Normativa
Art. 43. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio rurale
1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:
Edificato specialistico con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)
Aree agricole e forestali (E)
- - Aree prevalentemente forestali (E1)
- - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
- - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
- - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
- - Aree agricole periurbane della piana (E5)
- - Aree agricole intercluse (E6)
- - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)
- - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
- - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (P2)
- - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
- - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
- - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
- - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
- - Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)
2. Il PO, in riferimento alle suddette zone del territorio rurale, identifica altresì le ulteriori determinazioni progettuali concernenti il "Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali" e i "Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione", di cui agli art.li 63 e 64 delle presenti Norme.
3. Il PO riporta inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" ricadente nelle diverse "Zone" del territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia.
4. Gli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'edificato sparso, devono prevedere all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'art. 13 delle presenti Norme, contestuali interventi finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree interessate, in applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della L.R. 65/2014. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola si deve altresì prevedere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'articolo 13 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della L.R. 65/2014.
5. Il PO disciplina altresì le trasformazioni urbanistico-edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 65/2014 e del Regolamento attuativo di cui alla D.P.G.R. 63R/2016.