Art. 80. Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)

1. Definizione. Il PO individua le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad Impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi integrativi funzionali all'automobile e all'automobilista. Tali "Zone", esistenti e di progetto, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti e le attività e i servizi ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della L.R. 62/2018.

2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi. Le "Zone" esistenti e di progetto individuate dal PO corrispondono ai seguenti criteri generali di localizzazione:

  • - relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;
  • - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;
  • - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;
  • - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie;
  • - condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO è ammessa all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui agli art.li 16, 17 e 18 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) con l'esclusione dei servizi integrativi di cui all'art. 65 comma 4 della L.R. 62/2018 e nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma, che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della L.R. 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Lucca, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:

  • - Aree a vincolo paesaggistico ex actu (vincolo per Decreto), di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
  • - Aree a vincolo paesaggistico ex lege (vincolo ex Galasso), di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;
  • - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, elencate al precedente Art. 11;
  • - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA).

Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO inerenti la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe di cui all'art. 1 comma 100 della L. 124/2017, sono le seguenti:

  • - la "nuova edificazione", fermo restando quanto indicato al comma 3;
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 10% di quella esistente;
  • - la "sostituzione edilizia", anche con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 10% della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. In queste "Zone" è sempre ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme.

Le categorie di intervento di cui al precedente comma 4, si applicano nel prioritario rispetto dei limiti e delle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della L.R. 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al D.P.G.R. 23R/2020.

Alla scadenza delle concessioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova concessione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 78 delle presenti Norme.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "nuova edificazione", nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" la superficie coperta (SC) complessiva, con esclusione delle pensiline strettamente finalizzate alla copertura delle colonnine di distribuzione, non può superare il 40% della superficie territoriale (ST) dell'area di intervento.

L'altezza massima degli edifici o manufatti non dovrà essere superiore a mt. 5,00 e comunque massimo un piano, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere un'altezza massima di mt. 7,00.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente ed in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO, con l'esclusione della "sostituzione edilizia".

6. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub-categoria funzionale c.9 e alla sola destinazione d'uso dei "Distributori di carburante", comprensivi, in quanto direttamente connessi all'attività di distribuzione di carburante, dei servizi integrativi di cui all'art. 65 comma 4 della L.R. 62/2018.