Art. 93. Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr). Schede norma

1. Definizione. Comprendono le previsioni di trasformazione del PO poste all'attenzione della Copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014 che concorrono alla declinazione e attuazione di ulteriori disposizioni applicative di dettaglio degli "Ambiti degradati, di recupero paesaggistico e ambientale" del PS. In particolare il PO, in esito alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 85 delle presenti Norme, individua le seguenti "Zone":

  • - Rr.2.1- Area produttiva dismessa in Via Sarzanese a Sant'Angelo in Campo;
  • - Rr.2.2- Area produttiva dismessa in Via di Ronco a San Donato;
  • - Rr.3.1- Area produttiva esistente in Via La Perduta a San Concordio;
  • - Rr.4.1- Area produttiva (commerciale all'ingrosso) a Tempagnano di Lunata - Arancio;
  • - Rr.4.2- Area produttiva (commerciale all'ingrosso) a Tempagnano di Lunata - San Vito;
  • - Rr.7.1- Area produttiva dismessa in Via delle Piagge di Sant'Alessio a Sant'Alessio;
  • - Rr.7.2- Area produttiva esistente in Via delle Piagge di Sant'Alessio a Sant'Alessio.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di un "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 della Disciplina di Piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, mediante le quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli art.li 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede - norma" sono individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5 e l'applicazione dell'art. 21 comma 2 delle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della L.R. 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, per la realizzazione e cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda - norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi, ad eccezione delle schede Rr.4.1, Rr.4.2 e Rr.7.2 dove, oltre all'attività edilizia libera, è ammessa la sola "manutenzione straordinaria", senza frazionamento e cambio d'uso.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI e sono invece esclusivamente ammessi, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, i seguenti interventi:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.