Normativa
Art. 58. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio rurale. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per le analoghe "Zone" poste nel territorio urbanizzato, distingue la seguente classificazione storico - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del Quadro Progettuale:
- - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
- - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
- - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
- - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
- - Edificato degradato o decontestualizzato;
- - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono.
Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica gli:
- - Spazi aperti di valenza funzionale.
2. Categorie di intervento. Edificato. Rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, le categorie di intervento ammesse dal PO, secondo la differente classificazione storico - tipologica di Quadro Progettuale, sono quelle ammesse per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:
- - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.1;
- - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.2;
- - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.3;
- - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.4
- - per l'Edificato degradato o decontestualizzato, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.5;
- - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono, gli interventi ammessi sono quelli di cui al precedente Art. 26 comma 2, punto 2.6.
2.1 Per gli edifici eventualmente non rappresentati, diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della presente "Zona", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e fermo restando le specifiche di cui al comma 10 del medesimo articolo, è ammessa:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che tali edifici "eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche, di cui sopra, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle dell'"Edificato" ad esso riconducibile.
2.2 È sempre e comunque vietata:
- - la realizzazione di scale esterne;
- - la realizzazione di balconi e terrazze, anche del tipo a tasca e/o a vasca;
- - la modifica della tipologia di coperture a carattere tradizionale.
3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e di cui costituiscono pertinenza. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono ammessi gli interventi previsti per i corrispondenti spazi aperti pertinenziali posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26 comma 3 delle presenti Norme.
4. Ulteriori disposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. In coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari" definiti per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica (A4)", di cui all'art. 26, commi 4 e 5 delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla viabilità pubblica.
Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli art.li 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i..
Il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.
6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 7.