Normativa
Art. 46.3 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi
1. Le categorie di intervento di cui al precedente Art. 46.1 sia per gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" che per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - Gli interventi di "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato, laddove ammessi secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 46.1, dovranno essere realizzati, di norma, all'interno del "resede di pertinenza", così come definito all'art. 13 delle presenti Norme. Qualora ciò non sia possibile, previa predisposizione di apposita documentazione finalizzata a dimostrarne il corretto inserimento paesaggistico, potranno essere realizzati entro un raggio di 50,00 mt dall'impronta a terra determinata dalle murature portanti esterne dal fabbricato principale, senza sostanziali alterazioni morfologiche dei terreni e garantendo la tutela e il mantenimento dei terrazzamenti e dei ciglionamenti eventualmente presenti. I relativi locali tecnici dovranno essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti, e se di nuova realizzazione dovranno essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l'accessibilità. È comunque ammessa una piscina per ogni edificio o complesso edilizio unitario, indipendentemente dal numero delle UI esistenti;
- - Nell'ambito degli "interventi pertinenziali" e degli interventi edilizi comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, è comunque vietato manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico e alterare significativamente elementi orografici e morfologici del terreno, e gli interventi non dovranno comportare alterazioni significative della struttura morfotipologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti;
- - La realizzazione di nuove viabilità e di nuovi accessi è ammessa esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità pubblica e di uso pubblico e dovrà essere realizzata con i caratteri tipici della maglia poderale.
2. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" le categorie di intervento di cui all'art. 46.1 comma 1 si applicano comunque nell'ulteriore prioritario rispetto delle prescrizioni indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico (Ap)",Art. 28 comma 6, in ragione degli analoghi caratteri tipologici, e fermo restando quanto disposto all'art. 43 comma 4 e all'art. 46.2 comma 3 delle presenti Norme.
3. Gli interventi di cui sopra interessanti immobili ricadenti in area soggetta alla disciplina dei Beni Paesaggistici di cui ai seguenti Decreti Ministeriali:
- - D.M. 20/05/1957 G.U. 141 del 1957_"Città di Lucca e zona ad essa circostante";
- - D.M. 20/04/1972 G.U. 139 del 1972_"Zona della vallata di Santa Maria del Giudice a partire dalla località Pontetetto lungo la Via Pisana sita nel comune di Lucca";
- - D.M. 27/01/1975 G.U. 54 del 1975 _"Zona del castello di Nozzano sita nel territorio del comune di Lucca";
- - D.M. 16/06/1975 G.U. 196 del 1975A_ "Zona delle colline sita nel territorio comunale di Lucca";
- - D.M. 03/07/1975 G.U. 203 del 1975_"Zona del versante occidentale dei monti che guardano il bacino del Lago di Massaciuccoli interessante il territorio dei comuni di Lucca e Massarosa;
dovranno garantire, in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, il mantenimento dell'unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con pavimentazioni non omogenee, e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere strutturante del sistema.
4. Gli interventi di cui sopra interessanti immobili ricadenti nelle "Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)" di cui all'art. 51 delle presenti Norme, dovranno garantire la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico.