Normativa
Art. 58. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio rurale. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per le analoghe "Zone" poste nel territorio urbanizzato, distingue la seguente classificazione storico - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:
- - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
- - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
- - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
- - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
- - Edificato degradato o decontestualizzato;
- - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono.
Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica gli:
- - Spazi aperti di valenza funzionale.
2. Categorie di intervento. Edificato. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, le categorie di intervento ammesse dal PO, secondo la differente classificazione storico - tipologica di Quadro Progettuale, sono quelle ammesse per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:
- - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.1;
- - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.2;
- - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.3;
- - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.4
- - per l'Edificato degradato o decontestualizzato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.5;
- - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.6.
2.1 Per gli edifici eventualmente non rappresentati, diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici "eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche, di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle dell'"Edificato" ad esso riconducibile.
2.2 È sempre e comunque vietata:
- - la realizzazione di scale esterne;
- - la realizzazione di balconi e terrazze, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
- - la modifica della tipologia di coperture a carattere tradizionale.
3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e di cui costituiscono pertinenza. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti spazi aperti pertinenziali posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 comma 3 delle presenti Norme.
4. Ulteriori disposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. In coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari" definiti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26, commi 4 e 5 delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla viabilità pubblica.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.
6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 7.
Art. 59. Nuclei rurali di impianto storico (Ns). Atlante e disposizioni di dettaglio
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale", corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico" comprensivi dei relativi ambiti di pertinenza. I nuclei rurali del PO sono: Aquilea, Balbano, Balbano località Il Colletto, Catro, Cerasomma, Chiatri, Ciciana, Deccio di Brancoli, Fagnano, Gignano di Brancoli, Gugliano, Mastiano, Meati, Monti di Chiatri, Ombreglio, Palmata, Piazza di Brancoli, Piazzano, Pieve di Brancoli, Pieve Vecchia, San Cassiano di Moriano, San Giusto di Brancoli, Sant'Ilario di Brancoli, Stabbiano, Torre, Torre Castello, Torre Ponte alla Maddalena, Vinchiana.
2. Previsioni di dettaglio. Rinvio all'Atlante. Il PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute nell'elaborato denominato QP.II.3 "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)" composto dai seguenti quadranti cartografici in scala 1: 1.000, contraddistinti con codice unico alfanumerico:
- - QP.II.3.a - 1. Ombreglio - Piazza di Brancoli;
- - QP.II.3.b - 2. Gignano di Brancoli - Pieve di Brancoli;
- - QP.II.3.c - 3. Vinchiana;
- - QP.II.3.d - 4. Gugliano;
- - QP.II.3.e - 5. Ciciana;
- - QP.II.3.f - 6. Piazzano;
- - QP.II.3.g - 7. Stabbiano;
- - QP.II.3.h - 8. Chiatri - Monti di Chiatri;
- - QP.II.3.i - 9. Balbano - Balbano località Il Colletto;
- - QP.II.3.l - 10. Pieve di Brancoli località San Frediano - San Giusto di Brancoli; 11. Sant'Ilario di Brancoli - Ombreglio - Piazza di Brancoli; 12. Deccio di Brancoli;
- - QP.II.3.m - 13. Aquilea; 14. Palmata; 15. San Cassiano di Moriano;
- - QP.II.3.n - 16. Torre - Torre Castello; 17. Mastiano; 18. Torre Ponte alla Maddalena; 19. Cerasomma;
- - QP.II.3.o - 20. Fagnano - Meati; 21. Catro; 22. Pieve Vecchia.
Attraverso le suddette cartografie di dettaglio, il PO articola le previsioni di dettaglio di ogni nucleo mediante una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, degli spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico connotativi e caratterizzanti gli stessi nuclei.
3. Disposizioni normative di dettaglio. Rinvio alla specifica disciplina. Sulla base della classificazione morfotipologica precedentemente indicata, il PO definisce disposizioni normative di dettaglio - articolate in "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" e "Disciplina delle trasformazioni", in ragione delle specifiche determinazioni del PS vigente - appositamente contenute nell'elaborato QP.IVa "Norme Tecniche di Gestione e Attuazione. Norme per la città, i centri e nuclei storici" che integrano e costituiscono parte sostanziale delle presenti Norme.
4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obbiettivi specifici e l'attuazione di specifiche disposizioni applicative, le previsioni di dettaglio di cui al comma 2 e le disposizioni normative di dettaglio di cui al comma 3, possono essere integrate e puntualizzate, modificate e rese cedevoli, mediante la previa approvazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un più dettagliato Quadro Progettuale.
Art. 60. Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica", rappresentati dalle forme della dispersione insediativa nel territorio rurale (campagna abitata, campagna urbanizzata, agglomerati extraurbani, secondo la definizione tematica data dal PIT/PPR). Il PO riconosce e distingue la seguente articolazione della zona Nm sulla base della classificazione storico- tipologica degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfanumerico negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:
- - Edificato di impianto storico (Nm.a);
- - Edificato di recente formazione (Nm.b).
2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
2.1. Per l'Edificato di impianto storico (Nm.a):
- a) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di impianto storico":
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, senza creare una UI funzionalmente autonoma e con la sola funzione residenziale;
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
- - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
- - la realizzazione di balconi e terrazzi, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
- - la modifica della tipologia della copertura.
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di recente formazione o storici trasformati", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a), sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e nel rispetto della sagoma e del sedime dell'edificio preesistente.
- c) Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente articolazione di "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 30 e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essa adiacenti ed aderenti. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 20;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 20 di Superficie edificabile (o edificata) (SE);
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
È sempre e comunque vietata:
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato di impianto storico (Nm.a)" di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "Edifici" ad esso riconducibile, di cui ai precedenti punti.
2.2. Per l'Edificato di recente formazione (Nm.b):
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nella "addizione volumetrica", nella "sostituzione edilizia" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.
Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.
4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storici riconosciuti, i suddetti "interventi pertinenziali", la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" e gli interventi di "sostituzione edilizia" devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario e/o la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale. I suddetti interventi non devono compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti, e non devono altresì comportare alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi.
6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.
Art. 61. Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" corrispondenti ai "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", comprendenti le ville di valore monumentale, limitatamente a quelle ricadenti in territorio rurale.
Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville. Schedatura di dettaglio":
- - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico-architettonico;
- - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
- - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
- - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali.
2. Disposizioni normative. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive e morfotipologiche, le disposizioni normative del PO (categorie di intervento, parametri urbanistico edilizi, prescrizioni di dettaglio, dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari, disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni e condizioni), sono quelle delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
3. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Fermo restando il rimando alla disciplina delle funzioni delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 comma 4, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
4. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 5.
5. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero, di mantenimento e di consolidamento della funzione agricola nei "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)" da parte dell'imprenditore agricolo professionale, previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), avente valore di Piano Attuativo (PA), sono ammessi gli interventi e le opere di cui agli Art. 72 e 73 della L.R. 65/2014, che, in virtù dell'estensione dei fondi dell'azienda agricola possono essere realizzati anche al di fuori della perimetrazione della "Zona".
Il PAPMAA con valore di Piano Attuativo deve contenere ulteriore dettaglio di indagine e approfondimento delle singole schede di Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6 e può integrare e puntualizzare, modificare e rendere cedevoli le categorie di intervento ammesse e le disposizioni di dettaglio di cui all'art. 29 delle presenti Norme. In particolare, la realizzazione all'interno del perimetro della villa di "nuovi edifici ad uso abitativo" e di "nuovi annessi agricoli", di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014, comunque necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, anche secondo le ulteriori specifiche del RE, è subordinata alla dimostrazione, in termini grafici, cartografici e fotografici, mediante apposita relazione asseverata e nell'ambito della definizione dei Programmi Aziendali (PAPMAA), che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, in rapporto al fondo agricolo interessato. L'eventuale localizzazione di edifici e annessi non deve comunque precludere la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate e non deve interferire significativamente con le componenti di "patrimonio territoriale" ritenute qualificative dal PS.
Art. 62. Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale", corrispondenti alle "Grandi strutture architettoniche", comprendenti, oltre ai complessi architettonici, gli spazi aperti pertinenziali di valore paesaggistico, monumentale o testimoniale. In particolare, il PO individua le seguenti "Grandi strutture architettoniche isolate": Ex preventorio di Arliano, Ex Manicomio provinciale, Ex colonia solare, Presidio di Monte Catino, Certosa di Farneta, Convento dell'Angelo, Convento di San Cerbone, Convento delle Suore Agostiniane di Vicopelago, Seminario arcivescovile.
Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche isolate. Schedatura di dettaglio":
- - principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale;
- - edifici secondari di interesse storico e documentale;
- - edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati;
- - manufatti, le opere e le strutture minori di interesse storico testimoniale;
- - spazi aperti variamente configurati e le infrastrutture pertinenziali.
2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, sono ammesse dal PO:
Limitatamente ai soli "edifici secondari di interesse storico e documentale" è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
Limitatamente ai soli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore all'esistente. Qualora i medesimi interventi siano associati ad un mutamento della destinazione d'uso deve essere comunque garantito un indice di copertura non superiore al 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti.
4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso solo per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale" secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
Il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali è ammesso per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali e non residenziali dei "principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale" non è ammesso.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento di cui al comma 2, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio di cui al comma 3 e la dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari di cui al comma 4, possono essere modificate, integrate e puntualizzate, rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della L.R. 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato Quadro Progettuale.