Art. 45. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento

1. Definizione. L'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici, secondo quanto indicato dal PS. Gli edifici qualificati come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" sono individuati nella cartografia di Quadro Progettuale ed in particolare negli elaborati QP.I "Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1: 2.000), con apposita simbologia grafica, secondo le seguenti categorie:

  • - Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale, comprendenti il Patrimonio Edilizio Esistente di impianto storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni storico-culturali isolati (strutture religiose quali cappelle, pievi, chiese, conventi e altri edifici di culto), l'edilizia di base di impianto rurale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche e padronali) e gli edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione, comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico.

Qualora venga comprovato, attraverso un'idonea e asseverata documentazione (di tipo grafico, storiografico, fotografico e testuale), che edifici "eventualmente non rappresentati" sono riconducibili ad una delle classificazioni morfo-tipologiche dell'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale, le categorie di intervento ammesse, in ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, sono quelle degli "edifici" ad esso riconducibili, di cui all'art. 46.1 delle presenti Norme.

2. Categorie di intervento. Per le diverse categorie morfo - tipologiche di edifici il PO disciplina all'art. 46.1 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, comprendenti anche le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola.

3. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Per tutte le classi tipo-morfologiche o funzionali il frazionamento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Il PO all'art. 46.2 delle presenti Norme definisce le specifiche disposizioni aventi per oggetto le categorie funzionali ammesse e le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale.