Normativa
Art. 61. Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" corrispondenti ai "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", comprendenti le ville di valore monumentale, limitatamente a quelle ricadenti in territorio rurale.
Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del Quadro Conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville. Schedatura di dettaglio":
- - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico-architettonico;
- - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
- - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
- - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali.
2. Disposizioni normative. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive e morfotipologiche, le disposizioni normative del PO (categorie di intervento, parametri urbanistico edilizi, prescrizioni di dettaglio, dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari, disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni e condizioni), sono quelle delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
3. Mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici. Fermo restando il rimando alla disciplina delle funzioni delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 comma 4, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
4. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 5.
5. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero, di mantenimento e di consolidamento della funzione agricola nei "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)" da parte dell'imprenditore agricolo professionale, previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), avente valore di Piano Attuativo (PA), sono ammessi gli interventi e le opere di cui agli Art. 72 e 73 della L.R. 65/2014, che, in virtù dell'estensione dei fondi dell'azienda agricola possono essere realizzati anche al di fuori della perimetrazione della "Zona".
Il PAPMAA con valore di Piano Attuativo deve contenere ulteriore dettaglio di indagine e approfondimento delle singole schede di Quadro Conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6 e può integrare e puntualizzare, modificare e rendere cedevoli le categorie di intervento ammesse e le disposizioni di dettaglio di cui all'art. 29 delle presenti Norme. In particolare, la realizzazione all'interno del perimetro della villa di "nuovi edifici ad uso abitativo" e di "nuovi annessi agricoli", di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014, comunque necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, anche secondo le ulteriori specifiche del RE, è subordinata alla dimostrazione, in termini grafici, cartografici e fotografici, mediante apposita relazione asseverata e nell'ambito della definizione dei Programmi Aziendali (PAPMAA), che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, in rapporto al fondo agricolo interessato. L'eventuale localizzazione di edifici e annessi non deve comunque precludere la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate e non deve interferire significativamente con le componenti di "patrimonio territoriale" ritenute qualificative dal PS.