Normativa
Capo I Rete e servizi della mobilità e parcheggi (I)
Art. 77. Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali (I1)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria" del PS. Il PO individua con specifica simbologia grafica, in ragione della gerarchia definita dagli strumenti di pianificazione territoriale:
- - Autostrade A12 e A11 e relativi caselli e aree di servizio;
- - Rete viaria e assi di collegamento principali e locali pubblici o di uso pubblico.
Il PO distingue inoltre la rete viaria e gli assi di collegamento principali e locali esistenti (identificati con tratto nero con fondo bianco) da quelli di progetto (identificati con tratto rosso con fondo arancio ed eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi"), sia di nuovo impianto, sia di integrazione, che di ampliamento, ristrutturazione o miglioramento prestazionale e funzionale (sottopassi, spartitraffico e piattaforme) dei tracciati esistenti.
2. Categorie e modalità di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, il PO prevede:
- - la manutenzione, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità esistente appositamente identificata nelle cartografie del Quadro Progettuale;
- - la nuova edificazione per le viabilità di progetto (nuove previsioni), in questo caso eventualmente sottoposte a vincolo espropriativo, appositamente identificate nelle cartografie del Quadro Progettuale.
I parametri e le caratteristiche tecnici e prestazionali per la definizione degli interventi sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini, prevedendo, laddove possibile, complementari spazi a parcheggio.
Per le aree identificate come "di progetto" negli elaborati di Quadro Progettuale, anche in caso di mancata realizzazione della previsione di progetto, oltre all'attività edilizia libera, sono comunque ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.
È altresì sempre ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme.
3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO riporta con valore ricognitivo nell'elaborato Quadro Conoscitivo QC.VI "Vincoli Ambientali e Igienico - sanitari" (cartografie in scala 1: 10.000) di cui al precedente Art. 3 comma 3, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle fasce di rispetto stradale secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (di cui D.Lgs. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L. 145/2018) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).
4. Fasce di rispetto. Ulteriori previsioni del PO. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dai piani e regolamenti comunali di Settore, costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell'adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
- - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell'edificato posto all'esterno della fascia di rispetto;
- - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
- - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione del traffico e di riqualificazione della viabilità esistente;
- - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, linee telefoniche e di trasferimento di dati);
- - sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
- - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione del reticolo superficiale;
- - recinzioni, aiuole, siepi, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica.
Per le "Aree di salvaguardia infrastrutturale per la viabilità di progetto" ricomprese nel perimetro del territorio urbanizzato si fa salvo quanto disposto al successivo Art. 99.
5. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è:
- e) "Direzionale e di servizio", limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.9; e.b.10; e.b.11.
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.
Art. 78. Parcheggi e aree di sosta (I2)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, spazi e attività di car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968. In particolare il PO distingue con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio:
- - Parcheggi e aree di sosta di rilevanza strategica e strutturale esistenti e di progetto (I2.s);
- - Parcheggi e aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (I2.i).
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro Progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi" e identificati nelle cartografie del Quadro Progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sui parcheggi ed aree di sosta esistenti, potranno essere realizzati anche su iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi pubblici e il rilascio di un Permesso di Costruire (PdC) Convenzionato.
I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
3. Categorie di intervento. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" anche all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 50% di quella esistente per ogni UI esistente;
- - la "sostituzione edilizia", in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui sopra, anche con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica indicata al precedente punto.
Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" anche con strutture interrate e multipiano, secondo quanto indicato al precedente comma 2, nonché la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune" secondo i parametri edilizi e urbanistici di cui al precedente comma 2 e comunque secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche dalle norme e regolamenti di settore in materia relativamente alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture di sosta.
È altresì sempre ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico, nonché la nuova edificazione di manufatti accessori (chioschi) e strutture di servizio destinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico.
4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub-categorie funzionali c.5; c.6;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria funzionale e.b.11 e ad essa assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
5. Ulteriori prescrizioni per i progetti. Il PO individua le seguenti prescrizioni:
- - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
- - i progetti, nell'osservanza delle indicazioni desumibili dall'allegato QC.Sb "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" e delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all" al fine di concretizzare nella progettazione dell'opera pubblica azioni inclusive del concetto di comunità;
- - i parcheggi di progetto ricadenti nel Territorio rurale dovranno essere disciplinati da specifiche Schede Norma contenenti indicazioni e prescrizioni per il corretto inserimento paesaggistico.
Art. 79. Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari e fermate (I3)
1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, la "Rete ferroviaria" del PS. Il PO, oltre alle linee ferroviarie Firenze-Pisa-Viareggio e Lucca-Aulla, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, degli scali merci e tronchetti ferroviari, delle stazioni e fermate esistenti e di previsione in attuazione delle disposizioni applicative del PS. Il PO identifica con tratto e codice alfanumerico rosso le aree di progetto, eventualmente sottoposte a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi".
2. Categorie di intervento e disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono disciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.
Per aree identificate come "di progetto" negli elaborati di Quadro Progettuale, anche in caso di mancata realizzazione della previsione di progetto, oltre all'attività edilizia libera, sono comunque ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.
È altresì sempre ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme.
3. Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il PO nell'ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria" individua le aree destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione delle nuove fermate ferroviarie di Sant'Anna/San Donato e di Campo di Marte, nonché alla riqualificazione di quelle esistenti, Montuolo, Nozzano, San Pietro a Vico, Ponte a Moriano, Piaggione, anche attraverso interventi di nuova edificazione. I progetti, oltre alle dotazioni necessarie al corretto funzionamento ed utilizzazione delle nuove fermate, assicurano l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni in grado di garantire le relazioni funzionali e di accessibilità alle fermate attraverso sottopassi, sovrappassi, parcheggi e aree di sosta, pensiline, servizi e manufatti accessori e complementari, assicurando l'interscambio tra la rete ferroviaria e le diverse modalità di trasporto di merci e persone, con particolare riferimento per le modalità ciclo - pedonali.
Sono inoltre sempre ammessi interventi di "nuova edificazione" per l'adeguamento e l'integrazione della rete infrastrutturale finalizzati all'incremento delle modalità di trasporto merci, con particolare riferimento alla tratta Lucca-Aulla in corrispondenza dei tronchetti ferroviari di San Pietro a Vico, Ponte a Moriano e Piaggione e l'inserimento di un nuovo tronchetto per l'area industriale di Ponte a Moriano.
4. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua nell'elaborato QC.VI "Vincoli Ambientali e Igienico - Sanitari" (cartografie in scala 1: 10.000) di cui al precedente Art. 3 comma 3, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione di cui al D.P.R. 753/1980.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle sub-categorie funzionali c.2 e c.3;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio".
Art. 80. Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)
1. Definizione. Il PO individua le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad Impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi integrativi funzionali all'automobile e all'automobilista. Tali "Zone", esistenti e di progetto, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti e le attività e i servizi ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della L.R. 62/2018.
2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi. Le "Zone" esistenti e di progetto individuate dal PO corrispondono ai seguenti criteri generali di localizzazione:
- - relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;
- - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;
- - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;
- - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie;
- - condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.
3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO è ammessa all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui agli art.li 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) con l'esclusione dei servizi integrativi di cui all'art. 65 comma 4 della L.R. 62/2018 e nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma, che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della L.R. 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Lucca, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:
- - Aree a vincolo paesaggistico ex actu (vincolo per Decreto), di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- - Aree a vincolo paesaggistico ex lege (vincolo ex Galasso), di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
- - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, elencate al precedente Art. 11;
- - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA).
Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO inerenti la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe di cui all'art. 1 comma 100 della L. 124/2017, sono le seguenti:
- - la "nuova edificazione", fermo restando quanto indicato al comma 3;
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 10% di quella esistente;
- - la "sostituzione edilizia", anche con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 10% della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente.
4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. In queste "Zone" è sempre ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme.
Le categorie di intervento di cui al precedente comma 4, si applicano nel prioritario rispetto dei limiti e delle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della L.R. 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al D.P.G.R. 23R/2020.
Alla scadenza delle concessioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova concessione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 78 delle presenti Norme.
5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "nuova edificazione", nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" la superficie coperta (SC) complessiva, con esclusione delle pensiline strettamente finalizzate alla copertura delle colonnine di distribuzione, non può superare il 40% della superficie territoriale (ST) dell'area di intervento.
L'altezza massima degli edifici o manufatti non dovrà essere superiore a mt. 5,00 e comunque massimo un piano, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere un'altezza massima di mt. 7,00.
Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente ed in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO, con l'esclusione della "sostituzione edilizia".
6. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub-categoria funzionale c.9 e alla sola destinazione d'uso dei "Distributori di carburante", comprensivi, in quanto direttamente connessi all'attività di distribuzione di carburante, dei servizi integrativi di cui all'art. 65 comma 4 della L.R. 62/2018.
Art. 81. Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale
1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria". In particolare si tratta degli spazi a verde, delle aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità e delle altre infrastrutture esistenti, generalmente viarie, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture viarie, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione
2. Categorie di intervento. Fatta salva l'attività edilizia libera, nell'esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all'art. 78 delle presenti Norme, nell'adeguamento della viabilità esistente e nella realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui all'art. 77 delle presenti Norme, sono ammessi i seguenti interventi:
- - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - la realizzazione di "opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
- - la realizzazione "di infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".
3. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub-categorie funzionali c.5; c.6.
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub-categorie funzionali e.b.9; e.b.10; e.b.11, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
Art. 76. Definizione tematica, articolazione e "Zone" della Rete infrastrutturale
1. La disciplina delle "Trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:
Rete, servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali pubblici o di uso pubblico (I1) (esistenti e di progetto)
- - Parcheggi e aree di sosta (I2) (esistenti e di progetto)
- - Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari e fermate (I3) (esistenti e di progetto)
- - Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4) (esistenti e di progetto)
- - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale
Altre infrastrutture per la mobilità lenta
- - Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale)
- - Antiche percorrenze, sentieri CAI e altri percorsi escursionistici
- - Spazi aperti delle centralità di quartiere e altri contesti di miglioramento dell'accessibilità
2. La "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità", limitatamente ai "Parcheggi e aree di sosta (I2)" comprende zone assimilabili a quelle indicate alla lettera f) dell'articolo 2, del D.M. 1444/1968, destinate a spazi a parcheggi pubblici e di uso pubblico che concorrono al perseguimento di obiettivi e all'attuazione di disposizioni applicative definiti dal PS, ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici riferiti all'intero territorio comunale e alle singole UTOE, nonché all'applicazione delle disposizioni sulla qualità degli insediamenti definite dal Regolamento di cui al D.P.G.R. 2R/2007 come da ultimo modificato dal D.P.G.R. 32R/2017.
3. Ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici di cui al precedente comma 2, le previsioni del PO concernenti la disciplina delle "Trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità" si integrano con quelle della disciplina di gestione degli insediamenti esistenti di cui all'art. 8 delle presenti Norme e con quelle della disciplina delle trasformazioni di cui all'art. 9 delle presenti Norme, secondo quanto ulteriormente disposto al successivoTitolo VII.
Capo II Altre infrastrutture per la mobilità lenta e l'accessibilità
Art. 82. Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale), antiche percorrenze e sentieri CAI
1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete della mobilità lenta ciclabile e pedonale". In particolare il PO individua, con apposita simbologia, seppure a carattere meramente indicativo ed indipendentemente dalla "Zona" interessata:
- - la "Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale)";
- - le "Antiche percorrenze, sentieri CAI e altri percorsi escursionistici";
Questi percorsi, esistenti e di progetto, costituiscono elementi di organizzazione e fruizione degli insediamenti e delle aree urbane, con particolare riferimento all'accessibilità agli spazi pubblici, ovvero di fruizione del territorio aperto, ai Parchi e siti di valenza naturalistico - ambientale, ai Parchi urbani e alle aree di riqualificazione e valorizzazione urbana; aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi protetti ad accessibilità differenziata, dedicati alla mobilità alternativa a quella carrabile.
2. Categorie di intervento. Il PO, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o di iniziativa privata mediante Titolo convenzionato, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti; nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di nuova edificazione, anche laddove non specificatamente individuati dal PO, previa verifica di compatibilità con le funzioni e le attività esistenti, da effettuarsi puntualmente - caso per caso - in relazione al contesto territoriale interessato e fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni definite dalla pianificazione e legislazione sovraordinata in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sismica. Dovrà comunque essere garantito l'uso pubblico e il suo mantenimento.
I progetti inerenti la Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale)" devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi, in grado di garantire l'accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale contenuti nel Quadro Conoscitivo ed in particolare nell'allegato QC.Sb "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano", di cui all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme.
3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I percorsi ciclabili e pedonali, individuati nel PO come "Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale)", devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno avere itinerari promiscui ciclo - pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, anche sulla base di specifiche definite dal RE.
Gli altri itinerari ed i percorsi individuati dal PO come "Antiche percorrenze, sentieri CAI e altri percorsi escursionistici", costituiscono indicazioni generali di orientamento per l'organizzazione e programmazione degli interventi per la fruizione del territorio e del paesaggio locale, aventi lo scopo di costituire una rete diffusa di accessibilità e fruizione del territorio aperto e rurale.
I "Sentieri CAI e altri percorsi escursionistici" costituiscono il riferimento prioritario per la definizione dei progetti e delle modalità di gestione e manutenzione dei percorsi individuati nell'ambito della Rete Escursionistica Toscana (RET) per la quale si applicano espressamente le disposizioni di cui alla L.R. 17/1998 e del relativo Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 61R/2006.
Per le "Antiche percorrenze", fermo restando quanto precedentemente indicato, il Comune attraverso specifici progetti di iniziativa pubblica assicura, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione degli elementi di rilevanza storica e/o paesaggistica, individuando specifici elementi di arredo, cartellonistica, equipaggiamento verde compatibile e conforme ai contesti rurali ed urbani interessati.
Art. 83. Spazi aperti delle centralità di quartiere e altri contesti di miglioramento dell'accessibilità
1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti alla "Rete della mobilità lenta (ciclabile e pedonale)" e riferiti alla "Viabilità di quartiere destinata ad opere di mitigazione e di riqualificazione". Sono elementi progettuali del PO che integrano le "Zone" di cui ai precedenti articoli del presente Titolo specificatamente riferiti alle principali direttrici viarie, di matrice storica o di attraversamento, che nel tempo hanno acquisito una configurazione tipicamente urbana, divenendo centralità locali delle frazioni e dei quartieri.
2. Disposizioni normative. Rinvio alle "Zone" e specifiche limitazioni e condizioni. Il PO distingue con apposta simbologia e caratterizzazione grafica, i suddetti spazi e contesti ricadenti entro la "Rete viaria locale e assi di collegamento principali pubblici o di uso pubblico" (I1) di cui all'art. 77 delle presenti Norme, non aventi valore conformativo del regime e della destinazione dei suoli.
I progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata devono garantire il miglioramento in termini di prestazioni e dotazioni dell'immagine degli spazi urbani interessati dagli spazi aperti delle centralità di quartiere, in termini di miglioramento delle prestazioni paesaggistiche e di ambientazione della strada, di potenziamento del verde e dei parcheggi, di miglioramento degli arredi, e dell'accessibilità.
3. Modalità e categorie di intervento. Prescrizioni e condizioni di dettaglio. Il PO prevede la formazione di progetti di iniziativa pubblica o privata convenzionata volti all'adeguamento dotazionale della viabilità esistente e degli spazi aperti ad essa adiacenti, finalizzati alla prioritaria realizzazione di itinerari e percorsi ciclo - pedonali opportunamente corredati dalla organica sistemazione degli arredi, dei corredi infrastrutturali e delle attrezzature di servizio alla mobilità lenta, nonché alla realizzazione di interventi ed opere di mitigazione e attenuazione della velocità di traffico (traffic calming), con la contestuale messa in sicurezza dei principali attraversamenti e degli spazi aperti prospicienti lo spazio urbano, quale prioritari connettori di accessibilità ai servizi e alle attrezzature pubbliche e infrastrutture, anche funzionali alla corretta fruizione dei centri commerciali naturali.
Il PO prevede altresì l'individuazione di soluzioni progettuali che riducano le interferenze determinate dal traffico veicolare nelle tratte viarie interessate attraverso la progettazione di nodi e strutture di attraversamento "in sicurezza e protetti", quali sottopassi, spartitraffico e piattaforme rialzate.