Art. 36. Tessuti a piattaforme produttive - commerciali - direzionali (D2)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti a piattaforme produttive" con prevalente destinazione commerciale - direzionale, degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS2 del PIT/PPR). Tali tessuti rappresentano le grandi piattaforme produttive, commerciali e direzionali discontinue ad alta densità, caratterizzati da una maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (SC), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (SE), non superiore al 25% di quella esistente per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" anche con contestuale incremento volumetrico corrispondente alla misura non superiore al 20% della superficie coperta (SC) o in alternativa al 20% della superficie edificata (SE) esistente per l'altezza massima del manufatto oggetto di intervento;
  • - la "realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto".

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì ammessa dal PO la realizzazione di nuovi manufatti e volumi tecnici, nonché di strutture tecniche e tecnologiche di servizio connesse esclusivamente alla distribuzione e gestione delle linee e delle reti di cui all'art. 71 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. È ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.