Art. 62. Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale", corrispondenti alle "Grandi strutture architettoniche", comprendenti, oltre ai complessi architettonici, gli spazi aperti pertinenziali di valore paesaggistico, monumentale o testimoniale. In particolare, il PO individua le seguenti "Grandi strutture architettoniche isolate": Ex preventorio di Arliano, Ex Manicomio provinciale, Ex colonia solare, Presidio di Monte Catino, Certosa di Farneta, Convento dell'Angelo, Convento di San Cerbone, Convento delle Suore Agostiniane di Vicopelago, Seminario arcivescovile.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche isolate. Schedatura di dettaglio":

  • - principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale;
  • - edifici secondari di interesse storico e documentale;
  • - edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati;
  • - manufatti, le opere e le strutture minori di interesse storico testimoniale;
  • - spazi aperti variamente configurati e le infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, sono ammesse dal PO:

Limitatamente ai soli "edifici secondari di interesse storico e documentale" è ammessa:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Limitatamente ai soli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore all'esistente. Qualora i medesimi interventi siano associati ad un mutamento della destinazione d'uso deve essere comunque garantito un indice di copertura non superiore al 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti.

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso solo per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale" secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme.

Il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali è ammesso per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali e non residenziali dei "principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale" non è ammesso.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..

6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento di cui al comma 2, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio di cui al comma 3 e la dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari di cui al comma 4, possono essere modificate, integrate e puntualizzate, rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della L.R. 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato Quadro Progettuale.