Art. 52. Aree agricole periurbane della piana (E5)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole periurbane della piana" costituiti prevalentemente da colture orticole e seminativi a maglia fitta, alternati a forme di agricoltura marginale, da aree a riposo e dai prati da sfalcio, nonché da seminativi di natura estensiva. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il PO, indirettamente, promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della L.R. 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al Patrimonio Edilizio Esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 45 e 46.1 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", comprese le "serre temporanee", di cui all'art. 47 comma 5 punto 5.1.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali" e "serre", di cui all'art. 47 comma 5 punto 5.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2 delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. Le categorie di intervento relative al Patrimonio Edilizio Esistente (PEE), di cui agli art.li 45 e 46.1, si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 46.3 delle presenti Norme.

In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di strade, di fossi e di confini , anche con la funzione di recinzione e/o elemento di protezione;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46.2 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente Art. 46.1 comma 2 punto 2.1.6, e comunque nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.