Normativa
Art. 46.1 Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento
1. Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale
1.1 Gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" sono individuati dal PO, secondo la seguente classificazione:
- - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
- - Edifici puntuali di impianto storico;
- - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono.
1.2 In ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico (Ap)" e degli "Agglomerati di matrice storica (A4)" ubicati in territorio urbanizzato. In particolare:
- 1.2.1 per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.1 delle presenti Norme;
- 1.2.2 per gli "Edifici puntuali di impianto storico", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.2 delle presenti Norme. Sono inoltre ammesse:
- 1.2.2.a) Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PEE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo Art. 46.2 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse.
Il PdC convenzionato deve garantire:- - la conservazione, il recupero e ove necessario il ripristino, con materiali e tecniche tradizionali, da documentare nell'ambito del PdC, delle parti di edifici e manufatti per i quali siano riconoscibili i valori storico documentali e ambientali con particolare riferimento agli elementi architettonici e tipologici di pregio, anche secondo quanto a tal fine indicato dal RE comunale;
- - le "addizioni volumetriche" possono anche essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tali da rendere identificabile l'intervento contemporaneo rispetto a quelli di recupero sulle parti di valore storico documentale, privilegiando però il posizionamento dell'addizione sui fronti secondari dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento;
- - i prospetti ed i fronti principali degli edifici devono essere mantenuti con l'articolazione e l'impaginazione originaria delle aperture e delle componenti di rilevanza architettonica e/o tipologica, senza introdurre significative alterazioni del posizionamento di porte, finestre, scale, arcate e degli elementi architettonici e compositivi caratterizzanti il tipo edilizio oggetto dell'intervento, privilegiando in tal senso gli interventi di ripristino volti a mitigare eventuali alterazioni dei fronti intervenute in epoca recente;
- - le eventuali demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi quali "interventi pertinenziali", devono essere limitate alle sole parti di edifici o manufatti per i quali non siano riconoscibili valori storici, documentali e ambientali e che risultino in pessimo stato di conservazione fisica o tipologica (da esplicitare e dimostrare nell'ambito del PdC), ovvero ai manufatti, alle volumetrie secondarie e alle superfetazioni di epoca recente presenti nel resede di pertinenza. Tali interventi non devono dare origine ad una UI funzionalmente autonoma rispetto all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
- Il PdC convenzionato deve altresì definire in dettaglio gli interventi e le opere di recupero e riqualificazione del "Resede di pertinenza" e quelle di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici di impianto storico secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 46.2 delle presenti Norme.
- 1.2.2.b) Sono infine riservati all'imprenditore agricolo professionale, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, gli interventi di "addizione volumetrica", secondo quanto disposto dall'art. 71 comma 1bis della L.R. 65/2014;
- 1.2.2.a) Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PEE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo Art. 46.2 e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 delle presenti Norme, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse.
- 1.2.3 per gli "Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme. Qualora l'edificato come sopra rappresentato sia configurabile come "residenza rurale abbandonata" secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 3/2017, sono inoltre altresì ammessi interventi di "addizione volumetrica" nei limiti individuati dall'art. 2 comma 1 della succitata L.R. 3/2017 e ss.mm.ii.. Tale incremento volumetrico è operato con esclusivo riferimento alla volumetria della residenza rurale, senza tener di conto di eventuali annessi e volumi secondari.
1.3 Le categorie di intervento ammesse dal PO sono da eseguirsi esclusivamente all'interno del "resede di pertinenza", di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione
2.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", le categorie di intervento ammesse sono distinte sulla base della destinazione d'uso prevalente come in titoli e in atti alla data di adozione del PO, secondo la seguente classificazione funzionale:
- 2.1.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, e agli interventi e alle opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della L.R. 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti ulteriori categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
- Sono infine ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014, previa approvazione di Programma Aziendale (PAPMAA) non avente valore di Piano Attuativo, ferme comunque le disposizioni di cui all'art. 5 delle presenti Norme.
- 2.1.2 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) diversi da quelli di cui al precedente punto 2.1.1, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sempreché non comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
- 2.1.3 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Residenziale", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente, e comunque non superiore a mq. 60 per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI (da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime). L'altezza dell'ampliamento non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad esse adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativo all'"addizione volumetrica" di cui al precedente punto elenco e comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle suddette "addizioni volumetriche", possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore a mq. 60 per ogni UI esistente, e comunque non superiore a 120 mq per ogni edificio qualora lo stesso sia composto da più di una UI, da assegnarsi ad ogni UI presente nell'edificio in quota proporzionale alla propria Superficie edificabile (o edificata) (SE), salvo diverso accordo tra le UI medesime. Ferma restando la limitazione relativa all'altezza massima di cui sopra.
Le suddette "addizioni volumetriche" o la "sostituzione edilizia" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.4 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
- - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.
Nel caso di realizzazione di specifici interventi, per gli edifici o per le UI esistenti, finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico del PEE (comportante il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o dell'UI esistente di almeno tre classi energetiche) o al miglioramento sismico, con le modalità specificate nel RE, in alternativa alle suddette "addizioni volumetriche", possono essere realizzate "addizioni volumetriche" mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino al 20% di quella esistente per ogni UI.
Le suddette "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.5 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Turistico - ricettiva", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 35% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativo all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco e comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50;
- - gli "interventi pertinenziali";
- - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
È inoltre sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.
2.1.6 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Industriale e artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
- - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, comunque non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra.
È altresì sempre ammessa la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 comma 1 lett. d) della L.R. 65/2014 e s.m.i.); nonché la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale. anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi
Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" e "sostituzione edilizia" di cui ai precedenti punti, "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente fino al 30% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità.
Nel solo caso di motivate esigenze di natura igienico-sanitaria o di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, da verificare a seguito di apposita asseverazione tecnica allegata al Progetto Unitario Convenzionato (PUC), sono altresì ammessi ulteriori ampliamenti "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, da realizzarsi nel resede di pertinenza - così come definito all'art. 13 delle presenti Norme e determinato sulla base delle consistenze edilizie legittime alla data di adozione del Piano Operativo - nella misura strettamente necessaria all'adeguamento degli standard e requisiti previsti dalle normative vigenti per il mantenimento dell'attività e delle strutture esistenti.
Oggetto della convenzione del PUC è l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva. Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
2.1.7 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge" (diverse da residenziale, industriale e artigianale, commerciale al dettaglio, turistico - ricettiva, commerciale all'ingrosso e depositi, direzionale e di servizio, agricola e funzioni connesse), sono ammesse le categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme.