Normativa
Art. 108. Aree non pianificate
1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell'articolo 105 della L.R. 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive di detta disciplina, per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
2. Nelle aree non pianificate, fermo restando l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili
- - per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione ordinaria";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo" con le specifiche di cui al comma 10 dell'articolo 13 delle presenti norme.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono ammessi senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle Unità Immobiliari.