Art. 72. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2)

1. Definizione. Comprendono i cimiteri presenti nel territorio comunale, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale che corrispondono anche a strutture e manufatti di impianto storico, in alcuni casi successivamente ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario, nonché le aree e gli spazi di nuova previsione e/o di ampliamento funzionale dei cimiteri esistenti. Le aree e gli spazi di nuova previsione, eventualmente sottoposti a vincolo espropriativo di cui all'elaborato QP.IVc "Elenco beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi", sono identificati con tratto e codice alfanumerico rosso nelle cartografie di Quadro Progettuale.

2. Modalità e categorie di intervento. Per queste "Zone", fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare: Art. 338 del RD 27/07/1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. Art. 57 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e Art. 28 della L. 01/08/2002 n° 166 e fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:

la "ristrutturazione edilizia conservativa" e, più in generale:

  • - la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, e gli ampliamenti funzionali attraverso interventi di nuova edificazione per le aree identificate nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

In queste "Zone" è inoltre ammessa la realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla L.R. 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla D.P.G.R. 73R/2016.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua negli elaborati del Quadro Conoscitivo, QC.VI "Vincoli Ambientali e Igienico - sanitari" (cartografie in scala 1: 10.000), di cui al precedente Art. 3 comma 2, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative vigenti ed in particolare per i cimiteri: Art. 338 del RD 27/07/1934 n° 1265 - T.U.LL.SS.Art. 57 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e Art. 28 della L. 01/08/2002 n° 166, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del PO ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso PO secondo quanto disposto nelle presenti Norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione sopra richiamata, di cui al precedente comma 2. Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con progetto di opera pubblica, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere delle autorità competenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, nonché quelle previste dalla disciplina delle zone di cui al comma precedente, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria funzionale e.b.12.