Normativa
Art. 60. Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica", rappresentati dalle forme della dispersione insediativa nel territorio rurale (campagna abitata, campagna urbanizzata, agglomerati extraurbani, secondo la definizione tematica data dal PIT/PPR). Il PO riconosce e distingue la seguente articolazione della zona Nm sulla base della classificazione storico- tipologica degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfanumerico negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:
- - Edificato di impianto storico (Nm.a);
- - Edificato di recente formazione (Nm.b).
2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
2.1. Per l'Edificato di impianto storico (Nm.a):
- a) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di impianto storico":
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel Quadro Progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, anche in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, senza creare una UI funzionalmente autonoma e con la sola funzione residenziale;
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
- - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
- - la realizzazione di balconi e terrazzi, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
- - la modifica della tipologia della copertura.
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro Progettuale e classificati come "edifici di recente formazione o storici trasformati", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a), sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico e nel rispetto della sagoma e del sedime dell'edificio preesistente.
- c) Per gli edifici eventualmente non rappresentati e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente articolazione di "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento, per ogni UI esistente, pari al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, e comunque non superiore a mq. 30 e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essa adiacenti ed aderenti. Indipendentemente dalla "SE" esistente è sempre ammesso l'ampliamento fino a mq. 20;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 20 di Superficie edificabile (o edificata) (SE);
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
È sempre e comunque vietata:
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici non rappresentati sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato di impianto storico (Nm.a)" di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "Edifici" ad esso riconducibile, di cui ai precedenti punti.
2.2. Per l'Edificato di recente formazione (Nm.b):
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nella "addizione volumetrica", nella "sostituzione edilizia" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.
Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.
4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storici riconosciuti, i suddetti "interventi pertinenziali", la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" e gli interventi di "sostituzione edilizia" devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario e/o la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale. I suddetti interventi non devono compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti, e non devono altresì comportare alterazioni significative della struttura morfologica dei terreni e dei profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi.
6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub-categoria funzionale b.5.2;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.