Art. 34. Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)

1. Definizione. Comprende prevalentemente gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista (riconducibili ai morfotipi della campagna urbanizzata - TR11, degli agglomerati isolati extraurbani - TR12 del PIT/PPR), limitatamente a quelli per i quali il PS riconosce i prevalenti caratteri di territorio urbanizzato. Tali tessuti caratterizzano le lottizzazioni estensive della seconda metà del secolo scorso in territorio aperto a impianto semplice, con tipo edilizio prevalentemente monofamiliare, in ambiti isolati o contermini a tessuti urbani marginali.

2. Categorie di intervento. Oltre alle categorie di intervento di cui al comma 8 dell'art. 13 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

È sempre e comunque ammesso l'adeguamento funzionale degli immobili mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente fino ad un massimo di mq. 6,00 di Superficie edificabile o edificata (SE) per ogni UI esistente.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nel solo caso della categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 30% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

4. Dimensione e frazionamento delle Unità Immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva.