 della Disciplina PRC.

    3. Ulteriori disposizioni applicative ed attuative. Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)", in alternativa alla disciplina di cui al precedente comma 2, è ammessa la formazione di Progetti Unitari Convenzionati (PUC), di iniziativa pubblica o privata, mediante i quali devono essere in via prioritaria assicurati:

    • - l'eliminazione dei fenomeni di eventuale dissesto idrogeologico e di degradazione geologica in atto e il risanamento delle criticità ambientali eventualmente presenti, procedendo alle eventuali e necessarie bonifiche;
    • - l'individuazione di utilizzazioni sostenibili degli spazi aperti, compatibilmente con le prioritarie esigenze di messa in sicurezza e recupero paesaggistico - ambientale, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
    • - il riutilizzo e la rifunzionalizzazione dei manufatti e delle strutture eventualmente esistenti, mediante prioritari interventi di riconfigurazione tipo - morfologica, comprensivi dell'eventuale mutamento di destinazione d'uso, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
    • - la realizzazione di contestuali interventi di corretto inserimento paesaggistico, anche attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica che assicurino la mitigazione e l'ambientazione degli elementi di alterazione morfologica determinati dall'attività di escavazione pregressa.

    Per gli edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, allo scopo di favorire la riqualificazione paesaggistica e il risanamento ambientale di queste aree e la suscettività alla completa riutilizzazione, sono ammesse le categorie di intervento:

    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico fino ad un aumento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 15% di quella esistente. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
    • - gli "interventi pertinenziali".

    Mediante la preventiva formazione del PUC le categorie funzionali ammesse sono:

    • b) industriale e artigianale;
    • c) commerciale al dettaglio;
    • d) turistico - ricettiva;
    • e) direzionale e di servizio;
    • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

    Il complessivo intervento di "sostituzione edilizia", anche con incremento volumetrico, è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite e verificate le modalità di esecuzione e realizzazione delle disposizioni indicate al precedente comma 3, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni per l'uso pubblico di strutture e spazi all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio, ovvero agli spazi pubblici e/o di uso pubblico.