Normativa
Art. 94. Giacimenti potenziali del PRC (Rc.a), aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)e dei siti MOS
1. Definizione. Comprendono le aree qualificate dal PS come "Ambiti delle attività estrattive (PRC) e delle cave attive e non attive" nelle quali perseguire il mantenimento e la qualificazione delle attività produttive esistenti, subordinatamente al mantenimento di idonee condizioni di compatibilità ambientale e alla realizzazione di conseguenti misure di mitigazione e ambientazione paesaggistica, nonché il ripristino e/o la riconversione di quelle non più utilizzate e/o abbandonate. In particolare il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica:
- - i "Giacimenti potenziali (Rc.a)";
- - le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)";
- - le "Aree riconosciute "Siti di reperimento MOS" dal PRC".
2. Disposizioni generali. Secondo le diverse "Zone" indicate al precedente comma 1, il PO definisce le seguenti disposizioni volte ad inquadrare i corretti riferimenti legislativi e regolamentari di natura sovraordinata che regolano le conseguenti attività, le categorie funzionali e gli interventi ammissibili. In particolare:
- - 2.1 Per i "Giacimenti potenziali (Rc.a)", Il PO non prevede l'individuazione e l'attivazione di nuove attività estrattive, che in ogni caso sono sottoposte alla previa formazione di Variante di adeguamento al PS vigente, in applicazione della disciplina del Piano Regionale Cave (PRC), approvato con DCR 47/2020, unitamente alle disposizioni normative di cui ai Capi I, II e III della L.R. 35/2015, del relativo Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 72R/2015. In assenza di adeguamento si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II per le rispettive "zone" agricole e forestali contermini ai "Giacimenti potenziali (Rc.a)", fermo restando il rispetto delle norme transitorie e di salvaguardia del PRC.
- - 2.2 Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)", fatto salvo quanto ulteriormente indicato al successivo comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R. 35/2015. Il Comune, ovvero i soggetti interessati al recupero dei siti estrattivi, procedono alla definizione ed approvazione delle singole schede di cui all'art. 31 della Disciplina del PRC che costituiscono mero aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PO.
- - 2.3 Per le "Aree riconosciute "Siti di reperimento MOS" dal PRC", di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 35/2015, anche se ricadenti in "Aree agricole e forestali (E)" del territorio rurale, sono in via straordinaria destinate al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze del MIC, ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio, di cui al D.Lgs.42/2004 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 32 della Disciplina PRC.
3. Ulteriori disposizioni applicative ed attuative. Per le "Aree dei siti estrattivi dismessi (Rc.b)", in alternativa alla disciplina di cui al precedente comma 2, è ammessa la formazione di Progetti Unitari Convenzionati (PUC), di iniziativa pubblica o privata, mediante i quali devono essere in via prioritaria assicurati:
- - l'eliminazione dei fenomeni di eventuale dissesto idrogeologico e di degradazione geologica in atto e il risanamento delle criticità ambientali eventualmente presenti, procedendo alle eventuali e necessarie bonifiche;
- - l'individuazione di utilizzazioni sostenibili degli spazi aperti, compatibilmente con le prioritarie esigenze di messa in sicurezza e recupero paesaggistico - ambientale, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
- - il riutilizzo e la rifunzionalizzazione dei manufatti e delle strutture eventualmente esistenti, mediante prioritari interventi di riconfigurazione tipo - morfologica, comprensivi dell'eventuale mutamento di destinazione d'uso, nei limiti delle categorie funzionali di seguito indicate;
- - la realizzazione di contestuali interventi di corretto inserimento paesaggistico, anche attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica che assicurino la mitigazione e l'ambientazione degli elementi di alterazione morfologica determinati dall'attività di escavazione pregressa.
Per gli edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, allo scopo di favorire la riqualificazione paesaggistica e il risanamento ambientale di queste aree e la suscettività alla completa riutilizzazione, sono ammesse le categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico fino ad un aumento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 15% di quella esistente. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
- - gli "interventi pertinenziali".
Mediante la preventiva formazione del PUC le categorie funzionali ammesse sono:
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Il complessivo intervento di "sostituzione edilizia", anche con incremento volumetrico, è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite e verificate le modalità di esecuzione e realizzazione delle disposizioni indicate al precedente comma 3, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni per l'uso pubblico di strutture e spazi all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio, ovvero agli spazi pubblici e/o di uso pubblico.