Normativa
Art. 88. Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur). Schede norma
1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inserite, spazi aperti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" ed in particolare degli "Ambiti degradati o defunzionalizzati destinati ad azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana", ovvero degli "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee" del PS.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto indicato al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Piano Attuativi" (PA) o "Progetti Unitari Convenzionati (PUC), ovvero "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati e interventi diretti di iniziativa pubblica, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di Piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonché all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative ed operative per la formazione dei PA o dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le realizzazioni e cessioni di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli art.li 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede - norma" sono individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
- - Inquadramento geografico;
- - Identificazione catastale;
- - Riferimenti catastali;
- - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
- - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
- - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuove funzioni);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
- - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
- - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "schede - norma" prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. È comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.
4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente Art. 84 comma 5 e fatta salva l'applicazione dell'art. 21 comma 2 delle presenti Norme, l'"Articolazione territoriale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA, del PUC ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica. Per ogni singola zona nelle specifiche "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA, dei PUC, ovvero del PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:
- c) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni di progetto (Sf);
- d) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune.
Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe, adeguatamente giustificate, di cui all'art. 140 della L.R. 65/2014 (distanze tra fabbricati).
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede - norma" di cui all'elaborato QP.IVb "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".
6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda - norma, fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento della "manutenzione straordinaria", del "restauro e risanamento conservativo", della "ristrutturazione edilizia conservativa" e gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.
Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 108.
Successivamente all'attuazione o alla decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, i seguenti interventi:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - gli "interventi pertinenziali".
Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nelle singole schede - norma.