Normativa
Art. 64. Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei paesaggi ad elevato valore paesaggistico e naturale", corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti dei Paesaggi agrari degli insediamenti in villa", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari storici e relative strutture insediative", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari e pastorali di valore storico-testimoniale", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari degli apicali della Brancoleria". Per la tipicità dei propri caratteri costituitivi e la stretta relazione con gli insediamenti storici di antica origine rurale, i paesaggi agrari godono di un mosaico agrario configurato dalla permanenza di antiche trame colturali, di attività agricole tradizionali e di colture agrarie tipiche dei contesti pedecollinari e collinari della Lucchesia, nonché di ampie superfici a copertura forestale.
2. Previsioni di dettaglio. Il PO distingue con apposta simbologia, codice alfanumerico e caratterizzazione grafica, la seguente sub-articolazione:
- - Paesaggi delle aree agricole e forestali di valore;
- - Discontinuità, varchi inedificati e visuali libere;
- - Aree di salvaguardia idrogeologica del territorio. Casse di espansione del PAI e del PGRA.
3. Disposizioni normative. Rinvio ad altre "Zone" e specifiche limitazioni e condizioni. Nelle suddette sub-articolazioni si applicano le disposizioni delle diverse "Zone" del Territorio rurale (di cui al Titolo III, Capi I, II, III e IV) entro cui risultano rappresentate, fatte salve le limitazioni e condizioni di cui ai successivi commi di questo stesso articolo.
4. Categorie di intervento. Prescrizioni e condizioni di dettaglio. La realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, è tenuta ad assicurare la tutela e la conservazione degli spazi aperti e delle continuità ambientali e paesaggistiche. A tal fine gli interventi non devono pregiudicare il mantenimento o produrre la sostanziale trasformazione di:
- - siepi campestri, formazioni arboree e arbustive non colturali, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, filari alberati, macchie di bosco, aree boscate;
- - sistemazioni idraulico agrarie quali terrazzamenti, ciglionamenti e lunette, muri a retta, fossi e canalette di scolo, reticolo idrografico e rete scolante principale e secondaria;
- - viabilità minore, vie vicinali, sentieri poderali, mulattiere e antiche percorrenze e relativi manufatti o opere d'arte quali croci, cippi, tabernacoli, edicole.
Nei fondi agricoli le recinzioni e gli elementi di protezione devono essere realizzati con materiali traguardabili ed elementi di sostegno infissi al suolo; i pali possono essere fissati al suolo anche mediante calcestruzzo. Da evitare l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano l'intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto.
Non sono ammessi, ancorché strumentali o funzionali all'attività agricola, gli interventi di realizzazione di nuove serre e vivai e di altri manufatti seppur temporanei di cui all'art. 47 comma 5 o rientranti nell'attività edilizia libera.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Ulteriori disposizioni. La realizzazione di "nuovi edifici" e di "nuovi manufatti" di cui all'art. 47 delle presenti Norme, qualora ammessa per le diverse "Zone", è subordinata alla dimostrazione, in termini grafici, cartografici e fotografici, mediante apposita relazione asseverata e nell'ambito della definizione dei titoli abilitativi e autorizzativi o dei Programmi Aziendali (PAPMAA), che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, ovvero esterne ai paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela e di attenzione individuati dal PO, in rapporto al fondo agricolo interessato. L'eventuale localizzazione di edifici e manufatti non deve precludere la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate e non deve interferire significativamente con le componenti di "patrimonio territoriale" ritenute qualificative dal PS.
6. Ulteriori prescrizioni per le diverse determinazioni progettuali. Il PO definisce altresì le seguenti ulteriori prescrizioni:
- - I "Paesaggi delle aree agricole e forestali di valore" sono riconosciuti dal PO quali paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e di valore testimoniale, coinvolti da processi di forestazione, naturale o degradazione agricola. Sono ammessi gli interventi di recupero e ripristino all'attività agricola secondo quanto a tal fine disposto dall'art. 64 comma 3 della L.R. 65/2014. Fermo restando quanto disciplinato al precedente comma 5, nelle aree di cui ai Capi II e III del Titolo III delle presenti Norme non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, con esclusione di quelli aventi natura accessoria o pertinenziale.
- - Le "Discontinuità, varchi inedificati e visuali libere" sono riconosciuti dal PO in coerenza e conformità alla disciplina del PIT/PPR: a tal fine, non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, ancorché funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, con esclusione di quelli aventi natura accessoria o pertinenziale.
- - Le "Aree di salvaguardia idrogeologica del territorio. Casse di espansione del PAI e del PGRA", esistenti (Re.e) e di progetto (Re.p), sono individuate dal PO tenendo conto delle "Indagini di pericolosità idrogeologica e sismica" del PS, come integrate dallo stesso PO, nel rispetto di specifiche disposizioni dei PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio, nonché del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale. Queste aree sono inedificabili in quanto destinate alla realizzazione degli interventi di contenimento, riduzione e prevenzione del rischio idraulico, ovvero per gli interventi infrastrutturali ritenuti necessari alla conseguente realizzazione di casse di laminazione e/o espansione. Non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, ancorché funzionali alla conduzione dei fondi, ovvero aventi natura accessoria o pertinenziale.