Art. 46.2 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Disciplina delle funzioni

1. Disciplina delle funzioni Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

1.1 Per tutti gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola di cui al precedente Art. 46.1 commi 1 e 2, quelle specificatamente indicate per ogni "Zona" ai successivi Capi II, III e IV di questo stesso Titolo III delle presenti Norme.

1.2 Per gli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso secondo quanto disciplinato agli art.li 82 e 83 della stessa L.R. 65/2014 e secondo le disposizioni di seguito riportate:

  • 1.2.1 Il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico - testimoniale (ovvero classificati dal PO "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale"), è consentito, previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della L.R. 65/2014 e del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016;
  • 1.2.2 Il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal PO secondo le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 83 della L.R. 65/2014 e del Regolamento di cui alla D.P.G.R. 63R/2016 e sulla base delle seguenti ulteriori prescrizioni definite al fine del perseguimento di obiettivi specifici e dell'attuazione delle disposizioni applicative a tal fine definite dal PS vigente.

1.3 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge" (diverse da residenziale, industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, turistico - ricettiva, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse) non è ammesso il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello esistente legittimato da Titolo abilitativo.

2. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Fermo restando quanto disciplinato ai commi 1.2.1 e 1.2.2:

  • 2.1 Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", è vietato il cambio di destinazione agricola in altre categorie funzionali.
  • 2.2 Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale", il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali, è sempre ammesso, secondo quanto indicato per le diverse "Zone" ai successivi Capi II e III di questo stesso Titolo III.

Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, di cui sopra, è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spese del richiedente disciplinante gli interventi di sistemazione ambientale e gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 83 della L.R. 65/2014. Tale convenzione o atto d'obbligo deve altresì contenere l'individuazione delle "aree agricole di pertinenza", ai sensi all'art. 13 comma 5 delle presenti Norme, i cui interventi di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello determinato dall'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti e devono altresì garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature aventi funzione di segnale visivo e di caratterizzazione paesaggistica, come quelle di confine e a corredo degli insediamenti. Non possono comunque essere considerati interventi di sistemazione ambientale gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora.

Il RE stabilisce eventuali ulteriori indicazioni concernenti la formazione dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché i contenuti minimi e le garanzie da inserire in convenzione.

3. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Indicazioni di dettaglio. Il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ed autorizzativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione d'uso di "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" a destinazione agricola, di cui ai precedenti commi, al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle "aree agricole di pertinenza", di cui al precedente comma 2, e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:

  • - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa preferibilmente all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'art. 13 delle presenti Norme, privilegiando l'adeguamento e l'integrazione dei percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
  • - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a mt. 4,00, avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a mt. 60,00, avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
  • - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in lastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche;
  • - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui si opera. Inoltre, le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, ovvero di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;
  • - nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite;
  • - sono vietate l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare nel PdC con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature con funzione di segnale visivo, di confine e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.