Art. 71. Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1)

1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature generali, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, sia esistenti che di progetto, quali, ad esempio:

  • - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque;
  • - Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
  • - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
  • - Impianti e attrezzature per la distribuzione e produzione di energia elettrica.

Le aree e gli spazi di nuova previsione, eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi", sono identificati con tratto e codice alfanumerico rosso nelle cartografie di Quadro Progettuale.

2. Modalità e categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto dal RE e il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di ampliamento e di nuova edificazione di edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono sempre ammessi, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. La nuova edificazione è ammessa nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.

Sono inoltre ammessi gli interventi necessari a garantire il miglioramento delle prestazioni igienico - sanitarie e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione dei rischi.

Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, nel rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.

Gli interventi di cui sopra rientrano in quelli previsti all'art. 134 comma 1 lett. c) e d) della L.R. 65/2014.

Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle di ampliamento funzionale delle attrezzature esistenti e identificate come "di progetto" negli elaborati di Quadro Progettuale, anche in caso di mancata realizzazione della previsione, oltre all'attività edilizia libera, sono comunque ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. il PO individua negli appositi elaborati di Quadro Conoscitivo, QC.VI "Vincoli Ambientali e Igienico - sanitari" (cartografie in scala 1: 10.000), di cui al precedente Art. 3 comma 2, con valore esclusivamente ricognitivo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione della fascia di rispetto considerata e nella conseguente osservanza delle disposizioni ad essa collegate.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria funzionale e.b.2 per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub-categoria funzionale e.b.8.

5. Ulteriori disposizioni e raccordo con la disciplina generale del PO. La realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui al precedente comma 1, è ammessa, oltre che nelle "Zone" appositamente classificate G1, anche nelle "Zone" classificate:

  • - D1, D2, D3 e D4, di cui al Titolo II Capo III;
  • - F1, F2, F3, F4 e S, di cui al Titolo V Capo I;
  • - I1, I2, I3 e I4, di cui al Titolo VI Capo I.

Localizzazioni in zone diverse da quelle precedentemente indicate sono ammesse previa verifica di compatibilità con le funzioni e le attività esistenti, da effettuarsi puntualmente - caso per caso - in relazione al contesto territoriale interessato e fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni definite dalla pianificazione e legislazione sovraordinata in materia ambientale, paesaggistica, idrogeologica e sismica.

Art. 72. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2)

1. Definizione. Comprendono i cimiteri presenti nel territorio comunale, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale che corrispondono anche a strutture e manufatti di impianto storico, in alcuni casi successivamente ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario, nonché le aree e gli spazi di nuova previsione e/o di ampliamento funzionale dei cimiteri esistenti. Le aree e gli spazi di nuova previsione, eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi", sono identificati con tratto e codice alfanumerico rosso nelle cartografie di Quadro Progettuale.

2. Modalità e categorie di intervento. Per queste "Zone", fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare: Art. 338 del RD 27/07/1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. Art. 57 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e Art. 28 della L. 01/08/2002 n° 166 e fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

la "ristrutturazione edilizia conservativa" e, più in generale:

  • - la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, e gli ampliamenti funzionali attraverso interventi di nuova edificazione per le aree identificate nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

In queste "Zone" è inoltre ammessa la realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla L.R. 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla D.P.G.R. 73R/2016.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua negli elaborati del Quadro Conoscitivo, QC.VI "Vincoli Ambientali e Igienico - sanitari" (cartografie in scala 1: 10.000), di cui al precedente Art. 3 comma 2, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative vigenti ed in particolare per i cimiteri: Art. 338 del RD 27/07/1934 n° 1265 - T.U.LL.SS.Art. 57 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e Art. 28 della L. 01/08/2002 n° 166, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del PO ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso PO secondo quanto disposto nelle presenti Norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione sopra richiamata, di cui al precedente comma 2. Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con progetto di opera pubblica, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere delle autorità competenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, nonché quelle previste dalla disciplina delle zone di cui al comma precedente, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria funzionale e.b.12.