Normativa
Art. 43. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio rurale
1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:
Edificato specialistico con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)
Aree agricole e forestali (E)
- - Aree prevalentemente forestali (E1)
- - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
- - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
- - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
- - Aree agricole periurbane della piana (E5)
- - Aree agricole intercluse (E6)
- - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)
- - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
- - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (P2)
- - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
- - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
- - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
- - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
- - Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)
2. Il PO, in riferimento alle suddette zone del territorio rurale, identifica altresì le ulteriori determinazioni progettuali concernenti il "Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali" e i "Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione", di cui agli art.li 63 e 64 delle presenti Norme.
3. Il PO riporta inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" ricadente nelle diverse "Zone" del territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia.
4. Gli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'edificato sparso, devono prevedere all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'art. 13 delle presenti Norme, contestuali interventi finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree interessate, in applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della L.R. 65/2014. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola si deve altresì prevedere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'articolo 13 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della L.R. 65/2014.
5. Il PO disciplina altresì le trasformazioni urbanistico-edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/2014 e del Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 63R/2016.
Art. 44. Edificato specialistico con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)
1. Definizione. Comprendenti le forme insediative articolate e complesse (anche in piccoli aggregati) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014 comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza", che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti rispetto al territorio agricolo e/o forestale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado fisico, tipologico e funzionale che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.
2. Categorie di intervento. Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 64 comma 7 della L.R. 65/2014, per questi edifici, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".
È altresì sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), fatti salvi gli edifici classificati "di impianto storico" per i quali gli interventi ammessi restano quelli di cui al precedente comma 2 e valgono le "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui all'art. 28 comma 6, sono consentite le seguenti ulteriori categorie di intervento:
3.1 Per l'edificato contermine alle "Aree agricole e forestali (E)" di cui al successivo Capo II:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie Coperta (SC) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 20%;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco, non potrà essere superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto.
3.2. Per l'edificato contermine ai "Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)"; di cui al successivo Capo II e nelle "Ulteriori determinazioni progettuali del territorio rurale", di cui al successivoTitolo IV:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto e, in caso di totale demolizione e ricostruzione, deve essere al contempo garantito un indice di copertura non superiore a 50% della superficie fondiaria costituente il resede di pertinenza.
Indipendentemente dalle "Zone" contermini, nel solo caso di motivate esigenze di natura igienico-sanitaria o di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, da verificare a seguito di apposita asseverazione tecnica allegata al "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), sono altresì ammessi ulteriori ampliamenti "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, da realizzarsi nel resede di pertinenza - così come definito all'art. 13 delle presenti Norme e determinato sulla base delle consistenze edilizie legittime alla data di adozione del Piano Operativo- nella misura strettamente necessaria all'adeguamento degli standard e requisiti previsti dalle normative vigenti per il mantenimento dell'attività e delle strutture esistenti.
Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:
- - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
- - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al resede di pertinenza) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
- - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;
da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.
Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti.
3. Disciplina delle funzioni. Salva la sola destinazione "Agricola", non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle Unità Immobiliari esistenti.
Art. 45. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento
1. Definizione. L'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici, secondo quanto indicato dal PS. Gli edifici qualificati come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" sono individuati nella cartografia di Quadro Progettuale ed in particolare negli elaborati QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000), con apposita simbologia grafica, secondo le seguenti categorie:
- - Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale, comprendenti il Patrimonio Edilizio Esistente di impianto storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni storico-culturali isolati (strutture religiose quali cappelle, pievi, chiese, conventi e altri edifici di culto), l'edilizia di base di impianto rurale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche e padronali) e gli edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
- - Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione, comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico.
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che edifici "eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "edifici" ad esso riconducibili, di cui all'art. 46.1 delle presenti Norme.
2. Categorie di intervento. Per le diverse categorie morfo - tipologiche di edifici il PO disciplina all'art. 46.1 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, comprendenti anche le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola.
3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Per tutte le classi tipo-morfologiche o funzionali il frazionamento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. Il PO all'art. 46.2 delle presenti Norme definisce le specifiche disposizioni aventi per oggetto le categorie funzionali ammesse e le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale.
Art. 46. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento, disciplina delle funzioni e indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi
Art. 46.1 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento
1. Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale
1.1 Gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" sono individuati dal PO, secondo la seguente classificazione:
- - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
- - Edifici puntuali di impianto storico;
- - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono.
1.2 In ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico (Ap)" e degli "Agglomerati di matrice storica (A4)" ubicati in territorio urbanizzato. In particolare:
- 1.2.1 per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.1 delle presenti Norme;
- 1.2.2 per gli "Edifici puntuali di impianto storico", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.2 delle presenti Norme. Sono inoltre ammesse:
- 1.2.2.a) Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PEE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo Art. 46.2 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse.
Il PdC convenzionato deve garantire:- - la conservazione, il recupero e ove necessario il ripristino, con materiali e tecniche tradizionali, da documentare nell'ambito del PdC, delle parti di edifici e manufatti per i quali siano riconoscibili i valori storico documentali e ambientali con particolare riferimento agli elementi architettonici e tipologici di pregio, anche secondo quanto a tal fine indicato dal RE comunale;
- - le "addizioni volumetriche" possono anche essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tali da rendere identificabile l'intervento contemporaneo rispetto a quelli di recupero sulle parti di valore storico documentale, privilegiando però il posizionamento dell'addizione sui fronti secondari dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento;
- - i prospetti ed i fronti principali degli edifici devono essere mantenuti con l'articolazione e l'impaginazione originaria delle aperture e delle componenti di rilevanza architettonica e/o tipologica, senza introdurre significative alterazioni del posizionamento di porte, finestre, scale, arcate e degli elementi architettonici e compositivi caratterizzanti il tipo edilizio oggetto dell'intervento, privilegiando in tal senso gli interventi di ripristino volti a mitigare eventuali alterazioni dei fronti intervenute in epoca recente;
- - le eventuali demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi quali "interventi pertinenziali", devono essere limitate alle sole parti di edifici o manufatti per i quali non siano riconoscibili valori storici, documentali e ambientali e che risultino in pessimo stato di conservazione fisica o tipologica (da esplicitare e dimostrare nell'ambito del PdC), ovvero ai manufatti, alle volumetrie secondarie e alle superfetazioni di epoca recente presenti nel resede di pertinenza. Tali interventi non devono dare origine ad una UI funzionalmente autonoma rispetto all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
- Il PdC convenzionato deve altresì definire in dettaglio gli interventi e le opere di recupero e riqualificazione del "Resede di pertinenza" e quelle di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici di impianto storico secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 46.2 delle presenti Norme.
- 1.2.2.b) Sono infine riservati all'imprenditore agricolo professionale, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di "addizione volumetrica", secondo quanto disposto dall'art. 71 comma 1bis della L.R. 65/2014;
- 1.2.2.a) Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PEE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo Art. 46.2 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse.
- 1.2.3 per gli "Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme. Qualora l'edificato come sopra rappresentato sia configurabile come "residenza rurale abbandonata" secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 3/2017, sono inoltre altresì ammessi interventi di "addizione volumetrica" nei limiti individuati dall'art. 2 comma 1 della succitata L.R. 3/2017 e ss.mm.ii.. Tale incremento volumetrico è operato con esclusivo riferimento alla volumetria della residenza rurale, senza tener di conto di eventuali annessi e volumi secondari.
1.3 Le categorie di intervento ammesse dal PO sono da eseguirsi esclusivamente all'interno del "resede di pertinenza", di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione
2.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", le categorie di intervento ammesse sono distinte sulla base della destinazione d'uso prevalente come in titoli e in atti alla data di adozione del PO, secondo la seguente classificazione funzionale:
- 2.1.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e agli interventi e alle opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della L.R. 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti ulteriori categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
- Sono infine ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014, previa approvazione di Programma Aziendale (PAPMAA) non avente valore di Piano Attuativo, ferme comunque le disposizioni di cui all'art. 5 delle presenti Norme.
- 2.1.2 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) diversi da quelli di cui al precedente punto 2.1.1, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sempreché non comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
- 2.1.3 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Residenziale", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 60 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime). L'altezza dell'ampliamento non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad esse adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativo all'"addizione volumetrica" di cui al precedente punto elenco e comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle suddette "addizioni volumetriche", possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 60 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 120 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime. Ferma restando la limitazione relativa all'altezza massima di cui sopra.
Le suddette "addizioni volumetriche" o la "sostituzione edilizia" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.4 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.
Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle suddette "addizioni volumetriche", possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino al 20% di quella esistente per ogni UI.
Le suddette "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.5 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Turistico - ricettiva", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 35% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativo all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco e comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
È inoltre sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.
2.1.6 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Industriale e artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra.
È altresì sempre ammessa la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 comma 1 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i.); nonché la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale. anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi
Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" e "sostituzione edilizia" di cui ai precedenti punti, "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente fino al 30% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità.
Nel solo caso di motivate esigenze di natura igienico-sanitaria o di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, da verificare a seguito di apposita asseverazione tecnica allegata al Progetto Unitario Convenzionato (PUC), sono altresì ammessi ulteriori ampliamenti "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, da realizzarsi nel resede di pertinenza - così come definito all'art. 13 delle presenti Norme e determinato sulla base delle consistenze edilizie legittime alla data di adozione del Piano Operativo - nella misura strettamente necessaria all'adeguamento degli standard e requisiti previsti dalle normative vigenti per il mantenimento dell'attività e delle strutture esistenti.
Oggetto della convenzione del PUC è l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva. Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.7 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge" (diverse da residenziale, industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, turistico - ricettiva, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse), sono ammesse le categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme.
Art. 46.2 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Disciplina delle funzioni
1. Disciplina delle funzioni Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
1.1 Per tutti gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola di cui al precedente Art. 46.1 commi 1 e 2, quelle specificatamente indicate per ogni "Zona" ai successivi Capi II, III e IV di questo stesso Titolo III delle presenti Norme.
1.2 Per gli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso secondo quanto disciplinato agli art.li 82 e 83 della stessa L.R. 65/2014 e secondo le disposizioni di seguito riportate:
- 1.2.1 Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico - testimoniale (ovvero classificati dal PO "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale"), è consentito, previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della L.R. 65/2014 e del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016;
- 1.2.2 Il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal PO secondo le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 e del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016 e sulla base delle seguenti ulteriori prescrizioni definite al fine del perseguimento di obiettivi specifici e dell'attuazione delle disposizioni applicative a tal fine definite dal PS vigente.
1.3 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge" (diverse da residenziale, industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, turistico - ricettiva, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse) non è ammesso il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello esistente legittimato da Titolo abilitativo.
2. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Fermo restando quanto disciplinato ai commi 1.2.1 e 1.2.2:
- 2.1 Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", è vietato il cambio di destinazione agricola in altre categorie funzionali.
- 2.2 Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale", il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali, è sempre ammesso, secondo quanto indicato per le diverse "Zone" ai successivi Capi II e III di questo stesso Titolo III.
Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, di cui sopra, è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente disciplinante gli interventi di sistemazione ambientale e gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 83 della L.R. 65/2014. Tale convenzione o atto d'obbligo deve altresì contenere l'individuazione delle "aree agricole di pertinenza", ai sensi all'art. 13 comma 5 delle presenti Norme, i cui interventi di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello determinato dall'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti e devono altresì garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature aventi funzione di segnale visivo e di caratterizzazione paesaggistica, come quelle di confine e a corredo degli insediamenti. Non possono comunque essere considerati interventi di sistemazione ambientale gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.
Il RE stabilisce eventuali ulteriori indicazioni concernenti la formazione dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché i contenuti minimi e le garanzie da inserire in convenzione.
3. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Indicazioni di dettaglio. Il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ed autorizzativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione d'uso di "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" a destinazione agricola, di cui ai precedenti commi, al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle "aree agricole di pertinenza", di cui al precedente comma 2, e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:
- - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa preferibilmente all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'art. 13 delle presenti Norme, privilegiando l'adeguamento e l'integrazione dei percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
- - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a mt. 4,00, avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a mt. 60,00, avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
- - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in lastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche;
- - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui si opera. Inoltre, le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, ovvero di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;
- - nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite;
- - sono vietate l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare nel PdC con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature con funzione di segnale visivo, di confine e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.
Art. 46.3 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi
1. Le categorie di intervento di cui al precedente Art. 46.1 sia per gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" che per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - Gli interventi di "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato, laddove ammessi secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 46.1, dovranno essere realizzati, di norma, all'interno del "resede di pertinenza", così come definito all'art. 13 delle presenti Norme. Qualora ciò non sia possibile, previa predisposizione di apposita documentazione finalizzata a dimostrarne il corretto inserimento paesaggistico, potranno essere realizzati entro un raggio di 50,00 mt dall'impronta a terra determinata dalle murature portanti esterne dal fabbricato principale, senza sostanziali alterazioni morfologiche dei terreni e garantendo la tutela e il mantenimento dei terrazzamenti e dei ciglionamenti eventualmente presenti. I relativi locali tecnici dovranno essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti, e se di nuova realizzazione dovranno essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità. È comunque ammessa una piscina per ogni edificio o complesso edilizio unitario, indipendentemente dal numero delle UI esistenti;
- - Nell'ambito degli "interventi pertinenziali" e degli interventi edilizi comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, è comunque vietato manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico e alterare significativamente elementi orografici e morfologici del terreno, e gli interventi non dovranno comportare alterazioni significative della struttura morfotipologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti;
- - La realizzazione di nuove viabilità e di nuovi accessi è ammessa esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità pubblica e di uso pubblico e dovrà essere realizzata con i caratteri tipici della maglia poderale.
2. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" le categorie di intervento di cui all'art. 46.1 comma 1 si applicano comunque nell'ulteriore prioritario rispetto delle prescrizioni indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico (Ap)",Art. 28 comma 6, in ragione degli analoghi caratteri tipologici, e fermo restando quanto disposto all'art. 43 comma 4 e all'art. 46.2 comma 3 delle presenti Norme.
3. Gli interventi di cui sopra interessanti immobili ricadenti in area soggetta alla disciplina dei Beni Paesaggistici di cui ai seguenti Decreti Ministeriali:
- - D.M. 20/05/1957 G.U. 141 del 1957_"Città di Lucca e zona ad essa circostante";
- - D.M. 20/04/1972 G.U. 139 del 1972_"Zona della vallata di Santa Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la Via Pisana sita nel comune di Lucca";
- - D.M. 27/01/1975 G.U. 54 del 1975 _"Zona del castello di Nozzano sita nel territorio del comune di Lucca";
- - D.M. 16/06/1975 G.U. 196 del 1975A_ "Zona delle colline sita nel territorio comunale di Lucca";
- - D.M. 03/07/1975 G.U. 203 del 1975_"Zona del versante occidentale dei monti che guardano il bacino del Lago di Massaciuccoli interessante il territorio dei comuni di Lucca e Massarosa;
dovranno garantire, in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.
4. Gli interventi di cui sopra interessanti immobili ricadenti nelle "Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)" di cui all'art. 51 delle presenti Norme, dovranno garantire la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico.
Art. 47. Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale. Definizione
1. Fermo restando le previsioni oggetto di "Conferenza di Copianificazione", di cui all'art. 85 delle presenti Norme, nel territorio rurale sono vietati gli interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso diversa da quella "Agricola".
2. La realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti a destinazione agricola in territorio rurale, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, è ammessa ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della L.R. 65/2014, qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, secondo la disciplina di cui ai successivi Capi II e III delle presenti Norme e di quanto a tal fine disposto nei successivi commi di questo articolo.
3. Nuovi edifici rurali. Abitazioni e annessi dell'impresa agricola
3.1 Si tratta dei "Nuovi edifici rurali", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014, da realizzarsi previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), presentato dall'imprenditore agricolo professionale, ed in particolare della:
- 3.1.1 costruzione di "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 2 della L.R. 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 4 e 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 63R/2016;
- 3.1.2 costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 4 della L.R. 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 63R/2016.
3.2 I nuovi edifici rurali devono essere realizzati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:
- - i "nuovi edifici rurali ad uso abitativo", nella dimensione individuata e dimostrata dal Programma Aziendale, comunque non eccedente i 150 mq di Superficie utile (SU) previsti dall'art. 4 comma 6 del D.P.G.R. 63/R/2016, non potranno avere altezza superiore a mt. 8,50 (max 2 piani fuori terra). Non sono ammesse coperture piane;
- - "nuovi annessi agricoli", nelle dimensioni e altezze individuate e dimostrate dal Programma Aziendale. Non sono ammesse coperture piane.
3.3 I nuovi edifici rurali dovranno osservare le seguenti disposizioni:
- - il progetto dovrà prevedere l'uso di materiali tradizionali, l'impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, la definizione di un impianto planivolumetrico improntato alla massima semplicità avendo come guida le articolazioni semplici e lineari degli edifici e dei manufatti di impianto storico, proponendo soluzioni formali e localizzative adeguate ai caratteri e alla morfologia dei luoghi, per lo più conformi all'edilizia tradizionale e locale;
- - gli edifici dovranno presentare, configurazioni ed impianti ispirati alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali e del linguaggio architettonico. L'impianto planimetrico dovrà ricondursi a forme lineari e regolari, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
- - la collocazione degli edifici dovrà ricadere preferibilmente in aree adiacenti o prospicienti la viabilità e i percorsi esistenti e/o gli edifici già esistenti, privilegiando le forme aggregate di edifici piuttosto che la dispersione puntuale di manufatti. Fatte salve le distanze per il rispetto di misure igienico-sanitarie e funzionali, i nuovi edifici devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno e gli sbancamenti, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali di servizio all'impresa agricola.
4. Nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola
4.1 Si tratta dei "nuovi annessi agricoli minimi", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 5 della L.R. 65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016 che non richiedono la presentazione del Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero:
- 4.1.1 la costruzione di "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale";
- 4.1.2 la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare".
4.2 I nuovi annessi agricoli minimi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:
- 4.2.1 per i "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" di cui al precedente punto 4.1.1:
- - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere (indipendentemente dall'ordinamento colturale) una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
- - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
- - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a mq. 100 e altezza superiore a mt. 6,50;
- - i nuovi annessi dovranno presentare forme architettoniche ispirate alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
- - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali di servizio all'impresa agricola.
- 4.2.2 per i "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare" di cui al precedente punto 4.1.2:
- - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 10.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
- - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
- - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a mq. 100 e un'altezza non superiore a mt. 6,50.
4.3 I nuovi annessi agricoli minimi non devono essere dotati di impianti finalizzati all'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
5. Manufatti temporanei e altri manufatti ad uso agricolo dell'impresa agricola
5.1 Si tratta dei "Manufatti temporanei" e degli "Ulteriori manufatti ad uso agricolo" da realizzarsi da parte dell'impresa agricola in assenza di Programma Aziendale (PAPMAA) che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali, di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014, ovvero:
- 5.1.1 l'installazione per un periodo non superiore a due anni di "Manufatti aziendali temporanei", comprese le "Serre temporanee", realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee, non deve comunque comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, ed è consentita alle condizioni stabilite all'art. 1 comma 3 del Regolamento Regionale 63/R/2016;
- 5.1.2 l'installazione per un periodo superiore a due anni di "Manufatti aziendali" e "Serre", realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L'installazione di tali manufatti, comprese le serre, non deve comunque comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, ed è consentita alle condizioni stabilite all'art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale 63/R/2016. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere tali manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione prima della presentazione o del rilascio del Titolo abilitativo in cui si obbliga alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo;
- 5.1.3 la costruzione di "Manufatti aziendali non temporanei" diversi da quelli di cui al precedente punto 5.1.2, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:
- a) silos;
- b) tettoie;
- c) concimaie, basamenti o platee;
- d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
- e) serre fisse;
- f) volumi tecnici e altri impianti;
- g) manufatti prefabbricati di semplice installazione, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
- i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
- l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
- m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.
La costruzione di tali manufatti è consentita alle condizioni stabilite dall'art. 3 del Regolamento Regionale 63/R/2016.
6. Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
6.1 Si tratta dei "Nuovi manufatti agricoli" realizzabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e agli art.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016, ovvero:
- - "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale";
- - "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici";
- - "Nuovi manufatti per esigenze venatorie".
6.2 I "Nuovi manufatti agricoli" di cui al precedente elenco, cumulabili esclusivamente per tipologia nell'ambito del medesimo fondo agricolo, devono rispettare le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:
- 6.2.1 per i "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale":
- - il fondo agricolo oggetto di intervento deve essere effettivamente coltivato (documentando le attività agricole in essere) ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000. I manufatti agricoli non potranno avere, una Superficie edificabile (o edificata) (SE) superiore a mq. 30 e un'altezza non superiore a mt. 2,40;
- - per fondi di dimensione minima catastale inferiore a mq. 3.000, i manufatti agricoli non potranno avere un'altezza superiore a mt. 2,40 e una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 10,00;
- - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali di servizio all'impresa agricola;
- - i manufatti agricoli devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale. L'ancoraggio deve essere comunque facilmente rimovibile;
- - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
- - il pavimento dovrà essere realizzato esclusivamente in legno, pietra locale o laterizio, semplicemente appoggiato su un letto di sabbia o vespaio di conglomerato compattato "a secco";
- - gli infissi esterni devono essere realizzati in legno trattato con impregnate trasparente, o ferro - acciaio verniciato.
- 6.2.2 per i "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici":
- 6.2.2.a) per le sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla L.R. 59/2009 e dal Regolamento di cui al D.P.G.R. 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
- - il fondo agricolo oggetto di intervento deve avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000;
- - i manufatti non potranno avere un'altezza massima in gronda superiore a mt. 4,50 e una superficie coperta (SC) non superiore a mq. 15 ogni mq. 500 di superficie del fondo e comunque fino ad un massimo di mq. 100 di Superficie Coperta;
- - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con la maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali di servizio all'impresa agricola;
- - i manufatti devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee, fatta salva l'installazione di manufatti e strutture necessarie al rispetto di norme igienico sanitarie. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale;
- - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
- - per questi interventi deve essere presentata idonea documentazione volta a dimostrare le finalità sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero sopraindicate, le modalità e le tecniche costruttive dei manufatti che costituiscono oggetto specifico della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 6.3.
- 6.2.2.b) per tutte le altre categorie e specie - famiglie di animali domestici (avicunicoli, ovicaprini, bovini, suini), comunque diversi da quelli di cui al precedente punto 6.2.2.a) si applicano le prescrizioni dimensionali e tipologiche massime di cui precedente punto 6.2.1.
- 6.2.2.a) per le sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla L.R. 59/2009 e dal Regolamento di cui al D.P.G.R. 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
- 6.2.3 per i "Nuovi manufatti per esigenze venatorie":
- 6.2.3.a) fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 3/1994 e delle ulteriori indicazioni e prescrizioni a tal fine impartite dalla pianificazione, regolamentazione e programmazione settoriale in materia venatoria, i manufatti non potranno avere una Superficie Coperta (SC) superiore a mq. 4 e un'altezza massima in gronda superiore a mt. 2,20;
- 6.2.3.b) fermo restando la disciplina e le disposizioni settoriali in materia, la realizzazione dei presenti manufatti, esclusivamente in legno e/o cannicciato, non deve comportare modifiche allo stato dei luoghi, all'orografia e alla morfologia dei terreni, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto sulle eventuali sistemazioni idraulico agrarie tradizionali presenti.
6.3 Per tutte le categorie di manufatti di cui ai precedenti punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, gli interventi sono subordinati alla formazione di un Titolo abilitativo, convenzionato o in alternativa corredato di atto d'obbligo, che preveda l'impegno del proponente agli interventi di rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi nello stato originario in caso di cessazione dell'attività e/o dell'uso.
6.4 Nel caso in cui i volumi dei manufatti preesistenti risultino di dimensioni inferiori a quelle consentite dal presente articolo è comunque consentito il raggiungimento della dimensione massima ammessa dal PO, nelle forme ed alle condizioni indicate ai precedenti commi ed a condizione che gli interventi risultino migliorativi della situazione preesistente ed assicurino un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico.