Art. 50. Aree prevalentemente agricole della collina (E3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole" corrispondenti alle "Aree prevalentemente agricole della collina", comprendenti attività agricole di valore tipicamente produttivo dominate dalle colture arboree dell'olivo e della vite che rivestono uno specifico interesse, in ragione delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali e dei relativi dei sesti di impianto.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al Patrimonio Edilizio Esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 45 e 46.1 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3, punto 3.1.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", comprese le "serre temporanee", di cui all'art. 47 comma 5 punto 5.1.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali" e "serre", di cui all'art. 47 comma 5 punto 5.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2 delle presenti Norme;
  • - La costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie" di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3 delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. Le categorie di intervento relative al Patrimonio Edilizio Esistente (PEE), di cui agli art.li 45 e 46.1, si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 46.3 delle presenti Norme.

In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque reflue, le reti di telecomunicazione, gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio, ecc.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub-categoria funzionale c.4;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46.2 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nelle destinazioni d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente Art. 46.1 comma 2 punto 2.1.6, e comunque nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme.