Art. 44. Edificato specialistico con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)

1. Definizione. Comprendenti le forme insediative articolate e complesse (anche in piccoli aggregati) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014 comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza", che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti rispetto al territorio agricolo e/o forestale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado fisico, tipologico e funzionale che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.

2. Categorie di intervento. Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 64 comma 7 della L.R. 65/2014, per questi edifici, oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

È altresì sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), fatti salvi gli edifici classificati "di impianto storico" per i quali gli interventi ammessi restano quelli di cui al precedente comma 2 e valgono le "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" di cui all'art. 28 comma 6, sono consentite le seguenti ulteriori categorie di intervento:

3.1 Per l'edificato contermine alle "Aree agricole e forestali (E)" di cui al successivo Capo II:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie Coperta (SC) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 20%;
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco, non potrà essere superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui sopra. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto.

3.2. Per l'edificato contermine ai "Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)"; di cui al successivo Capo II e nelle "Ulteriori determinazioni progettuali del territorio rurale", di cui al successivoTitolo IV:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto e, in caso di totale demolizione e ricostruzione, deve essere al contempo garantito un indice di copertura non superiore a 50% della superficie fondiaria costituente il resede di pertinenza.

Indipendentemente dalle "Zone" contermini, nel solo caso di motivate esigenze di natura igienico-sanitaria o di sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, da verificare a seguito di apposita asseverazione tecnica allegata al "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), sono altresì ammessi ulteriori ampliamenti "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, da realizzarsi nel resede di pertinenza - così come definito all'art. 13 delle presenti Norme e determinato sulla base delle consistenze edilizie legittime alla data di adozione del Piano Operativo- nella misura strettamente necessaria all'adeguamento degli standard e requisiti previsti dalle normative vigenti per il mantenimento dell'attività e delle strutture esistenti.

Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al resede di pertinenza) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;

da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti.

3. Disciplina delle funzioni. Salva la sola destinazione "Agricola", non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso delle Unità Immobiliari esistenti.